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Articolo 414 bis Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Istigazione a pratiche di pedofilia e di pedopornografia

Dispositivo dell'art. 414 bis Codice Penale

(1)Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con qualsiasi mezzo e con qualsiasi forma di espressione, pubblicamente istiga a commettere, in danno di minorenni, uno o più delitti previsti dagli articoli 600 bis, 600 ter e 600 quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600 quater 1, 600 quinquies, 609 bis, 609 quater e 609 quinquies è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni(2).

Alla stessa pena soggiace anche chi pubblicamente fa l'apologia di uno o più delitti previsti dal primo comma.

Non possono essere invocate, a propria scusa, ragioni o finalità di carattere artistico, letterario, storico o di costume.

Note

(1) L'articolo aggiunto dall’art. 4, della l. 1 ottobre 2012, n. 172, con cui è stata ratificata la Convenzione di Lanzarote sulla protezione dei minori.
(2) La norma si pone in rapporto di specialità rispetto alla condotta di cui all'art. 414, dal quale si differenzia per la specificità delle fattispecie delittuose cui è finalizzata la condotta.

Ratio Legis

La norma è diretta a tutelare l'ordine pubblico, inteso come buon assetto e regolare andamento della vita sociale.

Spiegazione dell'art. 414 bis Codice Penale

La norma predispone una particolare tutela all'ordine pubblico, potenzialmente minacciato dall'istigazione e dall'apologia a commetter delitti di pedofilia e di pedopornografia.

Per istigazione è da intendersi la determinazione o il rafforzamento in altri di un proposito criminoso, ovvero il far insorgere un proposito prima inesistente o rafforzare un proposito già presente.

Inoltre, il reato può realizzarsi sia in forma commissiva che omissiva, qualora si tenga una condotta silenziosa violando i propri obblighi di garanzia.

Viene richiesta una certa contestualità cronologica tra tra istigazione e fatto istigato, venendo altrimenti meno il presupposto dell'idoneità dell'azione.

La giurisprudenza maggioritaria qualifica il delitto come reato di pericolo concreto, in cui va accertata la concreta idoneità della condotta, per il suo contenuto, per i destinatari e per le circostanze di fatto, a provocare i delitti di pedofilia e di pedopornografia.

L'apologia si concreta in una particolare forma di manifestazione del pensiero che, se diretta a far commettere delitti, rappresenta una modalità di istigazione indiretta. Difatti, a differenza della mera istigazione di cui al primo comma, l'apologia non è diretta alla persona, ma la spinta motivazionale deriva dalla approvazione, glorificazione, esaltazione di attività contrarie alle norme penali contro la pedofilia e la pedopornografia di cui all'elenco del primo comma, idonea a turbare l'ordine pubblico.

Dato il necessario accertamento del pericolo concreto, non possono essere invocate a propria scusa finalità artistiche, letterarie, storiche e di costume, qualora vi sia comunque una volontà istigatoria o apologetica.

Massime relative all'art. 414 bis Codice Penale

Cass. pen. n. 23943/2021

Il delitto di istigazione o apologia a pratiche di pedofilia e di pedopornografia č un reato di pericolo concreto, richiedendo l'effettiva idoneitā della condotta ad indurre altri alla commissione di reati analoghi a quelli istigati o di cui si č fatta apologia, ed a dolo generico, essendo del tutto irrilevanti il fine particolare perseguito ed i motivi dell'agire.

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Anonimo chiede
domenica 25/04/2021 - Veneto
“Se un soggetto maggiorenne si mostra nudo in una chat come "chatroulette" e in una stanza trova una minorenne che lo vede, tuttavia riconoscendo che la ragazza è di età inferiore ai 18 anni il soggetto maggiorenne chiude subito la chat perchè non è interessato ad adescare minori, a quali rischi legali è soggetto il maggiorenne essendo un fatto di 6 o più anni fa? E' inoltre possibile che le videochat siano state salvate e mantenute nel sito?”
Consulenza legale i 04/05/2021
Il quesito posto non è chiaro in tutti i suoi elementi e risulta privo di alcune specificazioni importanti.
Sulla base di quanto esposto si può affermare come la fattispecie sia astrattamente affine sia al diritto penale sia alla disciplina della tutela dei dati personali.

La condotta in oggetto, per quanto concerne i profili penalistici, potrebbe rientrare nel reato di cui all’art. art. 414 bis del c.p. c.p. recante “Istigazione a pratiche di pedofilia e pedopornografia”.
Introdotto dall’art. 4, co. 1, lett. b) della l. n. 172/2012, il delitto punisce la c.d. “pedofilia e pedopornografia culturale”, consistente nelle condotte di istigazione e apologia alla pedofilia e alla pedopornografia medesime.

