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Articolo 274 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Illecita partecipazione ad associazioni aventi carattere internazionale

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 274 Codice Penale

La Corte costituzionale, con la sentenza 3 luglio 1985, n. 193, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo.

[Chiunque partecipa nel territorio dello Stato ad associazioni, enti o istituti o sezioni di essi, di carattere internazionale, per i quali non sia stata conceduta l'autorizzazione del Governo, è punito con la multa da lire duecentomila a due milioni.

La stessa pena si applica al cittadino, residente nel territorio dello Stato, che senza l'autorizzazione del Governo partecipa ad associazioni, enti o istituti di carattere internazionale, che abbiano sede all'estero.]

Massime relative all'art. 274 Codice Penale

Corte cost. n. 193/1985

A seguito della dichiarazione d'incostituzionalitā dell'art. 273 c.p., č illegittimo, in applicazione dell'art. 27, L. 11 marzo 1953, n. 87, l'art. 274 c.p. il quale vieta la partecipazione nel territorio dello Stato ad associazioni, enti o istituti, o sezioni di essi, di carattere internazionale, per i quali non sia stata concessa l'autorizzazione governativa.

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