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Articolo 273 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Illecita costituzione di associazioni aventi carattere internazionale

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 273 Codice Penale

La Corte costituzionale, con la sentenza 3 luglio 1985, n. 193, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del suddetto articolo.

[Chiunque senza autorizzazione del Governo promuove, costituisce, organizza o dirige nel territorio dello Stato associazioni, enti o istituti di carattere internazionale, o sezioni di essi, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire un milione a quattro milioni.

Se l'autorizzazione è stata ottenuta per effetto di dichiarazioni false o reticenti, la pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa non inferiore a lire due milioni.]

Massime relative all'art. 273 Codice Penale

Corte cost. n. 193/1985

È illegittimo, per violazione degli artt. 11 e 18 della Costituzione, l'art. 273 c.p., il quale vieta, senza autorizzazione del Governo, di promuovere, costituire, organizzare o dirigere nel territorio dello Stato associazioni, enti o istituti di carattere internazionale o sezioni di essi.

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