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Articolo 228 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Libertà vigilata

Dispositivo dell'art. 228 Codice Penale

La sorveglianza della persona in stato di libertà vigilata [c.p.p. 658] è affidata all'Autorità di pubblica sicurezza.

Alla persona in stato di libertà vigilata sono imposte dal giudice prescrizioni idonee ad evitare le occasioni di nuovi reati [231](1).

Tali prescrizioni possono essere dal giudice successivamente modificate o limitate.

La sorveglianza deve essere esercitata in modo da agevolare, mediante il lavoro, il riadattamento della persona alla vita sociale.

La libertà vigilata non può avere durata inferiore a un anno(2).

Per la vigilanza sui minori si osservano le disposizioni precedenti, in quanto non provvedano leggi speciali.

Note

(1) Tali prescrizioni sono lasciate alla discrezionalità del giudice che può poi anche modificarle o limitarle. Più frequentemente si ravvisano l'obbligo di un lavoro stabile, il divieto di rientrare in casa dopo una certa ora, il divieto di uscire di casa prima di una certa ora al mattino, il divieto di tenere armi o altri strumenti atti ad offendere, il divieto di frequentare riunioni o manifestazioni senza l'autorizzazione di P.S., l'obbligo di presentarsi al giudice di sorveglianza se ne faccia richiesta e il divieto di accompagnarsi a pregiudicati. Tali prescrizioni devono poi essere contenute in una "carta precettiva" che la persona in stato di libertà vigilata deve portare sempre con sé.
(2) Non basta la scadenza del termine minimo per determinare la fine del regime di libertà vigilata, occorrendo un esplicito provvedimento di revoca che richiede un preventivo esame che accerti che non sussista più pericolosità sociale.

Ratio Legis

La libertà vigilata consiste in una limitazione della libertà personale posta sotto il controllo dell'Autorità di pubblica sicurezza, in modo da garantire da una parte il riadattamento del reo alla vita sociale e, dall'altra, che possa questi commettere nuovi reati.

Spiegazione dell'art. 228 Codice Penale

La misura di sicurezza non detentiva di cui al presente articolo consiste in una limitazione della libertà personale del soggetto tramite un complesso di prescrizioni, alcune a contenuto negativo ed altre a contenuto positivo, destinate ad impedire il compimento di nuovi reati e a facilitare il reinserimento sociale del reo.

Il codice non contiene una elencazione tassativa delle prescrizioni, affidando al giudice le modalità mediante le quali attuare le suddette esigenze di controllo e di reinserimento sociale, adattandole alla personalità del soggetto destinatario della misura.

Le uniche indicazioni normative sono fornite dall'art. 190 disp. att. c.p.p., il quale prevede che la vigilanza degli organi di polizia sia esercitata in modo da non rendere disagevole alla persona la ricerca di un lavoro o di attendervi con la necessaria tranquillità e impone al vigilato di non trasferire la propria residenza in un comune diverso da quello cui è stato assegnato.

Per quanto riguarda la durata minima, come già chiarito (v. artt. 206 e 207), la Corte Costituzionale ha sancito il principio per il quale la pericolosità sociale del soggetto può essere nuovamente valutata dal giudice in ogni tempo, senza dover attendere il decorso del tempo minimo stabilito per ciascuna misura.

L'estinzione della pena conseguente al buon esito dell'affidamento in prova al servizio sociale di cui all'art. 47 L. 354/1975 non estingue anche la misura di sicurezza della libertà vigilata, eventualmente disposta con la sentenza, in quanto l'esito positivo della misura alternativa alla detenzione non comporta l'automatico venir meno della pericolosità sociale del condannato.

Massime relative all'art. 228 Codice Penale

Cass. pen. n. 35224/2020

Nell'ipotesi di applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata, il giudice può imporre la prescrizione della residenza temporanea in una comunità terapeutica, a condizione che la natura e le modalità di esecuzione della stessa non snaturino il carattere non detentivo della misura di sicurezza in atto.

