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Articolo 383 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Interdizione dai pubblici uffici

Dispositivo dell'art. 383 Codice Penale

La condanna per delitti preveduti dagli articoli 380, 381, prima parte, e 382 importa l'interdizione dai pubblici uffici [28].

Ratio Legis

Il buon funzionamento della giustizia viene qui tutelato attraverso la previsione di pena accessoria, che realizza il fine di evitare che il condannato possa trovare nuove occasioni di delinquere svolgendo talune attività.

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