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Articolo 168 bis Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato

Dispositivo dell'art. 168 bis Codice Penale

(1)Nei procedimenti per reati puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, nonché per i delitti indicati dal comma 2 dell'articolo 550 del codice di procedura penale, l'imputato, anche su proposta del pubblico ministero, può chiedere la sospensione del processo con messa alla prova(2).

La messa alla prova comporta la prestazione di condotte volte all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato, nonché, ove possibile, il risarcimento del danno dallo stesso cagionato. Comporta altresì l'affidamento dell'imputato al servizio sociale, per lo svolgimento di un programma che può implicare, tra l'altro, attività di volontariato di rilievo sociale, ovvero l'osservanza di prescrizioni relative ai rapporti con il servizio sociale o con una struttura sanitaria, alla dimora, alla libertà di movimento, al divieto di frequentare determinati locali.

La concessione della messa alla prova è inoltre subordinata alla prestazione di lavoro di pubblica utilità. Il lavoro di pubblica utilità consiste in una prestazione non retribuita, affidata tenendo conto anche delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell'imputato, di durata non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, in favore della collettività, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato. La prestazione è svolta con modalità che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dell'imputato e la sua durata giornaliera non può superare le otto ore.

La sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato non può essere concessa più di una volta(3).

La sospensione del procedimento con messa alla prova non si applica nei casi previsti dagli articoli 102, 103, 104, 105 e 108.

Note

(1) Tale articolo è stato inserito dall’art. 3, comma 11, della l. 28 aprile 2014, n. 67.
(2) Comma modificato dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 ("Riforma Cartabia").
(3) La Corte Costituzionale, con sentenza 23 giugno - 12 luglio 2022, n. 174, ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 168-bis, quarto comma, del codice penale, nella parte in cui non prevede che l'imputato possa essere ammesso alla sospensione del procedimento con messa alla prova nell'ipotesi in cui si proceda per reati connessi, ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettera b), del codice di procedura penale, con altri reati per i quali tale beneficio sia già stato concesso".

Ratio Legis

Tale disposizione trova la propria ratio nell'adeguamento dell'ordinamento penale all'istituto della messa alla prova, così da garantire il decongestionamento del processo penale nella sua fase decisoria di primo grado, in relazione a reati di non elevato allarme sociale.

Spiegazione dell'art. 168 bis Codice Penale

Ulteriore causa di estinzione del reato è l'esito positivo della messa alla prova dell'imputato.

Invero, quest'ultimo può chiedere la sospensione del procedimento qualora si proceda per reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena detentiva che, da sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, non superi i quattro anni, nonché qualora si proceda per i reati elencati al comma 2 art. 550 c.p.p. vale a dire i reati per cui è prevista la citazione diretta a giudizio.

Durante il periodo di messa alla prova (non inferiore ai dieci giorni) l'imputato deve prestare un lavoro di pubblica utilità (tenendo comunque conto delle esigenze di studio, di lavoro, di famiglia e di salute).

La messa alla prova presuppone inoltre il risarcimento del danno (ove possibile) e l'eliminazione delle conseguenza dannose o pericolose del reato.

Il beneficio in oggetto non può comunque essere concesso più di una volta e non si applica ai delinquenti abituali, professionali o per tendenza (artt. 102, 103, 104, 105 e 108).

Relazione al D.Lgs. 150/2022

(Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150: "Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari")

1 
L’unico intervento necessario sul testo dell’art. 168 bis c.p. è limitato al rilievo espressamente attribuito alla proposta del pubblico ministero. L’art. 1, co. 22, lett. b) della legge n. 314/2021 delega il Governo a “prevedere che la richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato possa essere proposta anche dal pubblico ministero”.


La formulazione adottata nell’elaborazione del criterio di delega merita una riflessione preliminare. L’indicazione del legislatore delegante potrebbe dare adito a pensare che la richiesta di sospensione del procedimento possa promanare direttamente dal Pubblico Ministero.
Tuttavia, il criterio di delega deve necessariamente essere letto ed interpretato in modo sistematico, anche alla luce di alcune decisioni della Corte costituzionale. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 91 del 2018, ha escluso che l’istituto della messa alla prova si ponga in frizione con l’art. 27, co. 2 Cost. valorizzando proprio il ruolo che assume il consenso dell’imputato in relazione a tale modalità di definizione del procedimento alternativa al giudizio. La Corte, infatti, ha osservato che “se l’imputato ritiene di possedere elementi per l’affermazione della propria innocenza (…) egli ha a disposizione le garanzie del rito ordinario”.


