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Articolo 339 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Circostanze aggravanti

Dispositivo dell'art. 339 Codice Penale

Le pene stabilite nei tre articoli precedenti sono aumentate(1) [64] se la violenza o la minaccia è commessa nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico ovvero con armi [585], o da persona travisata(2), o da più persone riunite(3) [112 n.1], o con scritto anonimo(4), o in modo simbolico, o valendosi della forza intimidatrice derivante da segrete associazioni, esistenti o supposte(5).

Se la violenza o la minaccia è commessa da più di cinque persone riunite, mediante uso di armi [585 comma 2] anche soltanto da parte di una di esse, ovvero da più di dieci persone, pur senza uso di armi, la pena è, nei casi preveduti dalla prima parte dell'articolo 336 e dagli articoli 337 e 338, della reclusione da tre a quindici anni, e, nel caso preveduto dal capoverso dell'articolo 336, della reclusione da due a otto anni.

Le disposizioni di cui al secondo comma si applicano anche, salvo che il fatto costituisca più grave reato, nel caso in cui la violenza o la minaccia sia commessa mediante il lancio o l'utilizzo di corpi contundenti o altri oggetti atti ad offendere, compresi gli artifici pirotecnici, in modo da creare pericolo alle persone(6).

Note

(1) Si tratta di circostanze aggravanti speciali, tutte caratterizzate dalla natura oggettiva quindi si estendono a tutti i concorrenti del reato, anche qualora riguardino solo alcuni di essi.
(2) Per persona travisata deve intendersi colui che abbia alterato il proprio aspetto esteriore al punto da essere irriconoscibile o quantomeno difficile a riconoscersi.
(3) Affinché si integri il requisito delle più persone riunite, non è necessario che tra queste vi sia un previo accordo, ma è sufficiente la presenza fisica di almeno due persone, almeno secondo l'impostazione dottrinale maggioritaria.
È anonimo lo scritto concernente le sole condotte di minaccia e di cui ovviamente non sia identificabile l'autore.
(5) Il comma 1 è stato modificato dall'art . 7 comma 1 lett. a) del D.L. 14 giugno 2019 n. 53.
(6) Tale ultimo comma è stato inserito successivamente con d.l. 8 febbraio 2007, n.8, poi convertito in l. 4 aprile 2007, n. 41.

Ratio Legis

Il fondamento della disposizione in esame si ravvisa nell'esigenza di punire più severamente determinate fattispecie aggravate.

Spiegazione dell'art. 339 Codice Penale

Il legislatore ha predisposto l'applicazione di tale circostanza aggravante specifica per i reati di violenza e resistenza contro un pubblico ufficiale o contro un corpo politico, amministrativo o giudiziario, al fine di punire maggiormente condotte caratterizzate da maggior carica offensiva nei confronti dei beni giuridici tutelati.

Innanzitutto la pena è aumentata se i fatti sono commessi avvalendosi di armi, sussistendo l'aggravante anche in caso di “arma apparente”, ovvero qualora il soggetto passivo sia indotto a pensare che l'arma sia comunque vera.

Il fatto che la persona sia travisata ha il duplice effetto di impedire l'identificazione del soggetto e di soggiogare maggiormente il soggetto passivo, potendo quest'ultimo pensare che, data la maggior probabilità di restare impunito, il colpevole possa compiere gesti estremi.

Per quanto riguarda lo scritto anonimo, vi è un aggravamento di pena a causa della natura subdola della minaccia.

Perché ricorra l'aggravante delle più persone riunite è sufficiente che i soggetti attivi siano due ed in concorso tra oro, in modo da determinare una più grave coercizione morale. La medesima ratio è sottesa alle aggravanti delle cinque o delle dieci persone riunite di cui al secondo comma.

Se la violenza o la minaccia è fatta avvalendosi della forza intimidatrice di associazioni segrete si determina un maggior timore nel soggetto passivo per via di eventuali rappresaglie da parte delle stesse.

Massime relative all'art. 339 Codice Penale

Cass. pen. n. 19374/2023

Il delitto di minaccia è aggravato dall'uso di modalità simbolica quando si estrinsechi attraverso immagini, segni, oggetti o azioni che abbiano insiti in sé non solo la capacità di evocare ciò che si è inteso minacciare, ma anche un "surplus" intimidatorio derivante proprio dalla modalità simbolica utilizzata.