Cass. pen. n. 51660/2018

La scadenza del termine minimo, previsto per la libertà vigilata, non determina la cessazione dello stato di libero vigilato, il quale invece dura sino al provvedimento di revoca, previo accertamento della cessazione della pericolosità; ne consegue che è legittimo il provvedimento di proroga della misura adottato successivamente alla scadenza di detto termine.

Cass. pen. n. 14260/2016

La misura di sicurezza della libertà vigilata può essere applicata, in luogo della misura dell'assegnazione ad una casa di cura e di custodia, anche nei confronti del condannato affetto da vizio parziale di mente, se in concreto detta misura sia capace di soddisfare le esigenze di cura e tutela della persona e di controllo della sua pericolosità sociale.

Cass. pen. n. 33904/2015

Nell'ipotesi di applicazione provvisoria della misura di sicurezza della libertà vigilata, il giudice può imporre la prescrizione della residenza temporanea in una comunità terapeutica, a condizione che la natura e le modalità di esecuzione della stessa non snaturino il carattere non detentivo della misura di sicurezza in atto. (In motivazione, la Corte ha precisato che la prescrizione di un programma terapeutico residenziale non è assimilabile "ex se" ad un ricovero obbligatorio, con sostanziale applicazione di una misura a carattere detentivo).

Cass. pen. n. 41460/2013

L'estinzione della pena conseguente al buon esito del periodo di affidamento in prova al servizio sociale non determina anche l'estinzione delle misure di sicurezza, non comportando tale esito l'automatico venir meno della pericolosità sociale del condannato.

Cass. pen. n. 47524/2008

L'estinzione della misura di sicurezza della libertà vigilata consegue all'estinzione dell'intera pena (nella specie solo parzialmente condonata ) e non già alla sua espiazione.

Cass. pen. n. 39498/2007

È legittima la sostituzione della libertà vigilata con il ricovero in una casa di cura e custodia del condannato che abbia commesso gravi violazioni delle prescrizioni inerenti alla misura di sicurezza non detentiva e abbia manifestato conclamate e gravi turbe psichiche dopo la condanna, senza che sia necessario accertarlo mediante perizia psichiatrica.

Cass. pen. n. 23973/2005

Non è ostativo all'accertamento della pericolosità sociale del condannato ai fini dell'esecuzione della libertà vigilata l'estinzione della pena conseguente al buon esito del periodo di affidamento in prova al servizio sociale, in quanto la misura alternativa alla detenzione estingue soltanto la pena detentiva, ma non anche quella pecuniaria o le misure di sicurezza. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio il provvedimento del magistrato di sorveglianza che, all'esito della concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale, aveva dichiarato inammissibile la richiesta del P.M. di accertamento della pericolosità sociale del condannato ai fini dell'esecuzione della misura di sicurezza della libertà vigilata).

Cass. pen. n. 27423/2005

In tema di misure di sicurezza personali, deve escludersi che la previa imposizione della cauzione di buona condotta costituisca condizione indispensabile per la sostituzione, ai sensi dell'art. 231 c.p., della libertà vigilata con la casa di lavoro o con la colonia agricola, quando la gravità e la reiterazione delle trasgressioni dimostrino di per sè l'inefficacia della misura precedentemente applicata.

Cass. pen. n. 17019/2003

L'estinzione della pena conseguente al buon esito del periodo di affidamento in prova al servizio sociale, in applicazione dell'art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354, non estingue anche la misura di sicurezza della libertà vigilata, eventualmente disposta con la sentenza, in quanto l'esito positivo della misura alternativa alla detenzione non comporta l'automatico venire meno della pericolosità sociale del condannato.

