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Articolo 337 bis Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Occultamento, custodia o alterazione di mezzi di trasporto

Dispositivo dell'art. 337 bis Codice Penale

(1)Chiunque occulti o custodisca mezzi di trasporto di qualsiasi tipo che, rispetto alle caratteristiche omologate, presentano alterazioni o modifiche o predisposizioni tecniche tali da costituire pericolo per l'incolumità fisica degli operatori di polizia, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 10.329.

La stessa pena di cui al primo comma si applica a chiunque altera mezzi di trasporto operando modifiche o predisposizioni tecniche tali da costituire pericolo per l'incolumità fisica degli operatori di polizia.

Se il colpevole è titolare di concessione o autorizzazione o licenza o di altro titolo abilitante l'attività, alla condanna consegue la revoca del titolo che legittima la medesima attività(2) .

Note

(1) La fattispecie è stata introdotta successivamente dalla l. 19 marzo 2001, n. 92 (art. 4), per contrastare i fenomeno del contrabbando dei tabacchi.
(2) Tale sanzione accessoria s applica solo ove il titolo abilitativo attenga ad attività rientranti fra quelle incriminate dalla norma, come ad esempio la custodia giudiziale.

Ratio Legis

Il fondamento della disposizione in esame si ravvisa nell'esigenza di tutelare l'incolumità fisica degli operatori di polizia.

Spiegazione dell'art. 337 bis Codice Penale

La norma in oggetto configura un reato di pericolo concreto, motivo per il quale non è necessaria una effettiva lesione dell'incolumità fisica degli operatori di polizia.
Tale natura del delitto, che determina una forte anticipazione di tutela, viene controbilanciata da uno scrupoloso accertamento da parte del giudice in ordine all'effettività del pericolo creato per l'incolumità.

La disposizione è essenzialmente rivolta a coloro che alterino tecnicamente i mezzi di trasporti degli operatori di polizia, in modo da renderli non solo inefficienti, ma anche pericolosi.

Al terzo comma viene specificato che alla condanna consegue automaticamente la revoca della concessione, dell'autorizzazione o della licenza abilitante l'attività di custodia o di manutenzione dei mezzi di trasporto in oggetto.

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