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Articolo 211 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Esecuzione delle misure di sicurezza

Dispositivo dell'art. 211 Codice Penale

Le misure di sicurezza aggiunte a una pena detentiva sono eseguite dopo che la pena è stata scontata o è altrimenti estinta [202](1)(2).

Le misure di sicurezza, aggiunte a pena non detentiva, sono eseguite dopo che la sentenza di condanna è divenuta irrevocabile [c.p.p. 648, 650].

L'esecuzione delle misure di sicurezza temporanee non detentive [215], aggiunte a misure di sicurezza detentive [215] ha luogo dopo la esecuzione di queste ultime.

Note

(1) Potrebbe dunque accadere che la misura di sicurezza sia eseguita anche molto tempo dopo la sua comminazione, in un tempo dunque in cui il soggetto potrebbe non essere più pericoloso, perciò il codice di procedura penale prevede che il magistrato di sorveglianza è obbligato ad accertare, prima dell'inizio della esecuzione, se l'interessato è persona socialmente pericolosa, con possibilità, in caso di giudizio negativo, di revocare la misura di sicurezza (v.679).
(2) Il comma in esame presenta una deroga, in quanto il legislatore ha riconosciuto la possibilità che la misura del ricovero in casa di cura e di custodia sia eseguita prima che sia iniziata o abbia termine la esecuzione della pena, in presenza di particolari condizioni d'infermità psichica, ex art. 220, comma 2.

Spiegazione dell'art. 211 Codice Penale

Le misure di sicurezza disposte in aggiunta ad una pena detentiva sono eseguite solamente dopo che la pena detentiva principale è stat eseguita o si è altrimenti estinta. L'esempio classico è fornito dalla disposizione di cui all'art. 220 per l'assegnazione ad una casa di cura e di custodia nei confronti di semi imputabile, ovvero afflitto da cronica intossicazione da alcol o da sostanze stupefacenti, per la quale è infatti previsto che debba essere prima di tutto scontata la pena detentiva principale.

Per contro, le misure di sicurezza aggiunte a pena non detentiva sono eseguite solamente dopo che la condanna è divenuta irrevocabile.

Da ultimo, poiché l'art. 209 prevede l'applicazione cumulativa di misure di sicurezza di specie diversa, la norma dispone che le misure di sicurezza non detentive (v. art. 215) vengano eseguite solamente una volta terminata l'esecuzione delle misure di sicurezza detentive.

Massime relative all'art. 211 Codice Penale

Cass. pen. n. 1534/1996

L'esecuzione della libertà vigilata, in conseguenza dell'unificazione di più misure di sicurezza della medesima specie, applicate, con sentenze penali di condanna, per fatti commessi in tempi diversi, è correttamente disposta, ai sensi degli artt. 211 e 212 c.p., dopo che le pene detentive sono state scontate e completamente eseguite, a nulla rilevando i periodi di detenzione a qualsiasi altro titolo sofferti, in quanto il principio della fungibilità della detenzione non opera tra pene e misure di sicurezza: sicché il periodo trascorso in custodia cautelare o in espiazione di pena non può mai valere come anticipata esecuzione di misura di sicurezza; mentre può solo, ai fini del computo dei termini di durata massima della custodia cautelare, tenersi conto, ai sensi dell'art. 297 c.p.p., dell'internamento per misura di sicurezza e può solo, ai fini della determinazione della pena detentiva da espiare, tenersi conto, ai sensi dell'art. 657 stesso codice, oltre che della custodia cautelare, anche della misura di sicurezza detentiva provvisoriamente applicata, sempre che questa non sia divenuta definitiva.

Cass. pen. n. 4040/1986

Le misure di sicurezza e le misure di prevenzione sono in via generale incompatibili, data la prevalenza delle prime sulle seconde: solo nel caso di concorso tra soggiorno obbligato e libertà vigilata le due misure sono compatibili, giacché il divieto di cumulo, stabilito dall'art. 10 L. 27 dicembre 1956, n. 1423 non si riferisce all'obbligo di soggiorno che è misura autonoma e distinta, come si evince dagli artt. 3, 5 e 6 della legge medesima. In tal caso la misura di prevenzione prevale su quella di sicurezza per l'assimilabilità del soggiorno obbligato alla misura di sicurezza detentiva, sicché la libertà vigilata va eseguita successivamente e cioè dopo la cessazione dell'altra.

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