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Articolo 172 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Estinzione delle pene della reclusione e della multa per decorso del tempo

Dispositivo dell'art. 172 Codice Penale

La pena della reclusione si estingue col decorso di un tempo pari al doppio della pena inflitta e, in ogni caso, non superiore a trenta e non inferiore a dieci anni(1).

La pena della multa si estingue nel termine di dieci anni.

Quando, congiuntamente alla pena della reclusione, è inflitta la pena della multa, per l'estinzione dell'una e dell'altra pena si ha riguardo soltanto al decorso del tempo stabilito per la reclusione.

Il termine decorre dal giorno in cui la condanna è divenuta irrevocabile [c.p.p. 648, 650], ovvero dal giorno in cui il condannato si è sottratto volontariamente all'esecuzione già iniziata della pena(2) [c.p.p. 296].

Se l'esecuzione della pena è subordinata alla scadenza di un termine o al verificarsi di una condizione, il tempo necessario per l'estinzione della pena decorre dal giorno in cui il termine è scaduto o la condizione si è verificata.

Nel caso di concorso di reati si ha riguardo, per l'estinzione della pena, a ciascuno di essi, anche se le pene sono state inflitte con la medesima sentenza.

L'estinzione delle pene non ha luogo, se si tratta di recidivi(3), nei casi preveduti dai capoversi dell'articolo 99, o di delinquenti abituali [102-104], professionali [105] o per tendenza [108]; ovvero se il condannato, durante il tempo necessario per l'estinzione della pena, riporta una condanna alla reclusione per un delitto della stessa indole.

Note

(1) La norma disciplina l'istituto della prescrizione o estinzione della pena. Questa si verifica quando decorre un termine pari al doppio della pena inflitta al soggetto con il provvedimento di condanna. Si deve però chiarire che se il raddoppio della pena è inferiore a dieci anni, l'estinzione avviene in dieci anni, mentre se si tratta di reclusione il cui raddoppio supera i trenta anni, l'estinzione avviene alla scadenza dei trent'anni.
In ogni caso per il computo del doppio della pena inflitta, non si considerano la diminuzione della pena conseguente all'applicazione dell'indulto (v. 174) e l'aumento della pena per la continuazione del reato (v. 81). Infine, il decorso del tempo non estingue la pena dell'ergastolo, le pene accessorie e gli altri effetti penali della condanna e, a differenza della prescrizione del reato, non trovano applicazione le cause che sospendono o interrompono il corso della prescrizione.
(2) Per quanto riguarda il dies a quo, ovvero il giorno in cui ha inizio la prescrizione, si ricordi che se è stata concessa la sospensione condizionale della pena (v. 163) questo è individuabile dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza che ha revocato il beneficio.
(3) Si ricordi che il giudice dell'esecuzione non può desumere la recidiva dal mero esame del certificato penale, in quanto la recidiva può dispiegare i suoi effetti solo se dichiarata dal giudice di merito.

Ratio Legis

Il decorso del tempo fa ovviamente venire meno l'interesse dello Stato a far scontare la pena inflitta al reo con sentenza definitiva, di qui la ratio alla base della disposizione in esame, che si ravvisa anche nella finalità rieducativa della pena, dato che esclude dal beneficio i recidivi e i delinquenti professionali, abituali o per tendenza.

Spiegazione dell'art. 172 Codice Penale

Specularmente a quanto avviene con il decorso del termine prescrizionale prima della condanna, anche dopo la sentenza irrevocabile il decorso di un certo lasso temporale estingue la pena, elidendo la pretesa punitiva statale.

Il termine di prescrizione inizia infatti a decorrere dal momento del passaggio in giudicato della sentenza o (successivamente) dal giorno in cui il condannato si è volontariamente sottratto all'esecuzione della pena già iniziata, evadendo.

Si estingue per prescrizione la pena della reclusione decorso un tempo pari al doppio della pena inflitta ed in ogni caso non inferiore a dieci anni e non superiore a trent'anni, la pena della multa in dieci anni e quello dell'arresto e dell'ammenda in cinque anni.

Non soggiace alla prescrizione invece la pena dell'ergastolo (art. 22), né le pene accessorie (art. 19) e gli altri effetti penali della condanna.

Per quanto riguarda solamente la reclusione e la multa, esse non sono soggette a prescrizione nel caso di recidiva aggravata e reiterata (art. 99), di delinquenza abituale, professionale e per tendenza nonché se il condannato, durante il tempo in cui decorre la prescrizione, riporti una condanna alla reclusione per un delitto della stessa indole.

Da ultimo si precisa che, qualora l'esecuzione della pena sia differita per qualsiasi motivo (ad es ex art. 146), il termine prescrizionale inizia a decorrere solo dal momento in cui viene a cessare la causa che ha provocato il differimento.

Massime relative all'art. 172 Codice Penale

Cass. pen. n. 46804/2021

La recidiva non può essere desunta dal giudice dell'esecuzione, ai fini dell'applicazione dell'art. 172, comma settimo, cod. pen., sulla base dei precedenti penali del condannato, in mancanza di un accertamento in sede di cognizione.

