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Articolo 260 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Introduzione clandestina in luoghi militari e possesso ingiustificato di mezzi di spionaggio

Dispositivo dell'art. 260 Codice Penale

È punito con la reclusione da uno a cinque anni chiunque:

  1. 1) si introduce clandestinamente o con inganno in luoghi o zone di terra, di acqua o di aria, in cui è vietato l'accesso nell'interesse militare dello Stato [682](1);
  2. 2) è colto, in tali luoghi o zone, o in loro prossimità, in possesso ingiustificato di mezzi idonei a commettere alcuno dei delitti preveduti dagli articoli 256, 257 e 258(2);
  3. 3) è colto in possesso ingiustificato di documenti o di qualsiasi altra cosa atta a fornire le notizie indicate nell'articolo 256.

Se alcuno dei fatti preveduti dai numeri precedenti è commesso in tempo di guerra, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.

Le disposizioni del presente articolo si applicano, altresì, agli immobili adibiti a sedi di ufficio o di reparto o a deposito di materiali dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, l'accesso ai quali sia vietato per ragioni di sicurezza pubblica(3).

Note

(1) Si ritiene clandestina, l'introduzione in un luogo che avviene evitando la sorveglianza di custodi o vigilanti, mentre avviene con inganno, se il soggetto si avvale di mezzi fraudolenti che inducono in errore i soggetti addetti alla vigilanza.
(2) La condotta criminosa di cui al numero due implica necessariamente la volontà cosciente di detenere mezzi idonei ad acquisire notizie segrete o riservate di cui si vuole evitare la divulgazione.
(3) L'ultimo comma è stato aggiunto successivamente dall’art. 7, comma 3-bis, d.l. 14 agosto 2013, n. 93, poi convertito, con modificazioni, nella l. 15 ottobre 2013, n. 119.

Ratio Legis

Il legislatore ha qui voluto tutelare l'interesse dello Stato a mantenere il controllo e la segretezza degli atti relativi alla sicurezza nazionale, attraverso l'anticipazione della soglia di punibilità a fatti prodromici e oggettivamente idonei allo spionaggio.

Spiegazione dell'art. 260 Codice Penale

Quando i fatti di per sé idonei allo spionaggio di cui agli articoli precedenti (artt. 256, 257 e 258) non risultano univocamente diretti ad esso, così da non risultare punibili nemmeno a titolo di tentativo di alcuno dei delitti suddetti, la norma in esame presenta una particolare disposizione diretta a reprimere le condotte indice di un possibile scopo spionistico.

Il giudizio di merito, in ossequio al principio di necessaria offensività del fatto concreto, deve comunque accertare se il fatto dell'imputato, pur non essendo univocamente diretto allo spionaggio, possa nondimeno rappresentarne un indizio.

Al n. 1) è punita l'introduzione clandestina o fraudolenta nei luoghi di cui è vitato l'accesso nell'interesse militare dello Stato. Qui non vi è un vero e proprio evento lesivo, ma la forte anticipazione di tutela trova il suo fondamento nell'interesse dello Stato a vietare l'accesso in luoghi militari.

Al n. 2) si punisce chi viene colto nei luoghi di interesse militare dello Stato o in prossimità di essi, in possesso ingiustificato di mezzi idonei ad acquisire notizie segrete o di cui è vietata la divulgazione, volendo il legislatore punire fatti nei quali si ravvisano indizi di una possibile attività spionistica. Il reato consiste nella volontà cosciente di detenere i suddetti mezzi per un uso non consentito dalla legge e presupposto di tale reato è proprio la mancanza o l'insufficienza della prova che il soggetto abbia agito a scopo di spionaggio, perché altrimenti sussisterebbe il tentativo di spionaggio.

Al n. 3) viene punita invece il possesso ingiustificato delle notizie stesse, senza che possa avere rilevanza il mezzo tramite il quale il soggetto le ha acquisite ed il fine a cui servono, purché tale fine sia diverso da quello spionistico, integrando altrimenti gli estremi per i più gravi reati di cui agli articoli precedenti.

