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Articolo 401 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Provocazione al duello per fine di lucro

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 401 Codice Penale

Articolo abrogato dall'art. 18, comma 1, L. 25 giugno 1999, n. 205.

[Quando chi provoca o sfida a duello, o minaccia di provocare o di sfidare, agisce con l'intento di carpire denaro o altra utilità, si applicano le disposizioni dell'articolo 629. Si applicano altresì le disposizioni del capo primo del titolo dodicesimo [575-577, 582-586], nel caso in cui il duello sia avvenuto.]

Ratio Legis

Il legislatore ha abrogato i delitti cavallereschi disciplinati dagli artt. 394-401, ormai anacronistici, in quanto fondati su costumi ormai desueti.

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