Cass. pen. n. 46387/2021

Il procedimento di sospensione temporanea di esecuzione della pena detentiva disciplinato dall'art. 656, comma 5, cod. proc. pen. non rientra tra le ipotesi riguardanti l'estinzione della pena in caso di esecuzione subordinata alla scadenza di un termine o al verificarsi di una condizione previste dall'art. 172, quinto comma, cod. pen.

Cass. pen. n. 3189/2020

Il termine di prescrizione della pena, nel caso in cui l'esecuzione sia condizionalmente sospesa, decorre dalla data di irrevocabilità della sentenza di condanna che costituisce presupposto per la revoca del beneficio.

Cass. pen. n. 27328/2020

Il termine di decorrenza della prescrizione della pena, divenuta eseguibile in ragione del verificarsi delle condizioni per la revoca del beneficio della sospensione condizionale, ha inizio nel momento in cui diviene definitiva la decisione di accertamento della causa della revoca e non in quello in cui sia adottato dal giudice dell'esecuzione il provvedimento di revoca.

Cass. pen. n. 26028/2020

L'ordinanza con la quale il giudice dell'esecuzione, riconoscendo la continuazione o il concorso formale tra più reati giudicati, determina la pena da eseguire incide sul trattamento sanzionatorio, ma non sulla decorrenza della prescrizione delle singole pene inflitte per ciascun reato, i cui termini, in forza della regola stabilita nel quarto comma dell'art. 172 cod. pen., vanno computati dal giorno in cui la condanna è divenuta irrevocabile in relazione alle singole imputazioni contestate.

Cass. pen. n. 22312/2020

Ai fini dell'estinzione della pena pecuniaria per decorso del tempo rileva, quale fatto impeditivo, il solo momento dell'inizio dell'esecuzione, non venendo in conto né il modo - coattivo o spontaneo - in cui tale inizio ha avuto luogo né le successive concrete tempistiche dell'esecuzione medesima. (Fattispecie in cui è stato escluso che la pena dell'ammenda inflitta al condannato si fosse estinta per decorso del tempo in ragione dell'avvenuta notifica della cartella esattoriale prima del compimento del termine di legge).

Cass. pen. n. 23463/2020

In tema di ordinamento penitenziario, l'istituto della prescrizione non è applicabile alla sanzione disciplinare, definitivamente inflitta al detenuto, ma non espiata. (La Suprema Corte ha osservato come tale opzione normativa non determini una lacuna che possa giustificare forme d'integrazione analogica del sistema, trattandosi di un settore, diverso dal diritto penale proprio, nel quale gli interessi primari della tutela della libertà personale e della risocializzazione non ricorrono necessariamente ovvero possono risultare sub-valenti rispetto all'esigenza del mantenimento dell'ordine e della sicurezza interna agli istituti di pena).

Cass. pen. n. 18352/2020

In tema di mandato di arresto europeo, la prescrizione della pena da eseguire, quale motivo obbligatorio di rifiuto della consegna ex art. 18, lett. n), della legge 22 aprile 2005, n. 69, si computa a decorrere dalla esecutività della sentenza di condanna e non invece dalla sua irrevocabilità. (Fattispecie in cui la Corte ha individuato il "dies a quo" del termine prescrizionale in quello del passaggio in giudicato della revoca della sospensione condizionale subordinata alla riparazione del danno, successivo alla data di irrevocabilità della sentenza di condanna).

Cass. pen. n. 11239/2020

Avverso il provvedimento con il quale il giudice dell'esecuzione dichiara l'avvenuta prescrizione della pena, sia che questi abbia deciso "de plano" ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen. sia che abbia provveduto irritualmente nelle forme dell'udienza camerale ex art. 666 cod. proc. pen., è data solo la facoltà di proporre opposizione davanti allo stesso giudice ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., e non è ammesso il ricorso per cassazione.

Cass. pen. n. 4095/2019

L'estinzione della pena per decorso del tempo non opera - ai sensi dell'art. 172, comma settimo, cod. pen. - nei confronti dei recidivi di cui ai capoversi dell'art. 99 cod. pen., a condizione che l'accertamento della recidiva aggravata sia stato compiuto nel giudizio sfociato nella condanna cui la pena si riferisce ovvero di un diverso giudizio in relazione a fatti commessi nel periodo di tempo intercorrente tra detta sentenza e la data di maturazione della prescrizione della relativa pena, con la conseguenza che è irrilevante l'accertamento compiuto prima della sentenza stessa.

Cass. pen. n. 15589/2019

Il termine di prescrizione della pena, divenuta eseguibile a seguito del verificarsi delle condizioni per la revoca della sospensione condizionale consistenti nell'inadempimento dell'obbligo di demolizione delle opere abusive cui la stessa era stata subordinata, decorre dal giorno successivo a quello entro cui l'interessato avrebbe potuto procedere a detta demolizione.

