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Articolo 197 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Obbligazione civile delle persone giuridiche per il pagamento delle multe e delle ammende

Dispositivo dell'art. 197 Codice Penale

Gli enti forniti di personalità giuridica, eccettuati lo Stato, le regioni, le province ed i comuni, qualora sia pronunciata condanna per reato contro chi ne abbia la rappresentanza, o l'amministrazione, o sia con essi in rapporto di dipendenza, e si tratti di reato che costituisca violazione degli obblighi inerenti alla qualità rivestita dal colpevole, ovvero sia commesso nell'interesse della persona giuridica, sono obbligati al pagamento, in caso di insolvibilità del condannato, di una somma pari all'ammontare della multa o dell'ammenda inflitta.

Se tale obbligazione non può essere adempiuta, si applicano al condannato le disposizioni dell'articolo 136.

Ratio Legis

La norma non deve intendersi come ricognitiva di una responsabilità penale in capo alla persone giuridiche, sulla scorta del principio di colpevolezza e di personalità della responsabilità penale. Piuttosto vi si riscontra il riconoscimento di tali soggetti quali destinatari di possibili sanzioni extrapenali, civili o amministrative.

Brocardi

Societas delinquere non potest

Spiegazione dell'art. 197 Codice Penale

Tramite la norma in oggetto viene riconosciuta la figura del civilmente obbligato in qualsiasi persona giuridica, ad eccezione di Stato, regioni, province e comuni, tenuta ad un'obbligazione civile di carattere accessorio e sussidiario, qualora il reato sia stato commesso da un amministratore, dipendente o rappresentante della persona giuridica stessa, ed il condannato sia insolvibile, in violazione di un dovere connesso alle mansioni di tale soggetto o nell'interesse dell'ente cui risponde.

Come nell'articolo precedente (art. 196), vengono richiamate le disposizioni di cui all'art. 136 del c.p., al ricorrere però di un diverso requisito: non si parla di insolvibilità, ma di impossibilità ad adempiere. La dottrina maggioritaria ritiene che si tratti dello stesso presupposto, sempre se l'insolvibilità venga intesa in senso estensivo nei confronti del civilmente obbligato, mentre altri ritengono che tale equivalenza tra le norme sarebbe una forzatura.

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