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Articolo 263 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Utilizzazione dei segreti di Stato

Dispositivo dell'art. 263 Codice Penale

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che impiega a proprio o altrui profitto invenzioni o scoperte scientifiche o nuove applicazioni industriali che egli conosca per ragione del suo ufficio o servizio, e che debbano rimanere segrete nell'interesse della sicurezza dello Stato [268], è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 1.032.(1).

Se il fatto è commesso nell'interesse di uno Stato in guerra con lo Stato italiano, o se ha compromesso la preparazione o l'efficienza bellica dello Stato, ovvero le operazioni militari, il colpevole è punito con l'ergastolo(2).

Note

(1) La norma prevede un'ipotesi speciale rispetto alla fattispecie di cui all'art. 325, che disciplina l'utilizzazione d'invenzioni e scoperte conosciute per ragioni di ufficio. Parimenti a questa, infatti, il soggetto attivo del reato è l'inventore o lo scopritore che ricopre la carica di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio e la ragione di tale ufficio o servizio deve costituire il nesso di collegamento fra l’esercizio della funzione o del servizio e la conoscenza della scoperta o nuova applicazione. Si differenzia però dalla fattispecie generale per la segretezza delle notizie diffuse.
(2) Si tratta di due aggravanti ad effetto speciale per le qual in origine era prevista la pena di morte, ora abrogata e sostituita con l'ergastolo (v. 17).

Ratio Legis

Il legislatore ha qui voluto tutelare l'interesse dello Stato a mantenere il controllo e la segretezza degli atti segreti relativi alla sicurezza nazionale.

Spiegazione dell'art. 263 Codice Penale

La norma disciplina un reato proprio, che in quanto tale può essere commesso solamente dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio.

I soggetti qualificati in questione vengono puniti qualora utilizzino privatamente per trarre un proprio o un altrui profitto invenzioni, scoperte scientifiche o nuove applicazioni industriali che egli conosca per ragioni del suo servizio e che debbano ritenersi segrete per l'interesse della sicurezza dello Stato.

Al secondo comma è prevista una circostanza aggravante che prevede la pena dell'ergastolo, qualora il fatto sia commesso per favorire uno Stato nemico in tempo di guerra, o se l'utilizzo improprio abbia compromesso la preparazione o l'efficienza bellica dello Stato o le sue operazioni militari.

Il bene giuridico tutelato è chiaramente rappresentato dall'interesse dello Stato acché le proprie innovazioni tecniche e scientifiche vengano utilizzate e sfruttate solo da esso, mentre al secondo comma è rappresentato dalla necessità di tutelare l'efficienza bellica dello Stato, anche avverso Stati nemici.

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