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Articolo 364 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Omessa denuncia di reato da parte del cittadino

Dispositivo dell'art. 364 Codice Penale

Il cittadino(1), che, avendo avuto notizia di un delitto contro la personalità dello Stato(2), per il quale la legge stabilisce [la pena di morte o](3) l'ergastolo, non ne fa immediatamente denuncia all'Autorità indicata nell'articolo 361, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 103 a euro 1.032.

Note

(1) Si ritengono cittadini gli appartenenti per origine o per elezione ai luoghi soggetti alla sovranità dello Stato e gli apolidi residenti nel territorio dello Stato, come previsto dall'art. 4, comma primo.
(2) Il reato in esame non viene ad integrarsi qualora il fatto in sé sia già di pubblico dominio o se si tratta di mere voci correnti tra il pubblico.
(3) La pena di morte è stata abrogata e conseguentemente sostituita con la pena dell'ergastolo (art. 17).

Ratio Legis

Tale norma trova la propria ratio nella concezione autoritaria, sottesa al codice penale al momento della sua emanazione, secondo la quale forte era la preoccupazione per i reati potenzialmente lesivi dell'integrità dello Stato. Di qui la previsione di uno obbligo di denuncia penalmente sanzionato in capo al cittadino, al pari del p.u. e dell'i.p.s..

Spiegazione dell'art. 364 Codice Penale

Il comune cittadino, al contrario di quanto previsto per il pubblico ufficiale (art. 361) e l'incaricato di pubblico servizio (art. 362) non ha un obbligo giuridico di denunciare o anche solo segnalare all'autorità giudiziaria fatti penalmente rilevanti, ma una mera facoltà.

Un tale obbligo sussiste solamente, data l'importanza del bene giuridico tutelato, qualora il cittadino abbia notizia di un delitto contro la personalità dello Stato punito con l'ergastolo.

L'obbligo di denuncia sussiste anche in presenza di una mero fumus di reato, occorrendo comunque che quest'ultimo risulti già delineato nei suoi tratti essenziali.

Inoltre, l'obbligo sussiste anche in presenza di eventuali cause di estinzione del reato o di cause di non punibilità, spettando solo all'autorità giudiziaria la valutazione della loro sussistenza.

La condotta incriminata consiste nell'omettere o ritardare dolosamente la denuncia.

Massime relative all'art. 364 Codice Penale

Cass. pen. n. 36107/2009

In tema di estradizione per l'estero richiesta dalle autoritą albanesi, non soddisfa il requisito della doppia incriminazione di cui all'art. 2 della Convenzione europea del 13 dicembre 1957, la domanda avente ad oggetto il delitto di omessa denuncia di reato, dal momento che nell'ordinamento italiano l'art. 364 cod. pen. sanziona una condotta omissiva che riguarda soltanto la specifica e limitata categoria di delitti contro la personalitą dello Stato puniti con l'ergastolo.

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