Il reato è caratterizzato dall’indifferenza del mezzo utilizzato, che può ricomprendere quindi tutte le forme di comunicazione, comprese quelle effettuate in rete, per via telematica o informatica che, in concreto, costituiscono la principale modalità di istigazione alla commissione dei reati richiamati dalla norma.

È questa una fattispecie prodromica alla commissione di ulteriori reati quali:
-l’art. art. 600 bis del c.p.
-l’art. art. 600 ter del c.p.
-l’art. art. 600 quater del c.p. c.p. e art. 600 quater 1 del c.p.
-l’art. art. 600 quinquies del c.p.
-l’art. art. 609 bis del c.p.
-l’art. art. 609 quater del c.p.
-l’art. art. 609 quinquies del c.p.

Tra questi una particolare menzione merita l'ultimo articolo citato che, tuttavia, richiede la finalità di far assistere il minore mentre si compiono atti sessuali ed un età anagrafica del soggetto passivo al di sotto dei quattordici anni.

Nel caso di specie l’interessato è entrato nella chat in cui si trovavano due ragazze. Egli riconosce che una delle due sia minorenne, uscendo dalla chat stessa poco dopo essersi accorto del fatto.
È necessario contestualizzare meglio i dettagli della fattispecie in oggetto, e nello specifico la condotta tenuta dal soggetto agente.
Bisogna comprendere per quale motivo si trovasse privo di vestiti mentre utilizzava la piattaforma “Chatroulette”.
È necessario capire se la denudazione si avvenuta prima dell’entrata nella piattaforma oppure mentre il soggetto agente era già dentro.
Bisogna comprendere le ragioni per le quali si sia denudato, e quindi se si tratti di un gesto preordinato ad un fine specifico oppure del tutto causale dovuto a fattori accidentali.

Sulla base di queste considerazioni la fattispecie potrebbe avere qualche rilievo penalistico oppure potrebbe anche non integrare alcuna fattispecie di reato.
Rimane da valutare se la condotta in esame possa configurare l’ipotesi di adescamento di minori ex art. art. 609 undecies del c.p. c.p. che punisce l’adescamento di minori (c.d. childgrooming), che tuttavia, a parere di questa redazione, non appare configurabile nel caso di specie. Viene detto che il soggetto riconosciuto è minorenne, ma non ne viene specificata l’età.
Da come viene posto il quesito, si realizza una dinamica dei fatti molto veloce dalla quale l’interessato esce quasi immediatamente.

Qualora fosse configurabile una fattispecie di reato, sarebbe comunque possibile ravvisare gli estremi del tentativo ex art. art. 56 del c.p. c.p. poiché l’interessato è uscito immediatamente dalla stanza virtuale appena si è avveduto del fatto in oggetto.

Viene infine detto che il fatto menzionato sia accaduto sei o più anni fa, rilevando tale aspetto dal punto di vista della prescrizione del reato. Quest’ultima provoca infatti l’estinzione del fatto-reato e risulta un aspetto giuridico da tenere in considerazione.

Si legga infatti quanto dispone l’art. art. 157 del c.p. c.p.
La questione è molto interessante anche dal punto di vista della riservatezza.
Infatti bisogna verificare le condizioni di utilizzo e la c.d. “privacy policy” della piattaforma “Chatroulette” all’epoca dei fatti.
Poiché attualmente la stessa non richiede di registrarsi prima di accedere, evitando così di comunicare i propri dati personali, è ragionevole pensare che allora fosse stata in vigore la medesima modalità di accesso. Se così fosse risulterebbe molto difficile la stessa rintracciabilità ai soggetti coinvolti, da entrambi i lati.

In aggiunta viene specificato che l’interessato non ha mostrato il proprio viso.
Questo aspetto incide sulla non riconoscibilità dell’interessato che pone il quesito.

Inoltre la piattaforma potrebbe astrattamente registrare il contenuto della videochat solo in presenza di un adeguata informativa privacy agli utenti e previo consenso espresso degli stessi, su cui comunque rimarrebbero ancora dei dubbi quanto a legittimità degli stessi.

Essendo infine un fatto avvenuto sei o più anni, la fattispecie in oggetto si colloca in un’epoca ante Reg. UE 679/2016. In tal senso, premessa la non riconoscibilità della parte che non mostra il volto, non appare comunque possibile che, trascorso questo lasso di tempo, la piattaforma possa conservare ancora il contenuto, ammesso che ve ne sia uno, di quella videochat.