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Articolo 210 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Effetti della estinzione del reato o della pena

Dispositivo dell'art. 210 Codice Penale

L'estinzione del reato [150-170] impedisce l'applicazione delle misure di sicurezza e ne fa cessare l'esecuzione.

L'estinzione della pena [171-181] impedisce l'applicazione delle misure di sicurezza, eccetto quelle per le quali la legge stabilisce che possono essere ordinate in ogni tempo [205 n. 3, 236, 240], ma non impedisce l'esecuzione delle misure di sicurezza che sono state già ordinate dal giudice come misure accessorie di una condanna alla pena della reclusione superiore a dieci anni. Nondimeno, alla colonia agricola e alla casa di lavoro [216] è sostituita la libertà vigilata [228](1).

Qualora per effetto di indulto o di grazia [174] non debba essere eseguita [la pena di morte ovvero](2) in tutto o in parte, la pena dell'ergastolo, il condannato è sottoposto a libertà vigilata per un tempo non inferiore a tre anni.

Note

(1) La giurisprudenza ha evidenziato come non sia ostativo all'accertamento della pericolosità, ai fini dell'esecuzione della libertà vigilata, l'estinzione della pena conseguente al buon esito del periodo di affidamento in prova al servizio sociale, dal momento che la misura alternativa della detenzione estingue soltanto la pena detentiva, ma non anche le misure di sicurezza.
(2) La pena di morte è stata eliminata dall'ordinamento, con conseguente assorbimento nell'ergastolo (v. 17).

Ratio Legis

La ratio alla base della scelta del legislatore di rendere le misure di sicurezza soggette a cessazione per effetto della sopravvenienza di cause di estinzione del reato o della pena risponde ad esigenze di carattere politico, al fine di evitare procedimenti che la causa estintiva stessa denunci come inopportuni, e talora pregiudizievoli, nel campo della repressione.

Spiegazione dell'art. 210 Codice Penale

La norma stabilisce che l'estinzione del reato (artt. 150 e ss.) determina la cessazione dell'applicazione delle misure di sicurezza, dato che il principio di tipicità ne impone l'applicazione solamente nei casi in cui un fatto sia previsto dalla legge come reato.

Al principio suesposto fanno eccezione le due ipotesi di quasi reato (reato impossibile e l'accordo criminoso non eseguito o l'istigazione a commettere un delitto, se l'istigazione non viene accolta) per le quali può comunque essere ordinata una misura di sicurezza. Infatti ivi non è stato commesso alcun reato e può infatti apparire curioso il fatto che ad un soggetto che, de facto, non ha violato alcuna disposizione può essere applicata una misura, mentre al soggetto che abbia effettivamente commesso un reato, poi estinto, la legge gli conceda il beneficio di non essere sottoposto ad alcuna misura.

Ad ogni modo, il principio in esame riguarda sia le misure di sicurezza personali che patrimoniali, ad eccezione della confisca (art. 240).

Parimenti, l'estinzione della pena impedisce l'applicazione delle misure di sicurezza, ad eccezione di quelle per le quali la legge stabilisce che possano essere ordinate in ogni tempo (ovvero nei casi di dichiarazione di abitualità o professionalità nel reato e di tendenza a delinquere), ma non impedisce l'esecuzione delle misure di sicurezza che siano già state ordinate come misure accessorie di una condanna alla reclusione per un tempo superiore ai dieci anni.

La diversità di trattamento rispetto all'estinzione del reato deriva dal semplice fatto che nei casi di estinzione della pena vi è stato un accertamento completo in ordine alla commissione di un fatto tipico previsto dalla legge come reato, motivo per cui la pericolosità sociale del soggetto è stata comunque accertata in concreto tramite la dichiarazione di abitualità o professionalità nel reato e di tendenza a delinquere.

Da ultimo, la norma specifica che alla colonia agricole ed alla casa di lavoro (art. 216) è sostituita la libertà vigilata, mentre, qualora per effetto dell'indulto o della grazia (art. 174), non debba essere inflitta in tutto o in parte la pena dell'ergastolo (v. art. 184), il condannato dovrà essere sottoposto a libertà vigilata per un tempo non inferiore ai tre anni.