Non essendo previsto un fine spionistico e non essendo dunque necessaria la volontà di arrecare un qualche danno agli interessi statali, l'aggravante del fatto commesso in tempo di guerra rappresenta un'ipotesi di condizione obiettiva di punibilità (v. art. 44), punita con un aumento di pena.

Massime relative all'art. 260 Codice Penale

Cass. pen. n. 1242/2001

Ai fini della configurabilità dei reati di procacciamento di notizia concernenti la sicurezza dello Stato, rivelazione di segreti di Stato e rivelazione di notizie di cui sia stata vietata la divulgazione (art. 256, 260 e 261 c.p.), è legittimo il provvedimento impositivo del segreto o recante il divieto di divulgazione che sia stato adottato da autorità delegata dal Presidente del Consiglio dei ministri, atteso che, ai sensi del comma 2 dell'art. 1 l. 24 ottobre 1977 n. 801, è consentito a quest'ultimo - ferma restando la sua funzione di alta direzione e coordinamento e la relativa responsabilità politica - non esercitare personalmente le attività inerenti al segreto di Stato, conferendone la delega ad altri organismi amministrativi specificatamente individuati.

Cass. pen. n. 5262/1988

Il reato di possesso ingiustificato di mezzi di spionaggio in luoghi militari o in loro prossimità, di cui all'art. 260, primo comma, n. 2, c.p. consiste nella volontà cosciente di detenere i suddetti mezzi per servirsene per un uso non consentito dalla legge e presupposto di tale reato è proprio la mancanza o la insufficienza della prova che il soggetto abbia agito a scopo di spionaggio perché, altrimenti, sussisterebbe il tentativo del delitto di spionaggio. Infatti, la disposizione di cui all'art. 260, primo comma, n. 2 c.p. mira a reprimere alcuni contegni sospetti che si presentano oggettivamente idonei all'acquisizione di notizie segrete o riservate, di cui sia vietata la divulgazione, e punisce la oggettività di tale situazione di fatto per la pericolosità in essa insita, nonostante non risulti dimostrato che l'agente abbia inteso procurarsi notizie segrete o riservate.

Cass. pen. n. 1821/1965

Col termine «colto in possesso ingiustificato» usato nell'art. 260, n. 2, c.p., si è inteso fare riferimento alla detenzione materiale degli strumenti, collegata ad un rapporto di attualità e di immediatezza con le persone, essendo indubbio che la immediata disponibilità materiale di tali mezzi idonei allo spionaggio pone l'agente nella possibilità di servirsene per un uso vietato dalla legge, come quella di ritrarre fotografie della zona soggetta a controllo militare, che deve invece essere mantenuta segreta. Il solo fatto quindi che i mezzi siano detenuti per ragione di servizio, di ufficio, di mestiere, non vale di per sé a giustificare il possesso se di essi si faccia o s'intenda fare un uso non consentito dalla legge. L'art. 260, n. 2, c.p., intende reprimere in modo autonomo fatti nei quali si ravvisano «indizi» di una possibile attività spionistica, che di per sé non possono integrare gli estremi di un tentativo di spionaggio, giacché i mezzi possono servire anche per finalità diverse dallo spionaggio; cioè per diletto turistico, per ragioni di studio, di collezione. In questi casi, poiché l'uso di mezzi al fine di ritrarre fotografie nella zona militare pone pur sempre l'agente nella possibilità di conoscere, sia pure per ragioni diverse dallo spionaggio, il segreto militare (che la norma vuole sia tutelato nell'interesse dello Stato), il loro possesso deve ritenersi non giustificato, costituendo esso un pericolo, a meno che l'agente non dia la prova di essere stato autorizzato dalle autorità competenti a ritrarre fotografie o cineriprese della zona stessa, ovvero la prova positiva dell'uso legittimo, che di tali mezzi si vuole fare o immediatamente prima si sia fatto, non risulti aliunde dagli atti processuali.

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