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Articolo 234 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Divieto di frequentare osterie e pubblici spacci di bevande alcooliche

Dispositivo dell'art. 234 Codice Penale

Il divieto di frequentare osterie e pubblici spacci di bevande alcooliche ha la durata minima di un anno.

Il divieto è sempre aggiunto alla pena, quando si tratta di condannati per ubriachezza abituale [688] o per reati commessi in stato di ubriachezza, sempre che questa sia abituale [94](1).

Nel caso di trasgressione, può essere ordinata inoltre la libertà vigilata o la prestazione di una cauzione di buona condotta.

Note

(1) Tale divieto trova applicazione al ricorrere di precisi presupposti: se si tratta di casi di ubriachezza abituale o per reati commessi in stato di ubriachezza abituale e qualora il soggetto sia riconosciuto socialmente pericoloso in relazione all'abuso di sostanze alcooliche. Alla presenza di dette condizioni è possibile che venga imposto dunque il divieto di recarsi regolarmente nei luoghi indicati, ferma restando comunque la possibilità di recarvisi sporadicamente.

Ratio Legis

Il legislatore, considerando la nocività dell'abuso di sostanze alcooliche, ha previsto tale misura di sicurezza non detentiva per esigenze di difesa sociale e di tutela dell'ordine pubblico.

Spiegazione dell'art. 234 Codice Penale

La misura di sicurezza non detentiva in esame, rappresenta un'ipotesi in cui, a differenza delle altre misure di sicurezza, la pericolosità sociale viene presunta dalla legge.

Essa infatti è sempre ordinata, in aggiunta alla pena, per qualsiasi reato aggravato dall'ubriachezza abituale (art. 94) oppure nel caso di condanna per ubriachezza abituale di cui all'art. 688.

Il divieto di frequentare i luoghi indicati dalla norma è chiaramente preordinato ad impedire al condannato di trarre nuove occasioni per dedicarsi all'uso di sostanze alcoliche e, nel caso di trasgressione, può essere ordinata in ulteriore aggiunta la libertà vigilata (art. 228) o la prestazione di cauzione per buona condotta (art. 237).

Così, mentre il divieto di cui al presente articolo consegue automaticamente alle condanne per ubriachezza abituale, la libertà vigilata e la cauzione di buona condotta vengono applicate discrezionalmente dal giudice al ricorrere delle trasgressioni ed in base alla gravità delle stesse.

Massime relative all'art. 234 Codice Penale

Cass. pen. n. 1345/1973

I provvedimenti caratteristici del giudice (sentenze, ordinanze, decreti) riguardano sempre un interesse particolare, e non possono trovare una sanzione nell'art. 650 c.p., che ha come oggetto specifico della tutela penale l'interesse generale concernente la polizia di sicurezza. Costituiscono infatti un'eccezione i casi nei quali l'inosservanza dei provvedimenti del giudice č considerata come reato e sono quelli espressamente previsti da una norma penale, come i fatti di mancata esecuzione di un provvedimento del giudice puniti dall'art. 388 c.p.; di solito i provvedimenti del giudice sono eseguibili coattivamente o sono accompagnati da una sanzione particolare, di modo che non entrano nella sfera dell'art. 650 c.p. La violazione del divieto di frequentare osterie e pubblici spacci di bevande alcooliche (divieto che costituisce misura di sicurezza personale non detentiva) trova la sua unica sanzione nella facoltā data al giudice di sorveglianza di aggiungere al divieto in parola la libertā vigilata o la prestazione di una cauzione di buona condotta.

Cass. pen. n. 201/1973

Dalla contestazione all'imputato della circostanza aggravante di cui all'art. 94 c.p. (commissione dei reati in stato di ubriachezza abituale) automaticamente discende l'applicazione del divieto di frequentare osterie e pubblici spacci di bevande alcooliche senza che al riguardo occorra alcuna specifica contestazione. La norma contenuta nell'art. 94, infatti, attiene alla imputabilitā ed agli effetti aggravanti della ubriachezza abituale.

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