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Articolo 170 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Estinzione di un reato che sia presupposto, elemento costitutivo o circostanza aggravante di un altro reato

Dispositivo dell'art. 170 Codice Penale

Quando un reato è il presupposto di un altro reato, la causa che lo estingue non si estende all'altro reato(1).

La causa estintiva di un reato, che è elemento costitutivo o circostanza aggravante di un reato complesso, non si estende al reato complesso(2).

L'estinzione di taluno fra più reati connessi non esclude, per gli altri, l'aggravamento di pena derivante dalla connessione [61 n.2](3).

Note

(1) Per chiarire si pensi al caso del reato di favoreggiamento personale (v. 378), che richiede come presupposto la commissione di un delitto per il quale la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione. Se quest'ultimo delitto è colpito da una causa di estinzione del reato, questa non ricade anche sul reato di favoreggiamento personale.
(2) Un'esempio è il giudicato formatosi sulla declaratoria di amnistia per la contravvenzione di costruzione abusiva su demanio marittimo che non preclude l'esame circa la sussistenza del delitto di modificazione dello stato dei luoghi, dal momento che la causa estintiva di un reato, elemento costitutivo di un reato complesso, non si estende a quest'ultimo.
(3) Si pensi come esempio all'estinzione per prescrizione di alcuni fra più reati commessi, questa non esclude l'aggravamento da connessione ex art. 61 del c.p., n. 2, in quanto la predetta causa non incide sul fatto complessivamente considerato.

Ratio Legis

Il fondamento della disposizione in esame si ravvisa nell'esigenza di disciplinare le ipotesi in cui l'estinzione di un reato si rifletta su altri reati commessi dalla medesima persona.

Spiegazione dell'art. 170 Codice Penale

Nei casi in cui un reato rappresenti un mero presupposto di un altro reato (e quindi solo per quest'ultimo si potrà condannare l'imputato), la causa che estingue il reato presupposto non si estende al reato per cui effettivamente si è proceduto.

Così, ad esempio, l'estinzione del reato per amnistia (art. 151) del reato presupposto dal reato di favoreggiamento o ricettazione (ad es. rapina ex art. [n628cp]]) non si estende al favoreggiamento o alla ricettazione, che dunque rimarranno punibili.

Quanto detto vale anche nel caso in cui la causa estintiva riguardi un elemento costitutivo o una circostanza aggravante del reato complesso (v. art. 84).

La norma precisa altresì che l'estinzione di un reato per qualsiasi causa non fa comunque venire meno la possibilità di riconoscere l'aggravante del nesso teleologico di cui all'art. 61, n. 2).

Così, ad esempio, l'estinzione per prescrizione di alcuni fra più reati connessi non esclude l'applicazione di detta aggravante, in quanto essa non incide sul fatto complessivamente inteso.

Massime relative all'art. 170 Codice Penale

Cass. pen. n. 34983/2020

La circostanza aggravante del nesso teleologico, prevista dall'art. 61, comma primo, n. 2, cod. pen., trova applicazione anche in caso di estinzione del reato fine per prescrizione, in quanto la predetta causa estintiva non incide sul fatto complessivamente contestato.

Cass. pen. n. 56379/2018

In tema di riciclaggio, ai sensi dell'art. 170 cod. pen., l'estinzione del reato presupposto non si estende al reato successivo, né nel caso di estinzione "originaria", ovvero già maturata al momento dei fatti contestati ex art. 648-bis cod. pen., né nel caso di estinzione sopravvenuta a questi ultimi.

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