La cauzione di buona condotta è data mediante deposito, presso la Cassa delle ammende, di una somma non inferiore a centotre euro, né superiore a duemilasessantacinque euro [c.p.p. 319].
In luogo del deposito, è ammessa la prestazione di una garanzia mediante ipoteca (2) o anche mediante fideiussionesolidale (3).
La durata della misura di sicurezza non può essere inferiore a un anno, né superiore a cinque, e decorre dal giorno in cui la cauzione fu prestata (4).
(2) Cfr. nota sub art. 189.
(3) Taluno ha dubitato della riconducibilità della cauzione nel novero delle misure di sicurezza patrimoniali, osservando che la pressione psicologica (derivante dal timore di perdere la somma) opera, pur sempre, sulla persona in quanto tale: la natura personale della misura sarebbe, inoltre, confermata da una serie di indici normativi, e in particolare dalla previsione dell'art. 207 (applicabile alle misure di sicurezza patrimoniali per effetto dell'art. 236), a tenore del quale la misura deve essere revocata una volta venuta meno la pericolosità sociale del soggetto.
(4) A differenza delle altre misure di sicurezza, per la cauzione di buona condotta è stabilita anche una durata massima. Non è ammessa proroga all'esito di un nuovo accertamento dei requisiti di pericolosità sociale, poiché l'art. 236 non richiama l'art. 208.
L'ambito di applicazione della misura di sicurezza in esame riguarda: a) le persone dimesse dalla colonia agricola o dalla casa di lavoro, in alternativa alla libertà vigilata [v. 230]; b) i trasgressori degli obblighi inerenti alla libertà vigilata, in aggiunta ad essa [v. 231]; c) i trasgressori del divieto di frequentare osterie e pubblici spacci di bevande [v. 234].