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Articolo 249 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Partecipazione a prestiti a favore del nemico

Dispositivo dell'art. 249 Codice Penale

Chiunque(1), in tempo di guerra, partecipa a prestiti o a versamenti a favore dello Stato nemico, o agevola le operazioni ad essi relative, è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni(2).

Tale disposizione non si applica allo straniero che commette il fatto all'estero [7, 8].

Note

(1) Il reato è comune, quindi può essere commesso sia dal cittadino che dallo straniero, il quale però deve agire, almeno in parte, nel territorio italiano.
(2) La condotta criminosa, che si realizza al tempo di guerra o quando di questa vi sia pericolo imminente, consiste alternativamente nel partecipare a prestiti (sovvenzioni in denaro con obbligo di restituzione) o versamenti (effettiva dazione di denaro a titolo oneroso o gratuito) a favore del nemico, da intendersi non come concorso nel reato, ma come semplice partecipazione all'operazione, o nell'agevolare le operazioni relative al prestito o al versamento, quindi facilitando questi. Affinché il reato si realizzi è necessario il compimento del fatto di partecipazione, indipendentemente dal verificarsi del danno diretto o indiretto alle operazioni militari italiane, in quanto si tratta di un reato di pericolo presunto.

Ratio Legis

La norma è diretta ad evitare che i privati accrescano le disponibilità economiche e finanziarie dello Stato nemico.

Spiegazione dell'art. 249 Codice Penale

I delitti contro la personalità dello Stato si caratterizzano per una forte anticipazione della tutela penale, considerata a volte al limite con il principio di necessaria offensività del fatto di reato (v. art. 49), necessario presupposto ai fini della rimproverabilità del soggetto agente.

Trattasi infatti spesso di condotte per le quali viene dato rilievo anche ad attività meramente preparatorie, allorché corroborate da peculiari atteggiamenti soggettivi.
Per la maggior parte dei reati previsti in questo capo è infatti non configurabile il tentativo (art. 56).

La norma in esame punisce le condotte di finanziamento dello Stato nemico in tempo di guerra.

Il sol fatto di contribuire al finanziamento dello Stato nemico viene ritenuto penalmente rilevante, essendo il bene giuridico rappresentato dall'interesse dello Stato italiano acché non si rinforzino le potenze nemiche, con qualsiasi mezzo.

La norma, per ovvie ragioni, prevede la non punibilità dello straniero che commetta i fatti descritti dalla norma all'estero, in deroga a quanto previsto dagli artt. 7, 8 e 10.

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