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Articolo 208 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Riesame della pericolosità

Dispositivo dell'art. 208 Codice Penale

Decorso il periodo minimo di durata, stabilito dalla legge per ciascuna misura di sicurezza, il giudice riprende in esame le condizioni della persona che vi è sottoposta, per stabilire se essa è ancora socialmente pericolosa [c.p.p. 679].

Qualora la persona risulti ancora pericolosa, il giudice fissa un nuovo termine per un esame ulteriore. Nondimeno, quando vi sia ragione di ritenere che il pericolo sia cessato, il giudice può, in ogni tempo, procedere a nuovi accertamenti [c.p.p. 679](1).

Note

(1) La misura di sicurezza può quindi essere revocata o prorogata, sempre e comunque previa valutazione della sussistenza o meno della pericolosità del soggetto, sulla base di ogni elemento utile. Si ricordi che se vi è già stata proroga, il giudice può procedere ad esaminare la pericolosità in ogni tempo, senza dover attendere lo spirare del termine minimo.

Ratio Legis

In tale norma il legislatore ha previsto lo strumento con cui si analizza nuovamente e concretamente la pericolosità del soggetto ai fini della proroga o della revoca della misura di sicurezza, valutando il suo comportamento in generale, la sua condotta ed il risultato del trattamento.

Spiegazione dell'art. 208 Codice Penale

Come già chiarito (v. artt. 206 e 207), la Corte Costituzionale ha sancito il principio per il quale la pericolosità sociale del soggetto può essere nuovamente valutata dal giudice in ogni tempo, senza dover attendere il decorso del tempo minimo stabilito per ciascuna misura.

Specularmente, e questo era già previsto, l'estinzione della misura di sicurezza a seguito del decorso del tempo stabilito dal giudice per la misura non impedisce a quest'ultimo di protrarne l'applicazione qualora venga riscontrata la persistenza della pericolosità sociale.

Ai fini dell'accertamento della pericolosità sociale, anche se eventualmente solo in sede di revoca della misura di sicurezza ai sensi dell'art. 207 e di riesame della pericolosità ai sensi della presente norma, hanno rilevanza anche la natura e gravità dei fatti-reato, in quanto il giudice non è tenuto a prendere in considerazione soltanto i dati di natura medico-psichiatrica, ma può attribuire rilievo a qualsiasi altro elemento da ritenersi utile ai fini della prognosi di pericolosità.

Massime relative all'art. 208 Codice Penale

Cass. pen. n. 32766/2016

In tema di misura di sicurezza personale del ricovero in O.P.G., nella ipotesi in cui l'internato sia stato trasferito altrove, per l'esecuzione di un periodo di licenza finale di esperimento, il magistrato di sorveglianza competente per i provvedimenti di cui all'art.208 cod.pen. è, secondo la regola generale di cui all'art. 677 cod.proc.pen., quello nel cui ambito territoriale insiste l'ospedale psichiatrico dal quale il predetto è stato trasferito e non quello del luogo ove si è svolto l'esperimento finale.(In motivazione la Suprema Corte ha precisato che la licenza finale di esperimento costituisce non un provvedimento giudiziale, ma una mera modalità esecutiva della misura di sicurezza, risultando quindi irrilevante l'eventuale chiusura "medio tempore", dell'O.P.G. di provenienza).

Cass. pen. n. 2095/1993

Il magistrato di sorveglianza, nel disporre la libertà vigilata nei confronti di persona condannata alla quale sia stata comminata tale misura di sicurezza, è tenuto ad accertare la persistenza della pericolosità sociale riferita al momento dell'applicazione della misura. In tale situazione la revoca anticipata di detta misura rimane esclusa, a norma dell'art. 207 c.p., «se la persona ad essa sottoposta non ha cessato di essere socialmente pericolosa»: la puntuale osservanza di tale regola postula una sicura e positiva valutazione della cessazione della pericolosità per fatti sopravvenuti e concludenti, non consentendo il mero dubbio al riguardo il superamento - anche dopo l'intervento della Corte costituzionale - della prognosi già effettuata e l'anticipazione del riesame della pericolosità da effettuarsi a norma del successivo art. 208.

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