Cass. pen. n. 49747/2018

Ai fini dell'estinzione della pena per decorso del tempo, nel caso di sospensione dell'esecuzione disposta dal pubblico ministero ai sensi dell'art. 656, comma 5, cod. proc. pen. il termine di prescrizione decorre dalla data di irrevocabilità della condanna, ai sensi dell'art. 172, comma quarto, cod. pen., e non da quella del provvedimento di revoca della sospensione. (Nell'affermare tale principio, la Corte ha osservato che l'istituto della sospensione dell'esecuzione della pena, in quanto applicabile solo nel caso di condanna eseguibile, è estraneo alla "ratio" dell'art. 172, comma quinto, cod. pen., che disciplina i casi di condanna non eseguibile per la pendenza di un termine o di una condizione; né lo stesso configura alcuna causa di sospensione del predetto termine prescrizionale).

Cass. pen. n. 3883/2017

In tema di prescrizione della pena, l'arresto del condannato in esecuzione di un mandato di arresto europeo determina l'inizio dell'esecuzione della pena e la decorrenza ex novo del termine di prescrizione decennale previsto dall'art. 172, comma primo, cod. pen., a nulla rilevando la successiva decisione dell'autorità estera (nella specie quella tedesca) di non estradare il condannato e revocare il m.a.e., in quanto tale determinazione attiene al rapporto di collaborazione interstatuale ma non incide su quello tra il condannato e lo Stato italiano.

Cass. pen. n. 21627/2014

In tema di estinzione della pena per decorso del tempo, il "dies a quo", ai sensi dell'art. 172, comma quarto, c.p., si individua nel giorno in cui la sentenza è divenuta irrevocabile o in quello in cui il condannato si è volontariamente sottratto alla sua esecuzione, se già iniziata, mentre le cause di sospensione di tale termine, di cui al comma quinto del predetto art. 172, sono esclusivamente quelle riferite alla sentenza di condanna e non invece quelle riferibili all'attività posta in essere dagli organi deputati all'esecuzione. (Fattispecie in tema di estinzione della pena rilevata nell'ambito di un procedimento di estradizione).

Cass. pen. n. 19736/2013

Il termine di prescrizione della pena pecuniaria individuato dall'art. 172, comma terzo, c.p., viene determinato "per relationem", in funzione di quello applicabile alla pena detentiva congiuntamente inflitta e non è influenzato da vicende successive, quali quelle concernenti l'esecuzione della predetta sanzione detentiva. (In applicazione del principio, la Corte ha respinto il ricorso del condannato che aveva sostenuto che, una volta espiata la pena detentiva, il termine di prescrizione della pena pecuniaria dovesse essere disciplinato dal comma secondo, e non più dal terzo, dell'art. 172 c.p.).

Cass. pen. n. 18791/2013

L'ordinanza con la quale il giudice dell'esecuzione, riconoscendo la continuazione o il concorso formale tra più reati giudicati, determina la pena da eseguire incide sul trattamento sanzionatorio, ma non sulla decorrenza della prescrizione delle singole pene inflitte per ciascun reato, i cui termini, in forza della regola stabilita nel quarto comma dell'art. 172 c.p., vanno computati dal giorno in cui la condanna è divenuta irrevocabile in relazione alle singole imputazioni contestate.

Cass. pen. n. 13398/2013

L'estinzione della pena per decorso del tempo non opera nei confronti dei condannati recidivi di cui ai capoversi dell'art. 99 c.p., a condizione che la recidiva venga accertata in un qualsiasi momento immediatamente precedente al decorso del termine di prescrizione della pena.

Cass. pen. n. 10924/2012

Il termine di prescrizione della pena, divenuta eseguibile a causa della revoca dell'indulto precedentemente concesso, decorre dal momento in cui in concreto si è verificato il presupposto per la revoca del beneficio e non da quello in cui è divenuta definitiva la decisione che ne ha accertato la condizione risolutiva.

Cass. pen. n. 30593/2011

Il termine di prescrizione della pena, divenuta eseguibile a seguito della revoca dell'indulto precedentemente concesso, decorre dal momento in cui è divenuta definitiva la decisione che ha accertato la causa della revoca.

Cass. pen. n. 29856/2009

Ai fini dell'operatività della preclusione all'estinzione della pena per decorso del tempo prevista nei riguardi di recidivi dai capoversi dell'art. 99 c.p., è necessario che la recidiva sia stata dichiarata nel giudizio di merito e che riguardi condanne anteriori a quella che ha dato luogo alla pena della cui estinzione si tratta.

Cass. pen. n. 37550/2008

La recidiva ritualmente contestata all'imputato e non esclusa dal giudice, che si sia limitato a non applicare il relativo aumento di pena, impedisce la prescrizione della pena ai sensi dell'art. 172, comma settimo, c.p..

