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Articolo 270 ter Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Assistenza agli associati

Dispositivo dell'art. 270 ter Codice Penale

(1)Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli articoli 270 e 270 bis è punito con la reclusione fino a quattro anni(2).

La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuativamente.

Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto(3)(4).

Note

(1) La norma è stata introdotta dal d.l. 19 ottobre 2001, n. 374, poi convertito in l. 15 dicembre 2001, n. 438.
(2) Vengono sanzionate quelle condotte ivi indicati tassativamente poste in essere da soggetti che, pur essendo esterni alla struttura associativa, sostengono i componenti della stessa.
(3) Si tratta di una causa speciale di non punibilità, fondata su un criterio di opportunità politico-criminale che lascia sussistenti tipicità, antigiuridicità e colpevolezza.
(4) A norma dell’art. 1, comma 3-bis, D.L. 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 aprile 2015, n. 43, la condanna per il delitto previsto dal presente articolo comporta la pena accessoria della perdita della potestà genitoriale quando è coinvolto un minore.

Ratio Legis

La norma è stata introdotta nell'ordinamento per reagire ai tragici eventi dell'11 settembre 2001 che hanno determinato una svolta epocale nelle esigenze di tutela dell'ordine pubblico, rendendo quindi improrogabile la necessità di rafforzare gli strumenti di prevenzione e contrasto nei confronti del terrorismo internazionale, attraverso idonee misure sanzionatorie ed efficaci strumenti procedimentali.

Spiegazione dell'art. 270 ter Codice Penale

La norma in esame punisce chiunque, al di fuori dei casi di concorso di persone nei reati di cui agli artt. 270 e 270 bis e di favoreggiamento (art.378) presti assistenza agli associati.

Viene quindi richiesta, la conoscenza della qualità di associato cui si presta assistenza, senza tuttavia la coscienza e volontà di voler aiutare le associazioni di cui sopra, profilandosi altrimenti un concorso ex art. 110.

Al secondo comma si prevede una circostanza aggravante, qualora l'assistenza sia di carattere continuativo.

Al terzo comma è prevista invece una causa di esclusione della punibilità per il prossimo congiunto dell'associato, similmente a quella disciplinata all'art. 384, tramite cui il legislatore reputa non esigibile un atteggiamento di rifiuto di assistenza nei confronti dell'associato prossimo congiunto.

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