Nel delitto di minaccia, per la configurabilità dell'aggravante delle "più persone riunite" è sufficiente che il soggetto passivo percepisca la simultanea presenza, sia pure ideale, di più persone.

Cass. pen. n. 25303/2021

In tema di resistenza a pubblico ufficiale, ricorre la circostanza aggravante della violenza o minaccia commessa da più persone riunite nel caso in cui un numero elevato di abitanti del quartiere intervenga, su sollecitazione del reo, per impedire, con modalità aggressive e violente, l'espletamento dell'attività di servizio da parte dei pubblici ufficiali.

Cass. pen. n. 17942/2020

In tema di minaccia, ricorre la circostanza aggravante del fatto commesso con armi quando il soggetto agente utilizzi una roncola, trattandosi di arma impropria, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della legge 18 aprile 1975, n. 110, per il quale rientra in questa categoria qualsiasi strumento, che, nelle circostanze di tempo e di luogo in cui sia portato, sia potenzialmente utilizzabile per l'offesa della persona.

Cass. pen. n. 10179/2013

Sussiste l'aggravante dell'uso dell'arma nel delitto di minaccia, ancorché la minaccia sia proferita con l'uso di un'arma giocattolo, in quanto, in unione con le ulteriori modalità con cui è attuata la minaccia (nella specie consistita nella affermazione 'ti sparò) determina un maggior effetto intimidatorio sull'animo del minacciato.

Cass. pen. n. 1872/2009

In tema di resistenza a pubblico ufficiale, perché ricorra la circostanza aggravante della minaccia o violenza commessa da più persone riunite, di cui all'art. 339 c.p., è sufficiente che il reato sia commesso da due persone.

Cass. pen. n. 31473/2007

L'efficacia intimidatoria di una pistola scacciacani sia per la somiglianza con una vera arma da fuoco, sia per l'effetto sonoro prodotto è tale da configurare, in ipotesi di violenza privata commessa con la minaccia della scacciacani, l'aggravante dell'uso dell'arma.

Cass. pen. n. 15546/1989

Ai fini della sussistenza della circostanza aggravante della violenza o minaccia commessa da più di dieci persone, di cui all'art. 339, secondo comma, c.p., non rileva che alcune di esse siano rimaste non identificate. (Fattispecie in tema di resistenza a un pubblico ufficiale).

Cass. pen. n. 13611/1989

Perché ricorra la circostanza aggravante della minaccia commessa da più persone riunite, di cui all'art. 339 c.p., richiamato dall'art. 611 cpv. c.p. per la sussistenza dell'ipotesi aggravata della violenza o minaccia per costringere a commettere un reato, occorre che la partecipazione di più persone sia percepita dalla vittima al momento della consumazione del reato.

Cass. pen. n. 10941/1986

In tema di resistenza, minaccia o violenza a pubblico ufficiale, non possono ritenersi mancanti gli elementi individualizzanti della «associazione segreta», ai fini della sussistenza dell'aggravante relativa all'avvalersi «della forza intimidatrice derivante da segrete associazioni esistenti o supposte» di cui al primo comma dell'art. 339 c.p., qualora l'imputato stesso abbia rivendicato, in precedenza, l'appartenenza a specifici gruppi eversivi, e a nulla rilevando il fatto che si sia poi successivamente «dissociato». Essenziale è, infatti, che il comportamento dell'agente, comunque manifestato, abbia ingenerato nel soggetto passivo un timore di rappresaglia da parte dell'associazione segreta, creduta esistente, di cui l'agente possa o lasci credere di poter determinare l'intervento.

Cass. pen. n. 2034/1982

In tema di resistenza a pubblico ufficiale l'omessa menzione dell'estremo delle «più persone riunite» ai fini della contestazione dell'aggravante ex art. 339 c.p. nell'ordinanza di rinvio a giudizio non è causa di nullità allorquando sia richiamato il concetto d'una «collettività», come nel caso di un equipaggio della nave. (Nella specie si è osservato che il risalto dato ad un gruppo omogeneo di persone, costituente una «collettività», caratterizzata dalla comune e contestuale presenza a bordo di una nave in navigazione, implica l'emersione del concetto di «più persone riunite» ancorché non espressamente menzionato).

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