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Articolo 329 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Rifiuto o ritardo di obbedienza commesso da un militare o da un agente della forza pubblica

Dispositivo dell'art. 329 Codice Penale

Il militare [c.p.m.p. 2] o l'agente della forza pubblica, il quale rifiuta o ritarda indebitamente di eseguire una richiesta fattagli dall'Autorità competente nelle forme stabilite dalla legge, è punito con la reclusione fino a due anni(1).

Note

(1) Si tratta di un'ipotesi speciale di rifiuto rispetto alla norma generale di cui all'art. 328, dalla quale si differenzia per la qualità del soggetto passivo, militare o agente della forza pubblica.

Ratio Legis

La norma risponde all'esigenza di assicurare la tempestività di intervento della forza pubblica.

Brocardi

Eius nulla culpa est, cui parere necesse sit

Spiegazione dell'art. 329 Codice Penale

La presente disposizione disciplina essenzialmente una ipotesi alternativa di rifiuto d'atti d'ufficio di cui all'art. 328, differenziandosi solamente in relazione al soggetto agente, militare o agente della forza pubblica, ed alla fonte della richiesta di attivarsi, ovvero l'Autorità competente di volta in volta individuabile.

La norma si intreccia inevitabilmente con la causa di giustificazione di cui all'art. 51, che, se da un lato scrimina eventuali condotte attive del soggetto agente, dall'altro lato, in relazione al rifiuto o all'omissione di cui al presente articolo, scrimina il rifiuto o il ritardo nell'adempiere a richieste illegittime o affette da manifesta criminosità.

Massime relative all'art. 329 Codice Penale

Cass. pen. n. 38119/2009

Gli appartenenti al corpo di polizia municipale sono agenti della forza pubblica ed in quanto tali possono rendersi autori del delitto di rifiuto o ritardo di obbedienza di cui all'art. 329 c.p.

In tema di rifiuto o ritardo di obbedienza, la qualifica di agente della forza pubblica, che deve possedere l'autore del reato, presuppone che questi sia investito di un potere di coercizione diretta su persone o cose ai fini della tutela dell'ordine o della sicurezza pubblica, con la conseguenza che l'atto oggetto del rifiuto di obbedienza, per essere tipico, deve necessariamente correlarsi all'esercizio del suddetto potere coercitivo, non potendo essere sufficiente la relazione con l'espletamento di un'attivitą meramente amministrativa.

Cass. pen. n. 5393/2006

Tra i soggetti attivi del reato di cui all'art. 329 c.p. sono da ricomprendere, quali agenti della forza pubblica, anche gli appartenenti alla polizia municipale.

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