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Articolo 521 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Atti di libidine violenti

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 521 Codice Penale

Articolo abrogato dalla L. 15 febbraio 1996, n. 66.

[Chiunque, usando dei mezzi o valendosi delle condizioni indicate nei due articoli precedenti, commette su taluno atti di libidine diversi dalla congiunzione carnale soggiace alle pene stabilite nei detti articoli, ridotte di un terzo. Alle stesse pene soggiace chi, usando dei mezzi o valendosi delle condizioni indicate nei due articoli precedenti, costringe o induce taluno a commettere gli atti di libidine su se stesso, sulla persona del colpevole o su altri.]

Massime relative all'art. 521 Codice Penale

Cass. pen. n. 13261/1999

Poiché nel delitto di atti di libidine violenti la violenza viene in considerazione, secondo lo schema del reato complesso, in quanto elemento costitutivo della condotta, nel caso in cui il comportamento dell'agente, isolatamente considerato, possa essere riportato alla fattispecie criminosa della violenza privata, lo stesso — una volta che sia stato giudicato per il delitto di cui all'art. 521 c.p. — non può essere sottoposto a nuovo giudizio per quel frammento del suo operato, consistito nella violenza dispiegata per costringere la vittima a sottostare alle sue intenzioni libidinose. (Fattispecie in cui l'imputato, prosciolto per improcedibilità per mancanza di querela con riferimento al reato ex art. 521 c.p., era poi stato rinviato a giudizio e condannato per il delitto di cui all'art. 610 stesso codice).

Cass. pen. n. 2074/1997

Nel caso in cui la pena per il delitto - nella specie ritenuto tentato - di atti di libidine violenti, di cui all'art. 521 c.p., non sia stata fissata nei limiti minimi, non viene in discussione l'applicazione della legge 15 febbraio 1996, n. 66. (Norme contro la violenza sessuale): in tal caso il raffronto tra la normativa abrogata e quella sopravvenuta deve essere risolto nell'applicare la disposizione del 1930, che, con riferimento ai massimi edittali irrogabili, è più favorevole.

Cass. pen. n. 11318/1995

In tema di atti di libidine violenta due fugaci baci sulla guancia e sul collo, dati fuggevolmente e senza insistenza, sia pure dal datore di lavoro ad una sua dipendente, non integrano gli estremi del reato di atti di libidine violenta e potrebbero integrare, se fatti in luogo aperto al pubblico o pubblico, gli estremi del reato contravvenzionale di molestia o quello di ingiuria, se sussiste l'elemento psicologico.

Cass. pen. n. 8315/1994

Ai fini della configurabilità del reato di atti di libidine violenti è sufficiente il dolo generico, costituito dalla consapevolezza del carattere libidinoso degli atti, consapevolezza scaturente dalla stessa natura degli atti correlata con le circostanze particolari e peculiari del caso, le quali dimostrano la consistenza licenziosa del comportamento ed escludono altre ragioni (quelle terapeutiche ad esempio), le quali sono incompatibili con l'intento lascivo.

Cass. pen. n. 4623/1993

In tema di tentativo di atti di libidine, un invito a salire in auto può integrare gli estremi del reato, unitamente ad altri precisi elementi quali ad esempio la condotta pregressa, l'atteggiamento tenuto, le frasi pronunziate.

Cass. pen. n. 7186/1990

L'assorbimento del delitto di atti di libidine violenti in quello di violenza carnale si ha soltanto in caso di contestualità degli atti integranti i due reati: in tal caso infatti il delitto di cui all'art. 519 c.p. assume la configurazione di fattispecie progressiva. L'assorbimento è invece escluso quando gli atti di libidine sono commessi in tempo e luogo diversi rispetto a quelli di congiungimento ed assumono autonoma rilevanza.

Cass. pen. n. 12697/1989

In tema di atti di libidine violenti, per integrare la violenza presunta non occorre uno stato di vera e propria infermità mentale, bensì è sufficiente che il soggetto passivo versi in condizioni tali da togliere comunque in tutto o in parte la capacità di esprimere un valido consenso e da impedirgli di respingere efficacemente gli atti sessuali dell'agente.

Cass. pen. n. 2909/1987

Ai fini della configurabilità del reato di atti di libidine violenti, è sufficiente il dolo generico, consistente nella volontà libera e cosciente di commettere gli atti contro il consenso della persona offesa o nonostante l'invalidità di essa per i casi di violenza presunta, con la consapevolezza del carattere libidinoso degli stessi, essendo irrilevanti i motivi che eventualmente abbiano spinto l'agente a tale comportamento. Il dolo, tuttavia non inest in re ipsa, non può cioè essere presunto ma va accertato in relazione alla particolarità della fattispecie.

Cass. pen. n. 3999/1986

Integra la materialità del delitto di atti di libidine violenti, di cui all'art. 521 c.p., qualunque atto, diverso dalla congiunzione carnale, suscettivo di dare sfogo alla concupiscenza, anche in modo non completo, e di durata brevissima. A tale scopo sono sufficienti toccamenti lascivi in un contesto non equivoco di altre manifestazioni dell'imputato (l'essersi, nella specie, denudato ed aver invitato il soggetto passivo a fare altrettanto).