Cass. pen. n. 6411/2008

L'estinzione delle pene per decorso del tempo non ha luogo se l'interessato è stato condannato con applicazione della recidiva, pur se i reati su cui si è fondato il riconoscimento della recidiva siano successivamente fatti oggetto di abolitio criminis dovendosi aver riguardo al momento della pronuncia di condanna e non potendo la norma posteriore più favorevole intaccare il giudicato.

Cass. pen. n. 38048/2006

Ai fini dell'estinzione della pena ex art. 172, comma quinto c.p., qualora l'esecuzione della pena sia subordinata alla scadenza di un termine o al verificarsi di una condizione, il dies a quo da computare decorre dal giorno in cui è divenuta definitiva la decisione che ha accertato la causa della revoca, in quanto solo da quel momento si ha la certezza giudiziale dell'avvenuta verificazione della causa risolutiva.

Cass. pen. n. 37442/2006

La prescrizione della pena pecuniaria applicata congiuntamente a quella detentiva, è sempre collegata al decorso del termine previsto per quest'ultima, tranne che nel caso in cui la pena detentiva sia estinta o interamente espiata, nel qual caso la prescrizione della pena pecuniaria riprende ad essere disciplinata dalle norme specificatamente previste per ognuna di esse.

Cass. pen. n. 21867/2006

Ai fini del computo del tempo necessario al verificarsi dell'estinzione della pena per prescrizione ai sensi dell'art. 172 c.p., deve intendersi per «pena inflitta» quella irrogata dal giudice di cognizione, inclusa la parte di essa eventualmente coperta da condono.

Cass. pen. n. 17346/2006

Il termine di prescrizione della pena, nel caso in cui sussistano le condizioni per revocare la sospensione condizionale, decorre dal momento in cui si sono verificate dette condizioni e non da quello in cui è adottato il provvedimento di revoca del beneficio, e ciò sulla base sia del dettato letterale dell'art. 172, comma quinto, c.p. sia della ratio della disciplina della prescrizione, che, essendo ispirata all'esigenza di certezza delle situazioni giuridiche, non può dipendere dalle contingenti determinazioni dell'autorità giudiziaria.

Cass. pen. n. 31196/2004

L'art. 172 c.p. individua il dies a quo ai fini dell'estinzione della pena nel momento in cui la sentenza di condanna è passata in giudicato e le cause di sospensione di tale termine sono esclusivamente quelle riferite alla sentenza di condanna e non invece quelle riferibili all'attività posta in essere dagli organi deputati alla esecuzione.

Cass. pen. n. 18990/2004

All'estinzione della pena per decorso del tempo a norma dell'art. 172, ultimo comma, ultima parte, c.p., non è di ostacolo la condanna che abbia ad oggetto delitti commessi prima dell'inizio del termine prescrizionale, ancorché intervenuta successivamente ad esso.

Cass. pen. n. 32021/2003

A norma dell'art. 172, primo comma, c.p., la pena della reclusione si estingue con il decorso di un tempo pari al doppio della pena inflitta e, in ogni caso, non inferiore a dieci anni. Il termine di estinzione della pena decorre, di regola, dal giorno in cui la condanna sia divenuta irrevocabile, sul presupposto che l'esecuzione della pena non sia in corso, mentre in caso contrario essa può essere interrotta per fatto volontario del condannato che si sottrae all'esecuzione della pena già iniziata, in cui il termine estintivo inizia a decorrere dal giorno della volontaria sottrazione. Ne consegue che nel caso in cui il condannato, sottoposto ad esecuzione della pena a seguito di sentenza irrevocabile di condanna si sottragga volontariamente all'esecuzione, il termine di cui all'art. 172, primo comma, c.p. decorre dal giorno in cui tale condotta sia posta in essere.

Cass. pen. n. 636/2000

In tema di prescrizione della pena, poiché, quando viene riconosciuta la continuazione fra un reato da giudicare e uno già giudicato, è la seconda sentenza a determinare complessivamente il trattamento sanzionatorio, con perdita di autonomia della precedente statuizione, deve ritenersi che il termine di prescrizione decorra dal momento in cui la seconda sentenza è divenuta definitiva.

Cass. pen. n. 2998/1999

Il termine di prescrizione della pena sulla quale sia stato applicato un indulto soggetto a revoca decorre dal momento in cui, verificatasi la decadenza di detto beneficio, la pena può essere concretamente posta in esecuzione; condizione, questa, che si realizza con il passaggio in giudicato della sentenza che accerta la sussistenza della causa di revoca, costituita dalla commissione, entro il termine previsto, di un nuovo reato.

