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Articolo 245 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Intelligenze con lo straniero per impegnare lo Stato italiano alla neutralitą o alla guerra

Dispositivo dell'art. 245 Codice Penale

Chiunque tiene intelligenze con lo straniero per impegnare o per compiere atti diretti a impegnare lo Stato italiano alla dichiarazione o al mantenimento della neutralità, ovvero alla dichiarazione di guerra(1), è punito con la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata [64] se le intelligenze hanno per oggetto una propaganda col mezzo della stampa(2).

Note

(1) Il reato è plurisoggettivo o meglio si tratta di un reato-accordo dal momento che la condotta presuppone l'intercorrere fra almeno due soggetti, dei quali uno necessariamente straniero, di intelligenze ovvero accordi per lo più segreti volti al conseguimento di uno scopo comune e in cui è insita un'attività cospirativa a danno dello Stato italiano. Tali accordi devono risultare diretti alternativamente a impegnare lo Stato, ovvero fargli assumere un obbligo che lo vincoli direttamente a prendere una posizione determinata a riguardo della neutralità o della guerra, o compiere atti diretti a impegnare lo Stato, ovvero qualsiasi attività di pressione sugli organi dello Stato, affinché assumano una posizione in merito alla neutralità/guerra, che altrimenti non avrebbero assunto.
(2) Data la particolare diffusività ed influenza che la carta stampata esercita, si viene a configurare una circostanza aggravante speciale se le intelligenze sono propagandate a mezzo stampa.

Ratio Legis

La norma è diretta a tutelare l'interesse dello Stato alla completa libertà ed autonomia degli organi statali nella decisione sullo stato di guerra o di neutralità, evitando ingerenze o pressioni provenienti da illeciti accordi con potenze straniere.

Spiegazione dell'art. 245 Codice Penale

I delitti contro la personalità dello Stato si caratterizzano per una forte anticipazione della tutela penale, considerata a volte al limite con il principio di necessaria offensività del fatto di reato (v. art. 49), necessario presupposto ai fini della rimproverabilità del soggetto agente.

Trattasi infatti spesso di condotte per le quali viene dato rilievo anche ad attività meramente preparatorie, allorché corroborate da peculiari atteggiamenti soggettivi.
Per la maggior parte dei reati previsti in questo capo è infatti non configurabile il tentativo (art. 56).

La norma in esame, la quale verosimilmente non ha mai trovato applicazione concreta, presenta connotati simili all'ipotesi di millantato credito di cui all'art. 346, punendo qualsiasi soggetto che vanti fraudolentemente il potere di agire per conto dello Stato italiano, pur non avendone la qualifica ed il relativo potere.

Difatti la norma punisce anche chi tenga intelligenze con lo straniero (qualsiasi cittadino straniero) fingendo di impegnare lo Stato italiano a dichiarare o mantenere la neutralità, senza dunque determinare alcun conflitto.

Il bene giuridico tutelato appare dunque essere la legittimazione politica degli organi statali a determinare le attività diplomatiche o belliche nei confronti dello Stato estero e, in seconda battuta, l'affidamento dello straniero.

Al seconda comma è prevista una circostanza aggravante qualora le intelligenze di cui sopra avvengano a mezzo stampa.

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