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Articolo 396 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Uso delle armi in duello

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 396 Codice Penale

Articolo abrogato dall'art. 18, comma 1, L. 25 giugno 1999, n. 205.

[Chiunque fa uso delle armi in duello è punito, anche se non cagiona all'avversario una lesione personale, con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire centomila a due milioni.

Il duellante è punito:

  1. 1) con la reclusione fino a due anni, se dal fatto deriva all'avversario una lesione personale, grave o gravissima;
  2. 2) con la reclusione da uno a cinque anni, se dal fatto deriva la morte.

Ai padrini o secondi e alle persone che hanno agevolato il duello, si applica la multa da lire centomila a due milioni.

Se i padrini o secondi sono gli stessi portatori della sfida, non si applicano loro le disposizioni dell'articolo precedente.]

Ratio Legis

Il legislatore ha abrogato i delitti cavallereschi disciplinati dagli artt. 394-401, ormai anacronistici, in quanto fondati su costumi ormai desueti.

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