Cass. pen. n. 155/1998

Ai fini del calcolo della prescrizione, in materia di controllo dell'attività urbanistica edilizia, l'art. 44 della L. 28 febbraio 1985 n. 47 prevede una sospensione automatica del processo, finalizzata all'esercizio delle facoltà previste dal c.d. nuovo condono edilizio ed applicabile a tutti i procedimenti in cui risulti contestato un reato urbanistico ovvero commessa una violazione di detta normazione. Tale sospensione va calcolata in giorni 223 (duecentoventitre), giacché il D.L. 26 luglio 1994 n. 468, pubblicato sulla G.U. 28 luglio 1994 n. 175, espressamente dispone all'art. 10 la sua entrata in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione. Il computo della maturazione del termine prescrizionale viene effettuato con riferimento ai giorni e non anche con la distinzione in mesi, secondo quanto stabilito, in via generale, dall'art. 172 c.p., in applicazione del principio del favor rei, giacché le modalità di calcolo, così eseguite, consentono di stabilire una data più prossima rispetto alla distinzione in mesi e giorni e, quindi, più favorevole per l'imputato. Peraltro, tenuto conto anche della sospensione obbligatoria prevista dall'art. 38 legge n. 47 del 1985, la prescrizione rimane sospesa per anni due e giorni 223 anche nelle ipotesi in cui il giudice di merito abbia erroneamente deciso e la sospensione sia stata o debba essere dichiarata dalla Corte di cassazione in conseguenza della produzione di una domanda di condono con il versamento della prima rata dell'oblazione, giacché l'omessa sospensione del procedimento non determina, alcuna inesistenza, inutilizzabilità o nullità della sentenza o incompetenza funzionale del giudice, ma un vizio in procedendo, che, una volta, riscontrato esistente dalla Corte di cassazione, rende possibile valutare il tempo stabilito dalla sospensione obbligatoria.

Cass. pen. n. 3428/1997

Nel caso di indulto condizionato, il termine di prescrizione della pena decorre non dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza di condanna che è causa della revoca, bensì dal giorno in cui è diventata definitiva la decisione — sia essa la sentenza di condanna per altri reati con cui sia contestualmente disposta la revoca o l'ordinanza di revoca ex art. 674 c.p.p. — che ha accertato la causa di revoca del beneficio in precedenza concesso, poiché solo in tale momento si ha la giudiziale certezza del verificarsi della condizione risolutiva prevista per la revoca di diritto del beneficio già concesso e da tale data soltanto può essere dato corso all'esecuzione concreta della pena medesima.

Cass. pen. n. 4060/1997

L'art. 172, comma sesto, c.p. dispone che nel caso di concorso di reati si ha riguardo, per l'estinzione della pena, a ciascuno di essi, anche se le pene sono state inflitte con la medesima sentenza. Ne consegue che, in caso di reato continuato, per determinare il tempo necessario alla prescrizione della pena, si deve avere riguardo alla pena inflitta per ciascuno dei reati ritenuti in continuazione, in quanto il reato continuato (analogamente al concorso formale di reati) è fittiziamente considerato dalla legge come un unico reato ai fini della determinazione della pena, ma sotto ogni altro profilo e per ogni altro effetto, esso è soggetto alla disciplina del concorso materiale di reati.

Cass. pen. n. 2069/1997

Ai fini di cui all'art. 172 c.p., che detta la disciplina in materia di estinzione delle pene per decorso del tempo, per «pena inflitta» deve intendersi quella risultante dalla sentenza di condanna e non quella che residuerebbe da espiare, tenendo conto di cause estintive quali, nella specie, l'indulto.

Cass. pen. n. 1103/1997

Per determinare il tempo di prescrizione della pena, deve aversi riguardo alla pena irrogata nella sentenza di condanna, detratte le parti di pena già estinte per altra causa, come l'indulto.

Cass. pen. n. 361/1997

La disposizione transitoria contenuta nell'art. 111 della legge 24 novembre 1981 n. 689, che fissa i criteri per l'individuazione del termine di prescrizione della multa per i reati commessi anteriormente all'entrata in vigore della legge introducendo una deroga al terzo comma dell'art. 172 c.p., proprio in quanto norma derogatoria, deve considerarsi di stretta interpretazione e perciò non modifica la previsione dell'ultimo comma dell'art. 172 c.p. secondo il quale non sono soggette ad estinzione le pene (pecuniarie e detentive) per i condannati per i quali sia stata applicata la recidiva di cui al capoverso dell'art. 99, che siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza o che, durante il tempo necessario per l'estinzione della pena, abbiano riportato una condanna per reati della stessa indole.

