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Articolo 289 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Attentato contro organi costituzionali e contro le Assemblee regionali

Dispositivo dell'art. 289 Codice Penale

È punito con la reclusione da uno a cinque anni, qualora non si tratti di un più grave delitto, chiunque commette atti violenti diretti ad impedire, in tutto o in parte, anche temporaneamente:

  1. 1) al Presidente della Repubblica o al Governo l'esercizio delle attribuzioni o prerogative conferite dalla legge;
  2. 2) alle assemblee legislative o ad una di queste, o alla Corte costituzionale o alle assemblee regionali l'esercizio delle loro funzioni(1).

Note

(1) Non è pacifico se possa rientrare nella fattispecie in esame anche gli atti di ostruzionismo provenienti dall'interno degli organi costituzionali. La prassi, comunque, dimostra che sono considerati leciti gli atti di opposizione, dissenso, e resistenza, dal momento che la maggioranza non dispone di un'assoluta signoria sulla minoranza.

Ratio Legis

La ratio della norma si ravvisa nell'esigenza di tutelare la libertà funzionale degli organi costituzionali e delle assemblee regionali.

Spiegazione dell'art. 289 Codice Penale

I delitti contro la personalità dello Stato si caratterizzano per una forte anticipazione della tutela penale, considerata a volte al limite con il principio di necessaria offensività del fatto di reato (v. art. 49), necessario presupposto ai fini della rimproverabilità del soggetto agente.

Trattasi infatti spesso di condotte per le quali viene dato rilievo anche ad attività meramente preparatorie, allorché corroborate da peculiari atteggiamenti soggettivi.
Per la maggior parte dei reati previsti in questo capo è infatti non configurabile il tentativo (art. 56).

La norma in esame rappresenta un'ipotesi di reato di pericolo, essendo bastevole l'attitudine degli atti a produrre uno degli effetti previsti dalla norma, non occorrendo che essi si realizzino determinando un evento inteso in senso naturalistico.

Per quanto riguarda l'altro elemento costitutivo del reato, ovvero la violenza, essa va suddivisa in propria ed impropria. Per quest'ultima va intesa quando si utilizza un qualsiasi mezzo idoneo a coartare la volontà del soggetto passivo, annullandone la capacità di azione o determinazione. Per violenza propria, si intende invece l'impiego di energia fisica sulle persone o sulle cose, esercitata direttamente o per mezzo di uno strumento.

Essendo qui soggetti passivi sia organi di Governo che la persona del Presidente della Repubblica, entrambe le forme di violenza rilevano ai fini della configurabilità del delitto in esame.

Per quanto riguarda il Capo dello Stato, la differenza rispetto all'art. 277 sta nel fatto che qui è richiesto il dolo specifico di compiere atti violenti al fine di impedirgli di svolgere le sue funzioni istituzionali, mentre l'art. 277 c.p. è più che altro diretto a tutelare l'integrità fisica del Presidente.

Il bene giuridico oggetto di tutela è dunque il libero svolgimento, da parte dei più importanti organi costituzionali e regionali, delle proprie funzioni e prerogative.

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