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Articolo 327 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Eccitamento al dispregio e vilipendio delle istituzioni, delle leggi o degli atti dell'autoritą

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 327 Codice Penale

Articolo abrogato dall'art. 18, L. 25 giugno 1999, n. 205.

[Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, eccita al dispregio delle istituzioni o alla inosservanza delle leggi, delle disposizioni dell'Autorità o dei doveri inerenti a un pubblico ufficio o servizio, ovvero fa l'apologia di fatti contrari alle leggi, alle disposizioni dell'Autorità o ai doveri predetti, è punito, quando il fatto non sia preveduto come reato da una particolare disposizione di legge, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a lire quattrocentomila. La disposizione precedente si applica anche al pubblico impiegato incaricato di un pubblico servizio e al ministro di un culto.]

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