Cass. pen. n. 5516/1996

L'art. 172, comma 4, c.p., stabilisce il momento di decorrenza del termine di prescrizione della pena in rapporto agli ostacoli che possono frapporsi alla sua esecuzione, utilizzando il principio contra non valentem agere non currit praescriptio: pertanto nei casi in cui l'esecuzione della condanna sia subordinata alla scadenza di un termine o al verificarsi di una condizione, è previsto che il tempo necessario all'estinzione della pena comincia a decorrere dal giorno in cui il termine si è compiuto o la condizione si è avverata. Ne consegue che, nell'ipotesi di un indulto sottoposto alla condizione risolutiva della commissione di un nuovo reato, il termine di prescrizione deve farsi decorrere dal momento in cui, verificatasi la decadenza dal beneficio, la pena può essere concretamente posta in esecuzione. Tale momento non coincide temporalmente con la data del passaggio in giudicato della sentenza di condanna comportante la perdita del beneficio anteriormente concesso, bensì con la data in cui, disposta la revoca del condono, il relativo provvedimento è divenuto irrevocabile. (Nell'enunciare il principio di cui sopra, la S.C. ha osservato che è bensì vero che le cause di revoca stabilite dai singoli decreti di clemenza si realizzano quando intervengono le condizioni di fatto che le pongono in essere, e la relativa pronuncia giudiziale ha natura dichiarativa e contenuto meramente accertativo di una situazione oggettiva, alla quale è collegata ope legis la decadenza dal beneficio indulgenziale, ma è altresì incontestabile che per la concreta espiazione della pena cui inerisce il beneficio revocando occorre indeclinabilmente la previa declaratoria del giudice, che deve essere assunta ai sensi dell'art. 674 c.p.p. a conclusione di un procedimento diretto alla verifica della sussistenza delle condiciones juris — natura del nuovo reato, tempo della sua commissione, entità della pena — cui è subordinata l'applicazione della sanzione revocatoria, e che, in mancanza di quella declaratoria, la pena non è suscettibile di esecuzione, essendo ancora in vigore il provvedimento concessivo del beneficio che conserva efficacia finché non venga formalmente rimosso).

Cass. pen. n. 5145/1995

Al fine dell'individuazione del dies a quo per il decorso della prescrizione della pena, in caso di revoca di benefici, si deve far riferimento al momento in cui siano per legge maturate le condizioni che avrebbero dovuto portare alla revoca stessa, a prescindere dal fatto che queste siano state, o non, subito dichiarate, in quanto le cause di revoca dei benefici operano di diritto, e cioè all'atto del verificarsi dei loro presupposti, e le sentenze che le accertano rivestono natura meramente dichiarativa e non costitutiva.

Cass. pen. n. 294/1994

L'art. 172 c.p., che disciplina l'estinzione della pena per prescrizione, prevede al quinto comma che, se l'esecuzione è subordinata al verificarsi di una condizione, il tempo necessario per l'estinzione della pena decorre dal giorno in cui tale condizione si è verificata; pertanto, nell'ipotesi di revoca dell'indulto condizionato, il termine di prescrizione della pena decorre dalla data del provvedimento che revoca quello di applicazione dell'indulto medesimo.

Cass. pen. n. 4460/1994

In tema di estinzione della pena per decorso del tempo, l'art. 172 c.p. individua il relativo dies a quo nel momento in cui la sentenza di condanna è divenuta «irrevocabile», aggettivo, quest'ultimo, che indica la connotazione della sentenza richiesta dalla legge per la sua concreta utilizzazione come titolo esecutivo. (Fattispecie in cui la difesa del ricorrente sosteneva che il principio della formazione progressiva del giudicato, conseguente ad annullamento parziale dell'impugnata sentenza da parte della Cassazione, ex art. 545, comma primo, c.p.p. del 1930, contrasterebbe con il disposto dell'art. 172 c.p., che postula l'esistenza di un unico dies a quo dal quale comincia a decorrere il termine prescrizionale della pena; la Cassazione ha ritenuto infondato tale assunto sul rilievo che la «definitività» del giudicato va distinta dalla sua «eseguibilità», la quale, nel caso appunto di giudicato «parziale», è differita al successivo momento in cui la sentenza sia divenuta definitiva in ogni sua parte).

Cass. pen. n. 2097/1989

La recidiva, sia in quanto costituisce uno status personale dell'imputato (o dell'interessato), sia in quanto rappresenta una circostanza aggravante del reato, può essere presa in considerazione, ad ogni effetto giuridico, solo se dichiarata dal giudice di merito. Tale principio vale anche in tema di estinzione della pena a seguito di decorso del tempo, che necessita di una dichiarazione giudiziale, sicché non è consentito al giudice della esecuzione, ai fini dell'art. 172, settimo comma, c.p., desumere la recidiva dall'esame del certificato penale, in mancanza di una dichiarazione giudiziale emessa in sede cognitiva.

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Alfredo chiede
giovedì 09/01/2020 - Estero
“Egregi signori,
La mia domanda riguarda il calcolo della prescrizione della pena.
Nello specifico vorrei sapere se un ricorso in cassazione per rigetto delle misure alternative possa interrompere l’inizio della prescrizione della pena.
Mi spiego meglio, la data da cui far partire il calcolo dei 10 anni della prescrizione è quella del rigetto del tribunale di sorveglianza o quella della decisione della cassazione del tribunale di sorveglianza?
Resto a disposizione per ulteriori chiarimenti,
Cordialmente”
Consulenza legale i 10/01/2020
Prima di rispondere al parere, occorre effettuare un chiarimento preliminare.

Nel nostro ordinamento è prevista la prescrizione del reato (disciplinata dagli articoli 157 e seguenti del codice penale) e la prescrizione della pena(rectius estinzione della pena ), disciplinata invece dagli articoli 172 e seguenti del codice penale.