Cass. pen. n. 3796/1986

In tema di delitti contro la libertà sessuale, non può parlarsi di atti inequivocabilmente libidinosi in caso di visita medica — in linea generale e fatti salvi alcuni casi particolari — solo quando la visita medica debba necessariamente riguardare la sfera o gli organi sessuali del paziente e non quando essa riguardi altre parti del corpo. In tal caso, infatti, è evidente che l'estensione della visita anche alla sfera sessuale può concretizzare il delitto di atti di libidine violenti, poiché, per integrare gli estremi della violenza, è sufficiente anche la violenza meramente potenziale, che si verifica quando il medico — estendendo abusivamente l'area della sua indagine — operi all'improvviso ed all'insaputa del paziente, pur sapendo che il consenso non vi sarebbe stato e che l'opposizione o la resistenza non sarebbero mancati, se fossero stati possibili.

Cass. pen. n. 11951/1985

Il delitto di atti di libidine abusivi, di cui al secondo comma dell'art. 521 c.p., che consiste nell'induzione agli atti di libidine di persona che si trovi nelle condizioni previste dall'art. 519, secondo comma (violenza carnale presunta e abusiva) si realizza indipendentemente dalla violenza o dalla minaccia ed è privo di valore il consenso eventualmente prestato da chi si trovi in condizioni di inferiorità. (Fattispecie relativa a ritenuta colpevolezza, quale concorrente morale, di imputato che aveva spinto e sollecitato il proprio figlio, in condizioni di inferiorità fisica e psichica, a compiere atti di libidine sulla propria madre contro la volontà di quest'ultima).

Cass. pen. n. 7812/1985

I palpeggiamenti e i toccamenti lascivi, se determinati dal fine di concupiscenza ed in particolare dal desiderio di congiunzione carnale con la parte lesa, integrano i delitti di cui agli artt. 521 e 527 c.p.

Cass. pen. n. 2170/1985

Nell'ipotesi in cui l'agente, per unirsi carnalmente con la vittima, espleti la sua azione attraverso atti libidinosi sul corpo della stessa, qualora il congiungimento non avvenga per qualsiasi ragione, deve rispondere del delitto di atti di libidine violenti.

Cass. pen. n. 470/1985

L'art. 521 c.p. incrimina gli «atti» di libidine violenti e non l'«atto di libidine violento»; ciò significa che possono integrare la materialità del delitto sia una singola manifestazione di concupiscenza sia una pluralità senza che, in questa seconda ipotesi, si abbiano più reati, purché le varie espressioni di libidine si susseguano senza soluzione di continuità sì da costituire segmenti di un'unica azione delittuosa.

Cass. pen. n. 9689/1984

Colui il quale mostri ad un minore infraquattordicenne delle riproduzioni fotografiche pornografiche e lo inviti, contro la sua volontà e coartandone la libertà di movimento, a comportarsi secondo le immagini e a praticare, nell'appuntamento datogli per il giorno dopo, dei “giochi proibiti” non compie un atto di libidine, che presuppone per la sua esistenza un rapporto corporale, ma risponde del tentativo di atto di libidine perché è innegabile che con tale ostentazione di foto-porno oltre ad erotizzarsi, l'interessato come di solito si verifica per tali soggetti, vengono eccitati i sensi della vittima che viene turbata nella sua naturale innocenza e nel proprio riserbo.

Cass. pen. n. 515/1984

Integra la materialità del delitto di atti di libidine qualunque atto, diverso dalla congiunzione carnale, suscettivo di dare sfogo alla concupiscenza, come toccamenti lascivi e ancor più gravemente, strofinamenti dell'organo virile sugli organi genitali femminili, a prescindere dalla concreta realizzazione del fine. Non è necessaria la consapevolezza da parte della persona offesa della natura delle azioni poste in essere dall'agente, come avviene talora nel caso di atti di libidine su minori, che possono percepire un disturbo o squilibrio della loro personalità con diverso grado di consapevolezza o confondere perfino con un gioco innocente il comportamento turpe del soggetto agente.

Cass. pen. n. 7819/1983

In tema di delitti contro la libertà sessuale, gli atti di libidine violenti, di cui all'art. 521 c.p., sono non soltanto quelli con i quali si soddisfa, ma anche quelli con i quali si eccita la brama sessuale. Pertanto, ai fini della sussistenza di tale reato, non occorre che la concupiscenza sia soddisfatta, poiché tale soddisfazione è del tutto estranea al perfezionarsi del reato, ma sono sufficienti abbracci e toccamenti lascivi anche se su parti del corpo non scoperte.

Cass. pen. n. 10235/1982

Il delitto di atti di libidine abusivi di cui all'art. 521 cpv. c.p. (che consiste nella induzione agli atti di libidine di persona che si trovi nelle condizioni previste dagli artt. 519 cpv. e 520 c.p., violenza carnale presunta e abusiva, e delle quali il colpevole si avvale), con il termine «induce», che individua la condotta, richiede una attività del soggetto attivo che determini — senza violenza — a commettere atti di libidine il paziente, che si trova in condizioni di inferiorità.

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