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Articolo 168 quater Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Revoca della sospensione del procedimento con messa alla prova

Dispositivo dell'art. 168 quater Codice Penale

La sospensione del procedimento con messa alla prova è revocata:

  1. 1) in caso di grave o reiterata trasgressione al programma di trattamento o alle prescrizioni imposte, ovvero di rifiuto alla prestazione del lavoro di pubblica utilità;
  2. 2) in caso di commissione, durante il periodo di prova, di un nuovo delitto non colposo ovvero di un reato della stessa indole rispetto a quello per cui si procede.

Note

(1) Tale articolo è stato inserito dall’art. 3, comma 11, della l. 28 aprile 2014, n. 67.

Spiegazione dell'art. 168 quater Codice Penale

La sospensione del procedimento con messa alla prova (art. 168 bis) determina l'estinzione del reato solamente in caso di esito positivo, ovvero se l'imputato si sia effettivamente adoperato al fine di adempiere gli obblighi impostigli dal giudice al momento della concessione del beneficio.

Per contro, in caso di giudizio negativo del giudice all'esito della messa in prova circa la condotta dell'imputato, il reato non si estingue.

Tale valutazione negativa discende, a norma del presente articolo, in caso di grave o reiterata trasgressione al programma di trattamento o agli obblighi impostigli dal giudice o al rifiuto in ordine allo svolgimento di lavoro di pubblica utilità.


Inoltre la sospensione del procedimento è revocata qualora l'imputato commetta, durante il periodo di prova, un delitto non colposo o un reato (venendo qui in rilievo anche le contravvenzioni) della stessa indole rispetto a quello per cui è stata concessa ala sospensione.

Massime relative all'art. 168 quater Codice Penale

Cass. pen. n. 19226/2020

In tema di sospensione del processo con messa alla prova nei confronti di imputato maggiorenne, è legittima la revoca dell'ordinanza di sospensione fondata anche su un'unica trasgressione alle prescrizioni imposte, in quanto l'espressione "ripetute e gravi trasgressioni" di cui all'art. 168-quater cod. pen., deve essere interpretata quale presupposto "sostanziale" del provvedimento, riferibile anche ad una condotta isolata di qualità e gravità tali da escludere la possibilità di una prognosi positiva sull'evoluzione della personalità del sottoposto.

Cass. pen. n. 13315/2020

In tema di sospensione del procedimento con messa alla prova, non è possibile disporre la revoca della sospensione se il reato pregiudicante viene commesso dopo il termine del periodo di prova anche se prima del decorso del termine di sospensione e, comunque, dell'udienza di cui all'art. 464-septies cod. proc. pen., ma il giudice, comunque, con adeguata motivazione, può ricavare dalla ricaduta nel reato elementi negativi di valutazione idonei a compromettere la corretta esecuzione della prova.

Cass. pen. n. 28826/2018

Ai fini della revoca della sospensione del procedimento con messa alla prova per commissione di un reato, ai sensi dell'art. 168-quater, comma primo, n. 2, cod. pen., il giudice del sub-procedimento di messa alla prova non deve attendere il passaggio in giudicato della sentenza che definisca il procedimento relativo a detto reato, ma deve verificare che la sua commissione sia provata in termini di elevata probabilità, attraverso una delibazione della serietà dell'ipotesi accusatoria compiuta sulla scorta di una solida base cognitiva, avuto riguardo, qualora il nuovo fatto-reato costituisca ancora una semplice notitia criminis, alla documentazione allegata alla richiesta di revoca o prodotta dalle parti, agli elementi ed alle argomentazioni offerti nel corso dell'udienza ex art. 464-octies, cod. proc. pen. ed alle eventuali dichiarazioni rese dall'interessato; qualora, invece, nel giudizio di merito su detto reato siano intervenute decisioni - quali la sentenza di primo grado, il decreto dispositivo del giudizio o provvedimenti cautelari "irrevocabili" - il giudice non può prescindere da tali delibazioni compiute nell'autonomo procedimento nel contraddittorio delle parti.

In tema di revoca della sospensione del procedimento con messa alla prova, il giudice è titolare di uno spazio di discrezionalità, limitato al solo apprezzamento dei presupposti di legge, che gli impone uno specifico onere di motivazione dell'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 464-octies cod. proc. pen., censurabile in sede di ricorso per cassazione. (In motivazione la Corte ha affermato che il giudice, una volta accertati i presupposti di una delle ipotesi di revoca previste dall'art. 168-quater cod. pen., non può compiere alcuna valutazione in ordine alla possibilità di proseguire comunque la prova).

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