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Articolo 254 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Agevolazione colposa

Dispositivo dell'art. 254 Codice Penale

Quando l'esecuzione del delitto preveduto dall'articolo precedente è stata resa possibile, o soltanto agevolata, per colpa di chi era in possesso o aveva la custodia o la vigilanza delle cose ivi indicate, questi è punito con la reclusione da uno a cinque anni(1).

Note

(1) Si tratta di una autonoma figura colposa di reato, da non confondere con il concorso colposo nell'altrui reato. Infatti nel primo caso il soggetto agente usando la diligenza richiesta può prevedere che la sua condotta rende possibile o agevola l'altrui dolosa esecuzione del delitto di distruzione o sabotaggio di opere militari (v. 253), mentre si parla di concorso nel reato appena citato quando un soggetto, rivestendo la qualifica indicata, agisca figurandosi che la sua condotta renderà possibile o agevolerà la distruzione o il sabotaggio per mano di altri.

Ratio Legis

Il legislatore ha qui offerto una tutela avanzata alla preparazione ed efficienza militare dello Stato, salvaguardata di fronte alle possibili aggressioni dolose di terzi, imponendo ad alcuni soggetti particolarmente qualificati un obbligo di attivarsi, al fine di impedire o almeno non facilitare la lesione dell'interesse statale.

Spiegazione dell'art. 254 Codice Penale

La norma in oggetto punisce chi, avendo la custodia o la vigilanza dei beni di cui all'art. 253, colposamente (v. art. 43) ne agevoli la distruzione o la compromissione, prevedendosi dunque una culpa in vigilando di natura penalistica.

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