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Articolo 400 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Offesa per rifiuto di duello e incitamento al duello

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 400 Codice Penale

Articolo abrogato dall'art. 18, comma 1, L. 25 giugno 1999, n. 205.

[Chiunque pubblicamente [266 4] offende una persona o la fa segno a pubblico disprezzo, perché essa o non ha sfidato o non ha accettato la sfida, o non si è battuta in duello, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire centomila a un milione. La stessa pena si applica a chi, facendo mostra del suo disprezzo, incita altri al duello.]

Ratio Legis

Il legislatore ha abrogato i delitti cavallereschi disciplinati dagli artt. 394-401, ormai anacronistici, in quanto fondati su costumi ormai desueti.

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