In altri termini, l’eventuale “rinuncia ad avvalersi della facoltà di contestare l’accusa” non implica una “violazione del principio di presunzione d’innocenza, che continua a svolgere il suo ruolo fino a quando non sia irrevocabile la sentenza” (così Corte costituzionale, sentenza n. 91 del 2018, considerato in diritto n. 6, con esplicito richiamo alla precedente sentenza n. 313 del 1990, in materia di applicazione della pena su richiesta delle parti).


In tale linea interpretativa, pertanto, si ritiene che l’attuazione del criterio di delega – per non porsi in frizione con il dettato dell’art. 27, co. 2, della Costituzione – debba articolarsi su uno schema procedurale che – muovendo dalla proposta formulata dal pubblico ministero – valorizzi il consenso dell’imputato quale elemento indispensabile per disporre la sospensione del procedimento.

Massime relative all'art. 168 bis Codice Penale

Cass. pen. n. 5910/2023

In tema di sospensione del procedimento con messa alla prova, la prescrizione in ordine alla prestazione di condotte finalizzate all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato costituisce elemento autonomo ai fini dell'ammissione alla prova e del buon esito di essa, non surrogabile dallo svolgimento del lavoro di pubblica utilità.

Cass. pen. n. 14840/2022

L'istituto dell'ammissione alla prova di cui all'art. 168-bis cod. pen. non si applica con riferimento alla disciplina della responsabilità degli enti di cui al d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231.

Cass. pen. n. 8531/2022

In tema di riti speciali, la definizione del processo con sentenza di patteggiamento preclude all'imputato la possibilità di dedurre, con il ricorso per cassazione, il carattere ingiustificato del rigetto della richiesta di sospensione con messa alla prova, in quanto l'applicazione concordata della pena postula la rinuncia a far valere qualunque eccezione di nullità, anche assoluta, diversa da quelle attinenti alla richiesta di patteggiamento ed al consenso ad essa prestato.

Cass. pen. n. 481/2021

In tema di sospensione del procedimento con messa alla prova, è necessario il consenso dell'interessato per determinare una durata del lavoro di pubblica utilità superiore a quella individuata nel programma di trattamento elaborato d'intesa con l'ufficio esecuzione penale esterna e presentato dall'imputato.

Cass. pen. n. 31665/2021

Il riconoscimento della diversa qualificazione giuridica del fatto da parte del giudice del dibattimento non legittima l'imputato a proporre tardivamente la richiesta di messa alla prova, in quanto l'inesatta contestazione del reato non preclude l'accesso al rito speciale che può essere avanzata nel termine di cui all'art. 464, comma 2, cod. proc. pen. deducendo l'erronea qualificazione giuridica del fatto.

Cass. pen. n. 19673/2021

Il riconoscimento della diversa qualificazione giuridica del fatto in dibattimento non legittima l'imputato a proporre tardivamente la richiesta di messa alla prova, in quanto l'inesatta contestazione del reato non preclude l'accesso al rito speciale, giacché la messa alla prova ben può essere avanzata deducendosi l'erronea qualificazione giuridica del fatto.

Cass. pen. n. 5245/2020

In tema di messa alla prova, è inammissibile il ricorso per cassazione del pubblico ministero avverso la sentenza che dichiara l'estinzione del reato per esito positivo della prova, per motivi attinenti all'ammissibilità della richiesta di sospensione del processo con messa alla prova, stante la preclusione derivante dall'avvenuta decorrenza del termine entro il quale può essere proposta l'impugnazione avverso l'ordinanza ex art. 464-quater, commi 3 e 7, cod. proc. pen. (In motivazione, la Corte ha precisato che avverso la predetta sentenza possono, invece, essere dedotte, nei limiti del giudizio di legittimità, censure relative, alla fase successiva alla sospensione del procedimento, sia di natura processuale, che per "errores in iudicando").

Cass. pen. n. 30774/2020

In tema di riti speciali, la celebrazione del giudizio di primo grado nelle forme del rito abbreviato non preclude all'imputato la possibilità di dedurre, in sede di appello, il carattere ingiustificato del rigetto, da parte del giudice di primo grado, della richiesta di sospensione con messa alla prova.