Ebbene, se nel caso di prescrizione del reato è previsto che vi siano determinati eventi idonei ad interrompere il tempo necessario a che la stessa si realizzi (vedi, ad esempio, quanto previsto dall’art. 160 del codice penale), lo stesso non può dirsi dell’estinzione della pena.
Il codice di rito, in buona sostanza, non prevede che vi siano eventi idonei a interrompere il tempo necessario a che una pena pecuniaria o detentiva si estingua.

Per tale ragione, la risposta al quesito non può che essere negativa e, in buona sostanza, per capire quando la pena verrà ad estinguersi, bisognerà fare riferimento al solo dettato dell’art. 172 c.p. stando al quale “”la pena della reclusione si estingue col decorso di un tempo pari al doppio della pena inflitta e, in ogni caso, non superiore a trenta e non inferiore a dieci” decorrendo il termine “dal giorno in cui la condanna è diventata irrevocabile, ovvero dal giorno in cui il condannato si è sottratto volontariamente alla esecuzione già iniziata della pena”.

Ciò, chiaramente, ammesso che non vi siano delle cause per cui l’estinzione della pena non debba avere luogo (si veda, sul punto, l’ultimo comma dell’art. 172 c.p. nel quale si afferma che nei casi di recidiva, abitualità, professionalità, tendenza nel reato e/o in caso di reiterazione degli illeciti è fatto divieto di estinzione della pena) e/o delle condizioni e termini idonei allo slittamento del dies a quo dal quale far partire il calcolo per il tempo necessario all’estinzione della pena (comma 4 dell’art. 172 c.p.).

Paolo D. V. chiede
mercoledì 06/04/2016 - Lombardia
“Buon giorno, gradirei un chiarimento.
Nella nota uno dell'art.172 c.p. della estinzione delle pene del Vs. sito web, recitate che per il computo del doppio della pena inflitta, non si deve tener conto dell'aumento della pena per la continuazione del reato (V. 81).
La domanda è:
per continuazione del reato intendete continuazione di diversi reati che sono stati o giudicati con la stessa sentenza o riuniti in continuazione successivamente o Vi riferite anche ad un medesimo reato dove l'aumento per la continuazione é contenuto nello stesso titolo.
Esempio:
in unico progetto criminoso compio varie vendite di stupefacenti che si protraggono per sei mesi o più.
Mi condannano a 10 anni, mi riducono per le generiche anni 3 mesi 4, MI AUMENTANO PER LA CONTINUAZIONE ANNI 3 E MESI 1 (art.81) ed infine mi riducono anni 3 e mesi 3 per il rito.
Questi anni 3 e mesi uno applicati per la continuazione del reato possono essere scorporati dal computo del doppio della pena inflitta anche se si tratta di un medesimo reato dove l'aumento per la continuazione è contenuto nello stesso titolo ???
In attesa di un Vs. rispettabile chiarimento, cordialmente Vi saluto.”
Consulenza legale i 19/04/2016
Al fine del calcolo del doppio della pena inflitta - volto a determinare l'estinzione della pena - nel caso in cui venga riconosciuta la continuazione dei reati, occorre applicare il dettato di cui all'art. 172, comma 6, del c.p., il quale stabilisce che "nel caso di concorso di reati si ha riguardo, per l'estinzione della pena, a ciascuno di essi, anche se le pene sono state inflitte con la medesima sentenza".
Pertanto, la nota (1) inserita nell'art. 172 c.p., secondo la quale nel calcolo del doppio della pena inflitta "non si considera(no) (...) l'aumento della pena per la continuazione del reato (v. 81)", non è da leggersi in senso assoluto, o meglio deve leggersi nel senso di non considerare (nel computo) l'aumento della pena inflitta per la continuazione del reato, tuttavia, occorre aggiungere che, in caso di reato continuato, bisogna scomporre i singoli reati posti in continuazione ed applicare il concorso materiale dei reati.
Infatti, la cd. continuazione è un meccanismo "favor rei" volto esclusivamente alla determinazione del computo della pena nel caso in cui vengano posti in essere più reati in attuazione di un unico disegno criminoso ("il reato continuato, specie dopo la configurazione ad esso data dall'art. 8 d.l. 11 aprile 1974 n. 99, è una finzione giuridica volta al "favor rei" ed alla attenuazione del rigore del cumulo materiale delle pene, e le singole violazioni che lo compongono, pertanto, debbono scindersi e riacquistare la autonomia e i loro propri caratteri allorché il meccanismo della continuazione pregiudichi e comprometta le condizioni di favore volute dal legislatore", Cassazione Penale, Sez. III, 16 marzo 1979; in senso conforme: "la continuazione non ha rilevanza ai fini del calcolo del tempo necessario per il verificarsi della prescrizione. Questa, infatti, opera in relazione ai singoli reati, posti in continuazione, che devono essere considerati quali distinte ed autonome violazioni, data la funzione giuridica, volta al "favor rei" ed alla attenuazione del rigore del cumulo materiale delle pene, tipica dell'istituto previsto nell'art. 81 c.p.", Cassazione Penale, Sez. II, 24 febbraio 1984).
Pertanto, sotto ogni altro profilo e per ogni altro effetto - come quello del calcolo della estinzione della pena - occorre fare riferimento a ciascun reato (posto in continuazione) ed occorre applicare pertanto la disciplina del concorso materiale di reati.
La Giurisprudenza della Suprema Corte ha infatti chiarito che "l'art. 172 comma 6 c.p. dispone che nel caso di concorso di reati si ha riguardo, per l'estinzione della pena, a ciascuno di essi, anche se le pene sono state inflitte con la medesima sentenza. Ne consegue che, in caso di reato continuato, per determinare il tempo necessario alla prescrizione della pena, si deve avere riguardo alla pena inflitta per ciascuno dei reati ritenuti in continuazione, in quanto il reato continuato (analogamente al concorso formale di reati) è fittiziamente considerato dalla legge come un unico reato ai fini della determinazione della pena, ma sotto ogni altro profilo e per ogni altro effetto esso è soggetto alla disciplina del concorso materiale di reati" (cfr. Cassazione Penale, Sez. I, 10 giugno 1997, n. 4060).
Per concludere, nel caso prospettato, al fine del computo del doppio della pena volto a determinare il termine di estinzione della pena, se è vero che non bisogna prendere in considerazione l'aumento della pena previsto per la continuazione, tuttavia occorre applicare il cumulo materiale delle pene con riferimento ai singoli atti di vendita (i quali, pacificamente costituiscono singoli reati: "in tema di realizzazione dell'ipotesi criminosa di cui all'art. 72 l. 22 dicembre 1975 n. 685, sulla disciplina degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope, l'esplicito tenore e la stessa "ratio" della norma depongono nel senso che anche il singolo atto di vendita o di cessione di droga costituisce reato, sicché una molteplicità di vendite può realizzare, qualora sia sorretta dal medesimo disegno criminoso, l'ipotesi del reato continuato", cfr. Cassazione Penale, Sez. VI, 27 febbraio 1989).

