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Articolo 344 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Oltraggio a un pubblico impiegato

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 344 Codice Penale

Articolo abrogato dall'art. 18, comma 1, l. 25 aprile 1999, n. 205.

[Le disposizioni dell'articolo 341 si applicano anche nel caso in cui l'offesa è recata a un pubblico impiegato che presti un pubblico servizio; ma le pene sono ridotte di un terzo.]

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