Cass. pen. n. 780/2020

In tema di messa alla prova, lo sbarramento temporale di cui all'art. 464-bis, comma 2, cod. proc. pen. trova applicazione anche qualora, in sede di appello, sia intervenuta l'assoluzione da un reato ostativo all'applicazione dell'istituto, non avendo questa circostanza l'effetto di "rimettere in termini" il ricorrente in ordine alla richiesta di sospensione del procedimento. (In motivazione, la Suprema Corte ha evidenziato la diversità del caso in cui il giudice d'appello venga investito della decisione a seguito dell'impugnazione del diniego dell'istanza ritualmente presentata nei termini).

Cass. pen. n. 8158/2020

In tema di sospensione del processo per la messa alla prova dell'imputato, il giudice che rigetti l'istanza di sospensione sul presupposto dell'impossibilità di formulare una prognosi favorevole in ordine all'astensione dell'imputato dal commettere ulteriori reati non è tenuto a valutare anche il programma di trattamento presentato.

Cass. pen. n. 10787/2020

In tema di messa alla prova, quando, in sede di esame della richiesta di ammissione, il giudice abbia notizia di impedimenti di salute del richiedente che possano riverberarsi sul regolare e tempestivo inizio e svolgimento della prova, è tenuto a valutarli e, richiedendo approfondimenti ai servizi sociali o agli altri enti competenti, a predisporre integrazioni o modifiche al programma per renderlo compatibile con le necessità dell'imputato. (Nella specie, la Corte ha annullato con rinvio la sentenza che aveva confermato il provvedimento di diniego di ammissione alla messa alla prova di un soggetto ricoverato presso una comunità terapeutica in precarie condizioni di salute, senza che fosse verificata la possibilità di modifica del programma di trattamento per adeguarlo alle esigenze di cura del richiedente).

Cass. pen. n. 5093/2020

È inammissibile il ricorso in cassazione del pubblico ministero contro la sentenza che dichiari l'estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova, ai sensi dell'art. 464-septies, cod. proc. pen., quando denunci vizi afferenti il provvedimento di sospensione del processo, di cui all'art. 464-quater cod. proc pen, che avrebbero potuto essere fatti valere contro quest'ultimo. (Fattispecie in cui il procuratore generale aveva dedotto una violazione di legge per l'erroneo calcolo della durata del lavoro di pubblica utilità, riferita al provvedimento di sospensione del processo).

Cass. pen. n. 44646/2019

In tema di messa alla prova, il giudice deve valutare l'adeguatezza della durata del lavoro di pubblica utilità stabilita nel programma trattamentale alla luce dei canoni di cui all'art. 133 cod. pen., tenendo conto delle esigenze lavorative e familiari dell'imputato, non essendo legittima la determinazione della durata applicando il canone di equipollenza tra un giorno di lavoro sostitutivo e due ore lavorative prevista dall'art. 54 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato l'ordinanza con la quale il giudice, a fronte della previsione contenuta nel programma trattamentale che indicava lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità per sei ore settimanali concentrate nella giornata del venerdì, aveva autonomamente determinato la durata della prestazione in 180 giorni che, ragguagliati secondo il parametro dell'art. 54 d.lgs. n. 274 del 2000, comportavano lo svolgimento di 360 ore di lavoro, in tal modo imponendo una prestazione ben superiore a quella indicata dall'UEPE).

Cass. pen. n. 33277/2017

In tema di sospensione del procedimento con messa alla prova, è illegittimo il capo della sentenza che, dichiarando l'estinzione del reato ai sensi dell'art. 464-septies cod. proc. pen., condanni l'imputato al risarcimento dei danni e alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla parte civile, atteso che il risarcimento della vittima, unitamente alla eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, costituisce un presupposto imprescindibile dell'istituto; ne consegue che, qualora le prescrizioni imposte dal giudice ai sensi dell'art. 464-quinquies cod. proc. pen. non rispondano alle pretese della parte civile, quest'ultima potrà tutelarsi nell'ambito di un autonomo giudizio civile, senza subire alcun effetto pregiudizievole dalla sentenza di proscioglimento che, non essendo fondata su elementi di prova, non è idonea ad esprimere un compiuto accertamento sul merito dell'accusa e sulla responsabilità.

