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Articolo 413 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Uso illegittimo di cadavere

Dispositivo dell'art. 413 Codice Penale

Chiunque disseziona o altrimenti adopera un cadavere, o una parte di esso(1), a scopi scientifici o didattici(2), in casi non consentiti dalla legge, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 516.

La pena è aumentata [64] se il fatto è commesso su un cadavere, o su una parte di esso, che il colpevole sappia essere stato da altri mutilato, occultato o sottratto(3).

Note

(1) Per quanto riguarda il concetto di parte, la giurisprudenza ha precisato che deve intendersi tale quei residui di salma che per entità, natura e specie siano idonei a suscitare l'idea del corpo umano inanimato.
(2) In mancanza di scopi scientifici, ovvero quelli attinenti alle scienze mediche o biologiche per le quali risulta necessario l'utilizzo di cadaveri, si avrebbe condotta di vilipendio ex art. 410. Qualora però vi sia il consenso sia stato autorizzato dal defunto stesso viene meno l'antigiuridicità del fatto.
(3) Si tratta di una circostanza aggravante di carattere soggettivo che deroga al disposto dell'art. 59, comma 2, secondo il quale è sufficiente la mera conoscibilità delle circostanze aggravanti perché siano valutate a carico del reo.

Ratio Legis

Il legislatore ha qui perseguito lo scopo di reprimere gli abusi nell'uso scientifico dei cadaveri.

Spiegazione dell'art. 413 Codice Penale

Il bene giuridico oggetto di tutela è il corretto utilizzo dei cadaveri a scopo scientifico o didattico.

Infatti, la norma punisce la condotta di chi dissezioni o comunque adoperi un cadavere, nei casi non consentiti dalla legge.

È inoltre necessario che l'utilizzo improprio del cadavere sia attuato a scopi scientifici o didattici, configurandosi altrimenti il più grave delitto di distruzione, soppressione o sottrazione di cadavere (art. 411).

Viene richiesto il dolo generico, consistente nella volontà di dissezionare un cadavere per scopi scientifici, nella consapevolezza di operare al di fuori dei casi consentiti dalla legge.

Per il colpevole può comunque essere esclusa la punibilità quando, per errore sulla legge extrapenale (art. 47), ha agito nella convinzione di agire nei limiti del consentito.

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