Cass. pen. n. 4600/2003

In tema di libertà vigilata, la ritenuta persistenza, in sede di riesame, ai sensi dell'art. 208 c.p., della pericolosità del soggetto che vi è sottoposto comporta solo il prolungamento della misura di sicurezza, ma non può determinarne l'aggravamento (nella specie intervenuto con l'assegnazione a una casa di lavoro) in assenza di trasgressione agli obblighi imposti, tale non potendo qualificarsi né lo stato di latitanza, in sè e per sè considerato — a meno che non abbia influito direttamente sulla regolare esecuzione della misura — né l'applicazione di una misura di prevenzione, né un'eventuale condanna sopravvenuta, ove essa si riferisca a reati commessi precedentemente all'esecuzione della libertà vigilata.

Cass. pen. n. 4063/2000

In tema di misure di prevenzione, non sussiste incompatibilità tra libertà vigilata, cui il soggetto sia stato, in passato, sottoposto a sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, in quanto l'art. 10 della legge 27 dicembre 1956 n. 1423 va interpretato nel senso che la incompatibilità sussiste solo con riferimento alla sorveglianza semplice e non quella qualificata dall'obbligo di soggiorno.

Cass. pen. n. 7316/2000

Il periodo trascorso in libertà vigilata dal soggetto che fruisce della liberazione condizionale deve considerarsi esecuzione della pena a tutti gli effetti. Ne consegue che, ai fini della revoca della liberazione anticipata, nell'ipotesi di cui all'art. 54, terzo comma, della L. n. 354 del 1975 (c.d. ordinamento penitenziario), la condanna per delitto non colposo commesso durante la libertà vigilata conseguente ad ammissione a liberazione condizionale è da ritenere come condanna per delitto commesso nel corso dell'esecuzione della pena.

Cass. pen. n. 390/1996

In tema di concorso fra misure di sicurezza e misure di prevenzione, mentre l'art. 10 L. 27 dicembre 1956, n. 1423, disciplina i rapporti fra la sorveglianza speciale «semplice» e la misura di sicurezza della libertà vigilata, accordando la prevalenza a quest'ultima, nella diversa ipotesi di concorso fra la sorveglianza speciale qualificata dall'obbligo di soggiorno e la libertà vigilata l'art. 12 della medesima legge prevede la piena compatibilità applicativa delle due misure, sia pure in successione, in coerente attuazione del principio dell'autonomia delle misure di sorveglianza; ne discende che, con riferimento alla terza figura della sorveglianza speciale, qualificata dal divieto di soggiorno, stante la mancata espressa regolamentazione del rapporto di quest'ultima con la libertà vigilata, è possibile la contemporanea applicazione di entrambe le misure.

Cass. pen. n. 2147/1994

Poiché per la sussistenza dell'aggravante prevista dall'art. 9 L. 31 maggio 1965, n. 575, nel testo vigente anteriormente alle modifiche apportate con D.L. 13 maggio 1991, n. 156, convertito nella L. 12 luglio 1991, n. 203, occorreva che il fatto fosse stato commesso durante l'esecuzione della misura di prevenzione disposta, con provvedimento definitivo, nei confronti dell'imputato, è da escludere la ricorrenza di tale circostanza qualora il soggetto, sottoposto alla sorveglianza speciale della pubblica sicurezza, si trovi in stato di libertà vigilata vale a dire sconti una misura di sicurezza incompatibile con la misura di prevenzione applicata nel senso che durante l'esecuzione della prima, restano sospesi gli effetti della seconda.

Cass. pen. n. 1449/1993

L'applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata non è ostativa a quella della misura di prevenzione della sorveglianza speciale accompagnata dal divieto di soggiorno. Invero l'applicazione della misura di prevenzione del divieto di soggiorno in aggiunta ai particolari controlli ed obblighi connessi alla sorveglianza speciale e comuni con la libertà vigilata risponde ad una specifica esigenza di prevenzione diretta ad evitare quelle situazioni di contiguità del proposto con l'ambiente delinquenziale locale che costituiscono un probabile incentivo o una agevolazione alla recidiva. Proponendo quindi la detta misura un quid pluris rispondente ad esigenze di prevenzione che non può essere eluso, essa deve prevalere, con la conseguenza che la libertà vigilata, eseguibile contemporaneamente alla sorveglianza speciale, rimane assorbita in quest'ultima.

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