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Articolo 277 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Offesa alla libertą del Presidente della Repubblica

Dispositivo dell'art. 277 Codice Penale

Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo precedente, attenta alla libertà del Presidente della Repubblica, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni [301, 313](1).

Note

(1) Viene qui in rilevo la libertà individuale del Capo dello stato, un concetto differente dalla libertà fisica, di cui all'art. 277. Qui infatti il riferimento è alla libertà morale, all'inviolabilità del domicilio e all'inviolabilità dei segreti. Tuttavia è una norma dal carattere sussidiario, che si applica solo ove non trovi applicazione la norma di cui sopra

Ratio Legis

La norma tutela la libertà individuale della persona del Capo dello Stato, presidio costituzionale delle istituzioni dello Stato italiano.

Spiegazione dell'art. 277 Codice Penale

I delitti contro la personalità dello Stato si caratterizzano per una forte anticipazione della tutela penale, considerata a volte al limite con il principio di necessaria offensività del fatto di reato (v. art. 49), necessario presupposto ai fini della rimproverabilità del soggetto agente.

Trattasi infatti spesso di condotte per le quali viene dato rilievo anche ad attività meramente preparatorie, allorché corroborate da peculiari atteggiamenti soggettivi.
Per la maggior parte dei reati previsti in questo capo è infatti non configurabile il tentativo (art. 56).

Pur non essendo espressamente previsto, è comunque necessario un accertamento in merito alla idoneità della condotta ad attentare alla libertà del Presidente della Repubblica, nonché l'univoca direzione degli atti. È quindi chiaro come la norma debba ricalcare pedissequamente la disciplina di cui all'art. 56 c.p..

Per espressa clausola di sussidiarietà, la norma in oggetto può trovare applicazione solamente in quei frangenti in cui non vi un attentato alla vita, alla libertà personale ed alla incolumità del Presidente della Repubblica, come ad esempio nei casi di attentato alla libera manifestazione del pensiero del Presidente, impedendogli di svolgere le sue prerogative presidenziali.

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