Massime relative all'art. 210 Codice Penale

Cass. pen. n. 34606/2021

La sospensione condizionale della pena disposta con la sentenza di condanna non osta all'applicazione della confisca facoltativa ex art. 240, comma primo, cod. pen. in quanto tale causa sopravvenuta di estinzione del reato non elimina le misure di sicurezza patrimoniali che ragioni di politica criminale impongono siano mantenute a fronte della dichiarata colpevolezza.

Cass. pen. n. 18799/2012

L'estinzione del reato preclude la confisca per equivalente delle cose che ne costituiscono il prezzo o il profitto, potendo la stessa applicarsi, al pari delle sanzioni penali, solo a seguito dell'accertamento della responsabilità dell'autore del reato.

Cass. pen. n. 5500/2009

In tema di misure di sicurezza, in presenza di una causa di estinzione della pena è preclusa l'applicazione delle misure personali in quanto le stesse - salva l'ipotesi di cui all'art. 205, comma secondo n. 3, cod. pen. - conseguono ad una condanna che comporti l'effettiva esecuzione della pena. (Fattispecie in tema di indulto relativamente all'applicazione della misura dell'assegnazione ad una colonia agricola, irrogata per una condanna per reati in materia di prostituzione).

Cass. pen. n. 762/2005

L'affidamento al servizio sociale è misura alternativa alla sola detenzione e pertanto l'esito positivo del periodo di prova comporta esclusivamente l'estinzione della pena detentiva e non invece della pena pecuniaria o delle misure di sicurezza. Infatti l'estinzione della pena consegue in tal caso ad una forma di espiazione della pena con modalità alternative alla detenzione e non ha pertanto come effetto quella di impedire l'applicazione delle misure di sicurezza ai sensi dell'art. 210, comma secondo c.p.

Cass. pen. n. 4077/1995

L'estinzione del reato, a norma dell'art. 210 c.p., impedisce di per sè l'applicazione della misura di sicurezza, e ne fa cessare l'applicazione. Ne consegue che, poiché, nel caso di assoluzione (nella specie, in appello) da uno dei reati contestatigli, il condannato versa in una situazione analoga, il magistrato di sorveglianza deve valutare la situazione giuridica creatasi ed accertare se la residua pena si riferisca a reati per i quali è applicabile la misura originariamente disposta dalla sentenza riformata in appello. Si tratta di una interpretazione del titolo che compete al magistrato di sorveglianza e, in caso di appello, al tribunale di sorveglianza, nel normale esercizio delle attribuzioni conferite, dovendosi ritenere che tutto ciò che si riferisce all'erronea applicazione di una misura di sicurezza fuori dei casi consentiti, in quanto violazione del più ampio principio di legalità, rientra nei suoi poteri decisionali.

Cass. pen. n. 5556/1995

L'esclusione dell'applicazione delle misure di sicurezza in conseguenza dell'estinzione della pena postula che la pena stessa sia estinta nella sua totalità e non soltanto in parte. (Fattispecie in tema di indulto relativo soltanto ad una parte della pena inflitta).

Cass. pen. n. 5/1993

Anche nel caso di estinzione del reato, astrattamente non incompatibile con la confisca in forza del combinato disposto degli artt. 210 e 236, comma secondo, c.p., per stabilire se debba farsi luogo a confisca deve aversi riguardo alle previsioni di cui all'art. 240 c.p. e alle varie disposizioni speciali che prevedono i casi di confisca, potendo conseguentemente questa esser ordinata solo quando alla stregua di tali disposizioni la sua applicazione non presupponga la condanna e possa aver luogo anche in seguito al proscioglimento. (Nella specie, in cui veniva in rilievo il reato di partecipazione a giuoco d'azzardo, la Cassazione ha ritenuto che, essendo detto reato estinto per amnistia, non potesse esser disposta la confisca ex art. 722 c.p. del denaro esposto nel giuoco, presupponendo tale norma la condanna dell'imputato).

Cass. pen. n. 2744/1986

In tema di applicazione dell'indulto, il condono parziale della pena irrogata non consente la revoca della misura di sicurezza già applicata, in quanto il disposto dell'art. 210, secondo comma, cod. pen. si riferisce alle cause di estinzione totale della pena prevista dagli artt. 171, 172, 173 e 174, cod. pen., tra le quali non rientra l'espiazione della stessa. (Nella specie l'imputato, condannato a quattro anni di reclusione di cui due già espiati e due condonati, sosteneva che, essendosi estinta la pena, doveva essere disposta «di diritto» la revoca della misura di sicurezza inflittagli).

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