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Articolo 383 bis Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Circostanze aggravanti per il caso di condanna

Dispositivo dell'art. 383 bis Codice Penale

(1)Nei casi previsti dagli articoli 371 bis, 371 ter, 372, 373, 374 e 375, la pena è della reclusione da quattro a dieci anni se dal fatto deriva una condanna alla reclusione non superiore a cinque anni; è della reclusione da sei a quattordici anni se dal fatto deriva una condanna superiore a cinque anni; è della reclusione da otto a venti anni se dal fatto deriva una condanna all'ergastolo.

Note

(1) Articolo inserito dall’art. 1, comma 1, L. 11 luglio 2016, n. 133.

Spiegazione dell'art. 383 bis Codice Penale

La norma in esame permette la configurabilità dei delitti indicati come reati aggravati dall'evento, in cui appunto alla condanna definitiva in conseguenza delle condotte consegue, per il colpevole delle falsità, un aumento di pena.

Data la connotazione di elemento esterno alle fattispecie, non è richiesto che il colpevole abbia voluto intenzionalmente la successiva condanna nei confronti del soggetto passivo. Infatti, l'aumento di pena avverrà a prescindere da qualsiasi sua intenzione o previsione in merito, avendo egli comunque determinato l'antecedente causale.

Tuttavia, proprio ai fini di una corretta ricostruzione del nesso eziologico, è richiesto che la falsità, la negazione del vero o la reticenza abbiano concretamente influito sul processo, alterandone l'epilogo.

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