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Articolo 530 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Corruzione di minorenni

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 530 Codice Penale

Articolo abrogato dalla L. 15 febbraio 1996, n. 66.

[Chiunque, fuori dei casi preveduti dagli articoli 519, 520 e 521, commette atti di libidine su persona o in presenza di persona minore degli anni sedici, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Alla stessa pena soggiace chi induce persona minore degli anni sedici a commettere atti di libidine su se stesso, sulla persona del colpevole, o su altri. La punibilità è esclusa se il minore è persona già moralmente corrotta.]

Massime relative all'art. 530 Codice Penale

Cass. pen. n. 3595/1996

Il delitto di corruzione di minorenni resta assorbito in quello di violenza carnale quando il minorenne è l'unico soggetto passivo della condotta. (Nella specie, relativa a rigetto di ricorso, l'imputato aveva dedotto erronea applicazione dell'art. 519 c.p., dovendo invece inquadrarsi i fatti a lui ascritti — coiti orali — nella previsione dell'art. 530 c.p. e dovendo escludersi la punibilità ai sensi dell'ultimo comma di tale articolo, essendo il minore persona già moralmente corrotta).

Cass. pen. n. 16085/1990

La corruzione del minore diviene giuridicamente rilevante come reato autonomo (art. 530 c.p.) qualora il concorrente reato di violenza carnale (art. 519 c.p.) o di atti di libidine violenti (art. 521 c.p.) venga a perdere qualcuno dei suoi estremi, come nel caso in cui sia stato ritenuto il dubbio circa il consenso del soggetto passivo.

Cass. pen. n. 12287/1986

La semplice induzione a denudarsi, come manifestazione di desiderio della nudità di un minore, espressa con atti finalizzati alla persuasione del minore stesso, concreta il tentativo di corruzione di minorenni. (Nella specie l'imputato aveva incitato il minore a salire sulla sua moto, dicendogli tra l'altro: «ti voglio vedere nudo», non riuscendo nell'intento per la pronta fuga del minore).

Cass. pen. n. 1499/1986

In difetto dell'accertamento dell'età del soggetto passivo, manca, per la sussistenza del delitto di corruzione di minorenni, la prova dell'elemento materiale, che consiste nell'aver commesso il fatto il presenza di un minore di anni sedici, e quella dell'elemento intenzionale, relativo alla consapevolezza di commettere l'atto di libidine in presenza di un minore di anni sedici.

Cass. pen. n. 2358/1985

Ai fini della sussistenza del delitto di corruzione di minorenne, non si esige che i minori abbiano la capacità mentale di compiere subito una valutazione etica e naturalistica degli atti di libidine compiuti in loro presenza, ma è sufficiente che essi avvertano, sia pure indistintamente e con un vago senso di turbamento psichico, che gli atti hanno un carattere inconsueto e che interessano quelle parti del corpo che già considerano, sia pure inconsciamente, con un senso di pudore e di riservatezza. Il delitto è perciò configurabile anche nel caso in cui gli atti di libidine siano commessi in presenza di minori di tre-quattro anni, sempre che sia certo che essi abbiano compreso, nei limiti indicati, la vera natura degli atti a cui hanno assistito. (Nella specie l'imputato aveva esibito i genitali a due bambine di dodici ed otto anni).

Cass. pen. n. 10898/1984

Deve essere escluso l'assorbimento del delitto di atti osceni, di cui all'art. 527 c.p., da parte di quello di corruzione di minorenni, di cui all'art. 530 c.p.; non è configurabile, infatti, il necessario presupposto, costituito dal rapporto di specialità, il quale implica che tutti gli elementi contenuti nella fattispecie generale siano compresi nella fattispecie speciale, poiché il reato di corruzione di minorenni difetta dell'elemento, relativo alla pubblicità del luogo, tipico del reato di atti osceni. Oltretutto, diverso è il bene giuridico tutelato, consistente, nell'ipotesi di atti osceni, nella «necessità di proteggere il pudore e la riservatezza che attengono alle manifestazioni della vita sessuale di tutti», e, nell'ipotesi di corruzione di minorenni, nella tutela accordata al minore degli anni 16 ai fini di curare il suo sviluppo psichico, con riferimento particolare alla sfera sessuale, onde traumi, eventualmente provocati da atti di libidine commessi in sua presenza, non abbiano a provocare deviazioni o conseguenze negative.

Cass. pen. n. 9689/1984

Ogni atto lascivo ed osceno altrui, finalizzato al compimento di atti di libidine che comporta un perturbamento nell'animo del minore infraquattordicenne, può essere inquadrato, oltre che nell'ambito del reato di corruzione di minore, anche in quello di tentativo di atti di libidine, purché ne sussistano le condizioni e cioè si tenti di eccitare i sensi del minore per renderlo succube all'agente eccitato, turbandone la naturale innocenza e il riserbo.

Cass. pen. n. 5309/1984

Il delitto di corruzione di minorenni, di cui all'art. 530 c.p., rimane assorbito nei reati previsti dagli artt. 519 (violenza carnale), 520 (congiunzione carnale commessa con abuso della qualità di pubblico ufficiale) e 521 c.p. (atti di libidine violenti) solo quando il minore è l'unico soggetto passivo di tali reati. Quando, invece, gli atti di libidine siano commessi in danno di altra persona ed in presenza del minorenne, a nulla rilevando che quest'ultimo — a sua volta — sia stato vittima di atti di libidine violenti commessi prima, dopo o contemporaneamente a quelli compiuti sull'altra persona, si versa nell'ipotesi del concorso materiale dei reati.

Cass. pen. n. 2087/1981

Perché possa applicarsi l'esimente prevista dall'ultimo comma dell'art. 530 c.p. non è sufficiente che il soggetto passivo abbia avuto esperienze sessuali, ma è necessario che per una consuetudine di vita rotta alla lascivia e ai piaceri sessuali, versi in uno stato di depravazione morale così completo, da non poter essere aggravato per effetto di altri atti di corruzione.

Cass. pen. n. 5480/1980

La circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 5 non è applicabile al delitto di corruzione di minorenni perché il consenso dell'offeso è elemento costitutivo del reato.

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