Cass. pen. n. 36272/2016

Ai fini dell'individuazione dei reati ai quali è astrattamente applicabile la disciplina dell'istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova, il richiamo contenuto all'art. 168-bis cod. pen. alla pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni va riferito alla pena massima prevista per la fattispecie-base, non assumendo a tal fine alcun rilievo le circostanze aggravanti, comprese quelle ad effetto speciale e quelle per cui la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato.

Cass. pen. n. 33216/2016

L'ordinanza di rigetto della richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova non è immediatamente impugnabile, ma è appellabile unitamente alla sentenza di primo grado, ai sensi dell'art. 586 cod. proc. pen., in quanto l'art. 464-quater, comma settimo, cod. proc. pen., nel prevedere il ricorso per cassazione, si riferisce unicamente al provvedimento con cui il giudice, in accoglimento della richiesta dell'imputato, abbia disposto la sospensione del procedimento con la messa alla prova.

Cass. pen. n. 4171/2016

In tema di richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova, nel corso delle indagini preliminari non è impugnabile il provvedimento con cui, a seguito del parere contrario del P.M., il G.I.P. rigetti l'istanza dell'indagato ma, una volta esercitata l'azione penale, la domanda potrà essere rinnovata davanti al giudice del dibattimento.

Cass. pen. n. 46795/2015

In tema di sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato, quando si procede per reati diversi da quelli nominativamente individuati per effetto del combinato disposto dagli artt. 168 bis, primo comma, cod. pen., e 550, comma secondo, cod. proc. pen., il limite edittale, al cui superamento consegue l'inapplicabilità dell'istituto, si determina tenendo conto delle aggravanti per le quali la legge prevede una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale. (In motivazione, la Corte ha precisato che tale criterio risponde ad una interpretazione sistematica che rispetta la "voluntas legis" - desumibile dal rinvio operato dall'art. 168 bis, comma primo, cod. pen. all'art.550, comma secondo, cod.proc.pen. - di rendere applicabile la messa alla prova a tutti quei reati per i quali si procede con citazione diretta a giudizio dinanzi al giudice in composizione monocratica).

Cass. pen. n. 45338/2015

In tema di sospensione del procedimento con messa alla prova, qualora la richiesta formulata nel corso dell'udienza preliminare venga rigettata dal g.u.p., l'imputato può impugnare la decisione con ricorso per cassazione ovvero può riproporre la richiesta nel giudizio, prima dell'apertura del dibattimento, essendogli invece preclusa la facoltà di reiterare la richiesta prima della conclusione dell'udienza preliminare. (Nella specie, la nuova richiesta di sospensione era stata presentata al G.u.p. subentrato a quello astenutosi dopo aver rigettato la prima istanza).

Cass. pen. n. 36687/2015

In tema di sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato, quando si procede per reati diversi da quelli nominativamente individuati per effetto del combinato disposto dagli artt. 168 bis, primo comma, c.p., e 550, comma secondo, c.p.p., il limite edittale, al cui superamento consegue l'inapplicabilità dell'istituto, si determina tenendo conto delle aggravanti per le quali la legge prevede una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale. (In motivazione, la Corte ha precisato che tale criterio risponde ad una interpretazione sistematica che rispetta la "voluntas legis" - desumibile dal rinvio operato dall'art. 168 bis, comma primo, c.p. all'art. 550, comma secondo, c.p.p. - di rendere applicabile la messa alla prova a tutti quei reati per i quali si procede con citazione diretta a giudizio dinanzi al giudice in composizione monocratica).

Cass. pen. n. 33461/2015

In tema di sospensione con messa alla prova, ai fini dell'individuazione dei reati attratti dalla disciplina della "probation" di cui agli artt. 168 bis e seguenti cod. pen. in ragione del mero riferimento edittale, deve guardarsi unicamente alla pena massima prevista per la fattispecie base, prescindendo dal rilievo che nel caso concreto potrebbe assumere la presenza della contestazione di qualsivoglia aggravante, comprese quelle ad effetto speciale. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio il provvedimento impugnato che aveva rigettato la richiesta ex art. 168 bis cod. pen. in riferimento ai reati di cui agli artt. 640 e 646 cod. pen., ritenendo ostativa la presenza di due aggravanti).

