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Articolo 198 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Effetti dell'estinzione del reato o della pena sulle obbligazioni civili

Dispositivo dell'art. 198 Codice Penale

L'estinzione del reato [150-170] o della pena [171-181] non importa l'estinzione delle obbligazioni civili derivanti dal reato, salvo che si tratti delle obbligazioni indicate nei due articoli precedenti(1).

Note

(1) In realtà si ricordi che la morte, intervenuta dopo la sentenza o decreto di condanna irrevocabili, estingue l'obbligo di rimborso allo Stato delle spese di mantenimento del condannato, trattandosi di un'obbligazione di natura personale, secondo quanto disposto dall'art. 188 del c.p..

Ratio Legis

La ragione di fondo sottesa al principio enunciato dalla norma si spiega alla luce della considerazione che illecito penale e illecito civile hanno differente natura, ragion per cui uno stesso fatto può essere destinatario di trattamenti diversi, in funzione delle diverse esigenze peculiari di ogni settore dell'ordinamento giuridico.

Spiegazione dell'art. 198 Codice Penale

Le cause estintive del reato e della pena incidono solamente sugli effetti penali del reato. Per contro, ciò non toglie che quando vi sia stato un accertamento da parte del giudice penale della commissione del fatto da parte del soggetto oppure una successiva autonoma statuizione del giudice civile, i danni patrimoniali e non patrimoniali debbano essere risarciti.

Appare infatti chiaro come ad esempio la prescrizione (art. 157), la quale estingue il reato per il decorso del tempo e fa quindi venir meno la pretesa punitiva statale nei confronti del reo, non è idonea a scalfire le obbligazioni civile derivanti dal reato, ove accertate.

La Corte di Cassazione, con sent. n. 6690/1984, ha inoltre statuito che, in caso di concorso dell'amnistia (art. 151) e della prescrizione intervenute in tempi diversi, deve applicarsi, trattandosi di cause di estinzione aventi effetti penalistici di pari efficacia, quella intervenuta per prima. Gli effetti civili che perdurino dopo la dichiarazione della causa di estinzione del reato intervenuta per prima non cessano per l'intervento della successiva causa di estinzione poiché questa, ai sensi del terzo comma dell'art. 183, è riferibile ai soli effetti penali non ancora estinti dalla causa antecedente, mentre gli effetti civili, a norma del presente articolo, permangono e non seguono la medesima sorte.

Da ultimo, viene specificato che, per contro, le obbligazioni delle persone fisiche e giuridiche civilmente obbligate per le pene pecuniarie si elidono per effetto dell'intervento di cause estintive del reato o della pena.

Massime relative all'art. 198 Codice Penale

Cass. pen. n. 4023/1981

Gli effetti dell'estinzione del reato sulle obbligazioni civili da esso derivanti e sull'azione civile esercitata nel processo penale non sono regolati dalle norme sul concorso di cause estintive del reato e della pena (art. 183 c.p.), ma trovano la loro autonoma e compiuta disciplina, sul piano sostanziale, nell'art. 198 c.p., e, sul piano processuale, nell'art. 23 c.p.p. ed ora, limitatamente al caso di estinzione del reato per amnistia, nell'art. 12 della L. n. 405 del 1978. Ne consegue che il sopravvenire, dopo l'amnistia, di altra causa estintiva del reato non vale a privare il giudice penale del potere-dovere, attribuitogli dall'art. 12, di conoscere egualmente, in sede di impugnazione, dell'azione civile, nonostante l'avvenuta estinzione del reato per amnistia ed in deroga alla norma generale di cui all'art. 23 c.p.p.

Cass. civ. n. 3596/1971

È bensì vero che, quando sia intervenuta l'estinzione del reato, il giudice civile ha il potere-dovere di sostituirsi al giudice penale per accertare, con piena libertà di apprezzamento, se nel fatto lesivo, già costituente reato, ricorrano gli estremi, soggettivi ed oggettivi, dell'illecito penale, ai limitati fini delle azioni civili di restituzione e di risarcimento (artt. 185 e 198 c.p.), e che, in tal caso e a questi fini, spetta allo stesso giudice la ricostruzione della fattispecie e la individuazione della figura di reato in cui questa sia inquadrabile. Ma a tale accertamento non può il giudice civile procedere se non nelle fasi di merito e nei limiti delle deduzioni di fatto, delle allegazioni e delle prove offerte dalla parte.