Mauro G. chiede
venerdì 15/02/2013 - Lombardia
“Riferimento art. 172 c.p.
Lo scrivente è stato condannato dal Tribunale di Brescia con sentenza definitiva del 02/04/2001 alla seguente pena principale :
anni 3 mesi 10 di reclusione e Lire 30.000.000 di multa (€. 16.602,39)
In data 28/05/2003 lo scrivente veniva liberato dalla reclusione (detenzione domiciliare)per fine pena, nel frattempo in data 30/01/2003 gli veniva notificato il titolo esecutivo della pena pecuniaria e l'invito al pagamento entro 1 MESE.
Essendo decorsi più di 10 anni dalla sentenza definitiva e più di 10 anni anche dalla notifica del pagamento della pena pecuniaria suddivisa nelle seguenti voci :
€. 75,77 per spese giustizia, €. 15.493,71 per multa ed €. 1.032,91 per cassa ammende.
Il sottoscritto desidera sapere se la pena della multa è estinta per decorso del tempo.
Distinti saluti e grazie.”
Consulenza legale i 20/02/2013
L’art. 172 del c.p. rubricato “Estinzione delle pene della reclusione e della multa per il decorso del tempo” indica che l’esecuzione della pena, come la “giustiziabilità del reato”, è sottoposta ad un termine prescrizionale. Si potrebbe anche parlare, in tal caso, di decadenza dello Stato dal potere di punire.
La c.d. pena-parametro sulla quale deve essere calcolato il decorso del termine prescrizionale è la pena inflitta, mentre la decorrenza del termine di estinzione della pena inizia dal giorno in cui la condanna è divenuta irrevocabile, ovvero è rilevante il momento in cui il condannato si sottrae volontariamente all’esecuzione (giorno in cui tale condotta è posta in essere).
Il primo comma della norma in analisi sancisce che la pena alla reclusione si estingue con il decorso di un tempo pari al doppio della pena inflitta. Il secondo comma indica invece che la pena della multa si estingue con il decorso di dieci anni. Ancora, il terzo comma, che trova applicazione nel caso di specie, indica l’ipotesi in cui congiuntamente alla pena della reclusione venga inflitta anche la pena della multa. In tale caso, per l’estinzione di entrambe le pene si deve guardare solamente al decorso del tempo stabilito per la reclusione.
Nel caso posto all’attenzione, si indica come la pena alla reclusione sia stata già scontata a differenza di quella della multa. Il termine che qui rileva per l’estinzione della multa è pari al doppio della pena della reclusione (III comma art. 172 del c.p.), ovvero 7 anni e 8 mesi, termine che ha cominciato a decorrere trascorso un mese dalla notifica del titolo esecutivo avvenuta in data 30/01/2003. Pertanto, analizzate le informazioni fornite, si ritiene che la pena della multa sia estinta per il decorso del tempo.