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Articolo 379 bis Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Rivelazione di segreti inerenti a un procedimento penale

Dispositivo dell'art. 379 bis Codice Penale

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque rivela indebitamente notizie segrete concernenti un procedimento penale, da lui apprese per avere partecipato o assistito ad un atto del procedimento stesso, è punito con la reclusione fino a un anno. La stessa pena si applica alla persona che, dopo aver rilasciato dichiarazioni nel corso delle indagini preliminari, non osserva il divieto imposto dal pubblico ministero ai sensi dell'articolo 391 quinquies del codice di procedura penale(1)(2)(3).

Note

(1) La norma è stata introdotta dall'art. 21 della l. 7 dicembre 2000, n. 397
(2) Il presupposto della fattispecie consiste nella partecipazione da parte dell'agente ad un atto del procedimento penale, tra cui rientrano anche gli atti compiuti dal difensore nell'esercizio della propria attività investigativa.
(3) La disposizione delinea due fattispecie, il reato rimane unico se le condotte vengono realizzate contestualmente, integrando un solo reato.

Ratio Legis

Il legislatore ha voluto qui tutelare specificatamente il segreto investigativo.

Spiegazione dell'art. 379 bis Codice Penale

La norma tutela la segretezza di talune attività processuali, nonché delle informazioni acquisite in qualunque modo all'interno del processo.

La medesima pena si applica nei confronti della persona avvertita dal pubblico ministero ai sensi dell'art. 391 quinquies di non comunicare fatti e informazioni oggetto di indagine di cui si è avuta conoscenza nel momento dell'audizione innanzi al pubblico ministero stesso.

Massime relative all'art. 379 bis Codice Penale

Cass. pen. n. 47210/2021

Ai fini della configurabilitā del reato di cui all'art. 379-bis cod. pen., le nozioni di "partecipazione" e di "assistenza" ad un atto del procedimento, rilevanti ai fini dell'individuazione del soggetto attivo del reato, attengono alle fasi di formazione o di messa in esecuzione dell'atto processuale, promanante tanto dall'autoritā giudiziaria o da suoi delegati ed ausiliari quanto dal difensore nell'ambito delle indagini difensive, ma non a quelle della ricezione dell'atto stesso o di soggezione ai relativi effetti.

In tema di reati contro l'amministrazione della giustizia, il reato previsto e punito dall'art. 379-bis c.p., prima ipotesi (che sanziona "chiunque rivela indebitamente notizie segrete concernenti un procedimento penale, da lui apprese per avere partecipato o assistito ad un atto del procedimento stesso"), trova applicazione esclusivamente nei confronti delle persone che, in assenza delle relative qualifiche funzionali di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, non sono giā tenute all'obbligo del segreto di cui all'art. 329 c.p.p., la cui violazione trova sanzione nell'art. 326 c.p.; partecipazione ed assistenza attengono alle fasi di formazione o di messa in esecuzione dell'atto processuale - promanante tanto dall'autoritā giudiziaria o da suoi delegati ed ausiliari quanto dal difensore nell'ambito delle indagini difensive - ma non a quelle della ricezione dell'atto stesso o di soggezione ai relativi effetti.

Cass. pen. n. 20105/2011

Il delitto di rivelazione di segreti inerenti ad un procedimento penale (art. 379 bis c.p.) ha ad oggetto quelle notizie che siano state apprese in occasione della partecipazione o dell'assistenza all'atto posto in essere nel procedimento e riguarda, pertanto, l'atto del procedimento in quanto tale, nonché la sua documentazione, ma non il fatto storico oggetto dell'atto e dell'indagine di cui il soggetto abbia avuto precedentemente conoscenza. (Nel caso di specie č stato escluso il reato "de quo" in relazione alla consegna del contenuto di alcuni "notebooks" ad un giornalista, avvenuta successivamente al sequestro del materiale ed alla sua restituzione in favore dell'imputata, senza che il provvedimento di restituzione prescrivesse divieti o limitazioni al riguardo).

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