Cass. pen. n. 648/1967

La estinzione di un reato non esclude il fatto che lo costituisce e non impedisce che il fatto medesimo possa essere valutato e utilizzato per ogni altro effetto e, quindi, come prova di altri fatti, se idoneo a fornirla.

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F. B. chiede
martedì 20/09/2022 - Piemonte
“Il padre della mia ragazza è morto prima di essere giudicato colpevole o non colpevole di una causa penale il quale era stato citato per danni biologici ( zigomo maxifacciale) da parte dei soggetti che l’hanno citato in tribunale.
Arrivati ad oggi queste persone che avevano citato il padre della mia ragazza hanno aperto una causa civile contro gli eredi ( la mia ragazza è sua mamma ) chiedendo cinquantamila euro di danni biologici .
C’è una soluzione a tutto questo ? Anche perché il reo è morto prima di essere giudicato e quindi si è estinto il penale. Come possiamo comportaci?
Ringrazio anticipatamente per le risposte augurandovi buona giornata.”
Consulenza legale i 28/09/2022
Nel caso che occupa, il reato si è effettivamente estinto per morte dell'imputato. La morte, in altre parole, è causa di estinzione del reato. L’art. 150 del c.p., infatti, prevede che “La morte del reo avvenuta prima della condanna, estingue il reato".
A completamento di quanto osservato, si può considerare come la responsabilità penale sia strettamente soggettiva e, pertanto, non si estenda agli eredi. L’art. 27 Cost., in tal senso, prevede infatti che “La responsabilità penale è personale”.

Discorso diverso vale per la responsabilità civile, in particolare in ordine al risarcimento del danno da fatto illecito. Trattandosi in questo caso di obbligazione di carattere pecuniario, che non incide in alcun modo sulla libertà personale, la stessa si estende agli eredi del danneggiante i quali, in virtù della successione ereditaria, subentrano nel patrimonio del de cuius in tutte le sue posizioni, sia attive che passive.
Nel caso di specie, non si discorre però di "estensione" della responsabilità civile, visto che la morte del reo ha impedito di giungere ad una condanna nei suoi confronti.
Ci si chiede, piuttosto, se gli eredi possano essere autonomamente chiamati a rispondere per l'eventuale danno cagionato dall'imputato defunto.

Ebbene, la circostanza per cui il reato si sia estinto in seguito alla morte del presunto danneggiante non esclude la possibilità per gli eredi di essere convenuti in una causa civile. Gli eredi, infatti, sono considerati legittimati passivi (soggetti che possono essere citati in giudizio) con riferimento alla responsabilità del medico.

Come osservato anche dalla giurisprudenza, l’art. 198 del c.p. stabilisce che l’estinzione del reato e della pena non determinano l’estinzione delle obbligazioni civili che derivano dal reato, tenendo conto delle diverse esigenze e valutazioni operate dall'ordinamento giuridico, con tutte le conseguenze che caratterizzano, differenziandoli, i due illeciti.
Conclusivamente, si può affermare che resta ferma la possibilità, per i soggetti danneggiati, di avanzare le eventuali pretese risarcitorie dinanzi al giudice civile nei confronti degli eredi dell’imputato deceduto prima del passaggio in giudicato della sentenza di condanna.

Tuttavia, la richiesta di risarcimento avanzata dinanzi al giudice civile deve in ogni caso essere proposta entro e non oltre cinque anni dalla data del fatto illecito, prescrivendosi altrimenti il diritto ad ottenere il risarcimento del danno, di qualunque specie.
Infatti, l’art. 2947 del c.c. prevede espressamente che “Il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito si prescrive in cinque anni dal giorno in cui il fatto si è verificato”. Se la causa civile dovesse essere intentata entro cinque anni dal fatto, la prescrizione verrebbe efficacemente interrotta. Viceversa, oltre detto termine, non sarebbe più possibile avanzare la richiesta di risarcimento del danno.

Nel caso in cui dovesse venir intentata la causa civile per il risarcimento dei danni nei confronti degli eredi, non rimarrà che rivolgersi ad un avvocato specializzato che possa difendere le ragioni del presunto danneggiante, dimostrando, per esempio, che in realtà non sussiste alcuna colpa per inosservanza delle linee-guida o dell’ordinaria perizia medica, o che non sussiste il nesso di causalità tra il fatto e il danno lamentato o che, infine, non sussiste il danno ingiusto, nella forma di danno biologico o morale.