Testi per approfondire questo articolo

Diritto penale. Parte speciale
Delitti contro la persona

Editore: CEDAM
Pagine: 702
Data di pubblicazione: settembre 2011
Prezzo: 48 -10%48 €
Codice penale. Rassegna di giurisprudenza e di dottrina [vol. 6.2]
I delitti contro la personalità dello Stato. Artt. 241-313

Editore: Giuffrè
Collana: Rassegna codice penale
Pagine: 480
Data di pubblicazione: novembre 2010
Prezzo: 48 -10%48 €

La denominazione di Rassegna di giurisprudenza e di dottrina, con la precedenza data alla parola "giurisprudenza", sta a significare che l'intento dell'opera è prevalentemente pratico. Perciò essa è diretta a dare un'informazione completa sul significato normativo delle disposizioni del codice penale muovendo dalla giurisprudenza, della quale riporta in modo diffuso anche la casistica, ma dà pure conto, in modo puntuale ed esaustivo, delle opinioni della... (continua)

Codice penale. Rassegna di giurisprudenza e di dottrina [vol. 4.1]
I delitti contro la personalità dello Stato. Artt. 241-313

Editore: Giuffrè
Collana: Rassegna codice penale
Data di pubblicazione: novembre 2010
Prezzo: 48 -10%48 €

La denominazione di Rassegna di giurisprudenza e di dottrina, con la precedenza data alla parola "giurisprudenza", sta a significare che l'intento dell'opera è prevalentemente pratico. Perciò essa è diretta a dare un'informazione completa sul significato normativo delle disposizioni del codice penale muovendo dalla giurisprudenza, della quale riporta in modo diffuso anche la casistica, ma dà pure conto, in modo puntuale ed esaustivo, delle opinioni della... (continua)


Art. precedente Art. successivo

Articolo 329

Codice Penale

Rifiuto o ritardo di obbedienza commesso da un militare o da un agente della forza pubblica

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Dispositivo dell'art. 329 Codice Penale

Il militare [c.p.m.p. 2] o l'agente della forza pubblica, il quale rifiutao ritarda indebitamente di eseguire una richiesta fattagli dall'Autorità competente nelle forme stabilite dalla legge (1), è punito con la reclusione fino a due anni (2).

Note

(1) Tale espressione autorizza la sindacabilità della richiesta o dell'ordine da parte del militare o dell'agente della forza pubblica. La richiesta o l'ordine devono provenire dal soggetto (sovraordinato gerarchicamente) competente ad emanarlo, devono essere rivolti al soggetto competente ad eseguirlo e devono sussistere i requisiti formali prescritti dalla legge. Per il sindacato di legittimità sostanziale vedi l'art. 51.

(2) A tale reato sono applicabili le sanzioni sostitutive previste dagli artt. 53 e segg., l. n. 689/1981.


Ratio Legis

La norma costituisce un'ipotesi particolare del reato di cui all'art. 328 e si giustifica per l'esigenza di assicurare la tempestività di intervento delle forze pubbliche quando ve ne sia la necessità testimoniata da una formale richiesta.

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