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Articolo 168 ter Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Effetti della sospensione del procedimento con messa alla prova

Dispositivo dell'art. 168 ter Codice Penale

(1)Durante il periodo di sospensione del procedimento con messa alla prova il corso della prescrizione del reato è sospeso. Non si applicano le disposizioni del primo comma dell'articolo 161.

L'esito positivo della prova estingue il reato per cui si procede. L'estinzione del reato non pregiudica l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie, ove previste dalla legge.

Note

(1) Tale articolo è stato inserito dall’art. 3, comma 11, della l. 28 aprile 2014, n. 67.

Ratio Legis

Tale disposizione trova la propria ratio nell'adeguamento dell'ordinamento penale all'istituto della messa alla prova, così da garantire il decongestionamento del processo penale nella sua fase decisoria di primo grado, in relazione a reati di non elevato allarme sociale.

Spiegazione dell'art. 168 ter Codice Penale

Al fine di moderare i benefici scaturenti dalla messa in prova dell'imputato ed al fine di non frustrarne la ratio, il legislatore ha stabilito che durante il periodo di sospensione del procedimento per messa alla prova (art. 168 bis) il corso della prescrizione è sospeso (art. 159).

Tuttavia, dato che l'esito estintivo del reato conseguente alla positiva valutazione in merito alla messa in prova riguarda ovviamente solo l'imputato che lo ha richiesto e che si è adoperato al fine di conseguire il beneficio e rispettarne i termini di concessione, la sospensione della prescrizione ha effetto solamente nei suoi confronti e non anche nei confronti dei concorrenti nel reato (art. 110).

Ad ogni modo, l'esito della prova estingue il reato ma non le sanzioni amministrative accessorie eventualmente applicate.

Massime relative all'art. 168 ter Codice Penale

Cass. pen. n. 20041/2022

In tema di guida in stato di ebbrezza, il giudice che dichiari l'estinzione del reato per l'esito positivo della prova, ai sensi dell'art. 168-ter cod. pen., non può applicare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, di competenza del Prefetto ai sensi dell'art. 224, comma 3, D.Lgs. n. 285 del 1992, in considerazione della sostanziale differenza tra l'istituto della messa alla prova, che prescinde dell'accertamento di penale responsabilità, e le ipotesi di applicazione della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, previste dagli artt. 186, comma 9-bis, e 187, comma 8- bis, D.Lgs. n. 285 del 1992, la cui disciplina lascia al giudice, in deroga al predetto art. 224, la competenza ad applicare la sanzione amministrativa accessoria.

Cass. pen. n. 13747/2021

In tema di messa alla prova, la richiesta dell'imputato di procedere con rito abbreviato, formulata a seguito della revoca dell'ordinanza di sospensione del procedimento, implica la rinuncia all'autonoma impugnazione, ai sensi dell'art. 464-octies, comma 3, cod. proc. pen., del provvedimento di revoca, poiché optando per la definizione nel merito del giudizio, l'istante abbandona l'intento di proseguire il subprocedimento di messa alla prova.

Cass. pen. n. 19226/2020

In tema di sospensione del processo con messa alla prova nei confronti di imputato maggiorenne, è legittima la revoca dell'ordinanza di sospensione fondata anche su un'unica trasgressione alle prescrizioni imposte, in quanto l'espressione "ripetute e gravi trasgressioni" di cui all'art. 168-quater cod. pen., deve essere interpretata quale presupposto "sostanziale" del provvedimento, riferibile anche ad una condotta isolata di qualità e gravità tali da escludere la possibilità di una prognosi positiva sull'evoluzione della personalità del sottoposto.

Cass. pen. n. 13315/2020

In tema di sospensione del procedimento con messa alla prova, non è possibile disporre la revoca della sospensione se il reato pregiudicante viene commesso dopo il termine del periodo di prova anche se prima del decorso del termine di sospensione e, comunque, dell'udienza di cui all'art. 464-septies cod. proc. pen., ma il giudice, comunque, con adeguata motivazione, può ricavare dalla ricaduta nel reato elementi negativi di valutazione idonei a compromettere la corretta esecuzione della prova.

Cass. pen. n. 15812/2020

In tema di messa alla prova, l'ordinanza che, ai sensi dell'art. 464-septies cod. proc. pen., dispone la ripresa del procedimento per l'esito negativo della prova - a differenza di quello di revoca del provvedimento di sospensione di cui all'art. 464-octies cod. proc. pen. - non è immediatamente ricorribile per cassazione, ma è appellabile unitamente alla sentenza che definisce il grado di giudizio.

Cass. pen. n. 29639/2016

In tema di guida in stato di ebbrezza, il giudice che dichiari l'estinzione del reato per l'esito positivo della messa alla prova, ai sensi dell'art. 168-ter cod. pen., non può applicare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, di competenza del Prefetto ai sensi dell'art. 224, comma terzo, C.d.s. (In motivazione, la S.C. ha precisato che, in considerazione della sostanziale differenza tra l'istituto della messa alla prova, che prescinde dall'accertamento di penale responsabilità, e le ipotesi di applicazione della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, di cui agli artt. 186, comma nono bis, e 187, comma ottavo bis, C.d.s., non può trovare applicazione la disciplina - ivi prevista - che lascia al giudice, in deroga al predetto art. 224, la competenza ad applicare la sanzione amministrativa accessoria).

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S. R. chiede
lunedì 08/05/2023
“Nel caso di sospensione condizionale della pena a 6 mesi di reclusione relativa a un decreto penale di condanna, da quale momento decorre il calcolo del termine di 5 anni per l'estinzione del reato se il condannato ha chiesto di beneficiare del regime della messa alla prova e non l'ha concluso?”
Consulenza legale i 11/05/2023
Innanzitutto va segnalato che nella richiesta di parere c’è una contraddizione. La sospensione della pena non è compatibile con l’istituto della messa alla prova.

Nel primo caso, infatti, si presume che il processo sia giunto alla sua conclusione, che sia stata accertata la colpevolezza del reo e che il giudice, tuttavia, abbia sospeso la pena.

La messa alla prova è tutt’altro. Essa rappresenta un modo di estinzione del reato che non presuppone né lo svolgimento del processo né, quindi, la comminazione della pena (ipoteticamente assoggettata a sospensione).

Per questo, delle due l’una: o il processo si conclude con la sospensione condizionale della pena oppure con la messa alla prova.

Quanto ai tempi:

- nel caso della sospensione condizionale della pena, l’ art. 167 del c.p. afferma che “Se, nei termini stabiliti, il condannato non commette un delitto, ovvero una contravvenzione della stessa indole, e adempie gli obblighi impostigli, il reato è estinto.
In tal caso non ha luogo l'esecuzione delle pene
”. I “termini stabiliti” sono quelli dell’ art. 163 del c.p. che decorrono dalla pronuncia della sentenza di condanna che ha disposto la sospensione stessa.
- nel caso della messa alla prova, è chiaro il dettato dell’ art. 168 ter del c.p. secondo cui il reato si estingue solo a seguito della sentenza del Giudice che attesta la corretta esecuzione della messa alla prova. Dunque, in caso di esito negativo, il procedimento riprenderà il suo corso e non vi sarà alcuna estinzione del reato.