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Articolo 258 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Spionaggio di notizie di cui è stata vietata la divulgazione

Dispositivo dell'art. 258 Codice Penale

Chiunque si procura, a scopo di spionaggio politico o militare, notizie di cui l'Autorità competente ha vietato la divulgazione(1) è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.

Si applica l'ergastolo se il fatto è commesso nell'interesse di uno Stato in guerra con lo Stato italiano [268].

Si applica la pena dell'ergastolo se il fatto ha compromesso la preparazione o l'efficienza bellica dello Stato, ovvero le operazioni militari [259, 260](2).

Note

(1) L'attività di spionaggio riguarda qui le notizie cosiddette riservate ovvero quelle notizie che, pur non essendo coperte dal segreto di Stato, non possono comunque, nell’interesse dello Stato essere divulgate.
(2) Si tratta di due aggravanti ad effetto speciale per le qual in origine era prevista la pena di morte, ora abrogata e sostituita con l'ergastolo (v. 17).

Ratio Legis

Viene qui tutelato l'interesse dello Stato a circoscrivere ad un determinato ambito la conoscenza di notizie ritenute riservate, la cui diffusione può recare pregiudizio ad alcuni beni giuridici ritenuti fondamentali per la comunità statale.

Spiegazione dell'art. 258 Codice Penale

Rispetto alla pressoché identica norma di cui all'articolo precedente (art. 257), il delitto in esame punisce più lievemente chi si procuri, a scopo di spionaggio, notizie di cui l'Autorità competente abbia vietato la divulgazione.

Così, mentre le notizie coperte dal segreto di Stato seguono la disciplina extra penale di cui alla legge n. 124/2007, ai fini del delitto in esame rilevano quelle notizie che possono anche essere apprese da chiunque, ma di cui lo Stato abbia vietato la divulgazione nell'interesse militare, in modo che chi ha visto, conservando il silenzio, non estenda la conoscenza effettiva a chi non ha visto e non era eventualmente in condizione di poter vedere.

Per l'elemento soggettivo è sufficiente la volontà cosciente di procurarsi a scopo di spionaggio notizie riservata, ma non occorre altresì la dimostrazione delle conoscenza del fatto che si tratti di notizie di cui è vietata la divulgazione, dato che il vincolo della riservatezza viene imposto da un atto amministrativo dell'autorità il quale integra il precetto penale. Per tali motivo, l'ignoranza in merito non scusa (v. art. 5).

Al secondo comma, n.1) è inserita un'aggravante ad effetto speciale rappresentata dalla comminazione della pena dell'ergastolo, qualora il fatto sia commesso nell'interesse di uno Stato nemico in guerra contro lo Stato italiano. Per la configurabilità dell'aggravante è richiesta ovviamente la conoscenza dell'inimicizia tra gli Stati da parte dell'autore del reato.

Per contro, al n.2) è disciplinata una condizione obiettiva di punibilità (v. art. 44), punita anch'essa con l'ergastolo, qualora il fatto abbia compromesso la preparazione o l'efficienza bellica dello Stato o le sue operazioni militari. Per essa, data la natura della condizione obiettiva di punibilità, non è richiesta la volontà di compromettere la preparazione o l'efficienza bellica dello Stato o le sue operazioni militari.

Massime relative all'art. 258 Codice Penale

Cass. pen. n. 4240/1982

La normativa prevista nella L. 24 ottobre 1977, n. 801 attiene esclusivamente al segreto di Stato — cioè agli atti, documenti, notizie, attività la cui diffusione sia idonea a recare danno all'integrità dello Stato democratico e che, quindi, devono essere coperti dal segreto — e non anche alle notizie riguardanti cose, fatti ed atti che sono conosciuti in un determinato ambito spaziale o personale, ma che, comunque, nell'interesse dello Stato, non possono essere divulgate. (Nella specie è stato ritenuto inconferente il richiamo alle disposizioni concernenti il segreto di Stato in relazione all'illecito previsto nell'art. 258 c.p.).

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