Cass. pen. n. 32787/2015

In tema di sospensione con messa alla prova, ai fini dell'individuazione dei reati per i quali essa è ammessa ai sensi degli artt. 168 bis e seguenti cod. pen., occorre avere riguardo esclusivamente alla pena massima prevista per la fattispecie base, prescindendo dalla contestazione nel caso concreto di circostanze aggravanti, ivi comprese quelle ad effetto speciale. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio il provvedimento adottato dal giudice dell'udienza preliminare che aveva rigettato la richiesta ex art. 168 bis cod. pen. in riferimento al reato di cui all'art. 73, comma quinto, d.P.R. n. 309 del 1990, aggravato ex art. 80 del medesimo D.P.R.).

Cass. pen. n. 25566/2015

L'ordinanza con la quale il giudice del dibattimento rigetta l'istanza di sospensione del processo per la messa alla prova dell'imputato è impugnabile, ai sensi dell'art. 586 c.p.p., solo unitamente alla sentenza. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'impugnazione diretta prevista dal settimo comma dell'art. 464 quater c.p.p. ha ad oggetto esclusivamente il provvedimento con il quale, in accoglimento dell'istanza dell'imputato, il giudice abbia disposto la sospensione del procedimento con messa alla prova).

Cass. pen. n. 5656/2015

L'ordinanza con la quale il giudice del dibattimento rigetta l'istanza di sospensione del processo per la messa alla prova dell'imputato, ai sensi dell'art. 168 bis cod. pen., non è impugnabile in via autonoma, ma solo congiuntamente alla sentenza che definisce il giudizio.

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Anonimo chiede
lunedì 01/01/2018 - Lombardia
“Oggetto: durata del lavoro di pubblica utilità per sospensione del procedimento e messa alla prova per i soggetti “imputati” non condannati*.

Caso in esame = imputato con scelta del procedimento speciale alternativo al giudizio ordinario
di messa alla prova già delibato dal giudice in attesa di programma da parte dell’UEPE quindi già ammesso al rito.
*caratteristiche differenti rispetto al 186 c9/2 c.d.s. che prevede sanzioni sostitutive della pena in determinata dalla legge in misura fissa, nel nostro caso non essendoci condanna non ci sarà pena cui far riferimento.

Si chiede:

a) quale criterio e come farà il giudice a stabilire i giorni di durata dei lavori di pubblica utilità previsti nella durata minima di 10 giorni dal 168 bis c.p.
b) lo stesso 168 bis c.p. fissa il massimo di 8 ore al giorno, con quale criterio e/o discrezionalità si possono o devono determinare le ore minime e chi lo deve fare? L’UEPE o il giudice? Si deve coinvolgere l’imputato o sono determinate in modo autonomo?
c) se al punto b) si pone in atto il potere discrezionale, deve essere obbligatoriamente motivato? Si può ricorrere? In che modo?
d) le linee guida che taluni Tribunali hanno prodotto in che modo possono essere motivatamente disattese dal momento che introducono il concetto di adeguare la durata in relazione alla pena edittale astrattamente prevista dal legislatore dal momento che la legge non lo prevede ma privilegia il programma UEPE, modulabile e/o modificabile in corso di prova a differenza del rigido criterio quantificativo adottato per gli istituti che hanno funzione sostitutiva della pena?
e) in subordine se pur contrario al principio si equivalenza del tempo alla durata della pena è possibile per analogia applicare l’art. 54 co 5 del Dlgs 274 del 28/8/2000, due ore = un giorno di lavoro? Oppure ….Iura non in singulas personas, sed generaliter constituuntur.
f) oppure……? In sintesi riepilogando se pur la legge parrebbe non le determini, si chiede il criterio di come decidere circa le ore e i giorni di durata del lavoro di pubblica utilità.

Consulenza legale i 04/01/2018
Con la Legge n. 67 del 28 aprile 2014 il legislatore ha introdotto anche nel processo penale ordinario l’istituto della messa alla prova, in precedenza previsto soltanto per il procedimento penale minorile.

Il Giudice sospende quindi il procedimento penale, ammette il richiedente alla prova, che potrà avere una durata massima di due anni, e affida l’imputato ai servizi sociali.

Al termine del periodo di prova, sarà fissata una nuova udienza nella quale il Giudice verificherà, sulla base della relazione dell’UEPE, se il richiedente ha svolto positivamente la prova.

In tale caso, il Giudice dichiara estinto il reato e non vi è altra conseguenza penale.

In caso di esito negativo (art. art. 464 del c.p.p. septies, comma 2, c.p.p.), il processo penale riprenderà il suo corso.

Circa le differenze con i lavori di pubblica utilità previsti dall’art. 54 D.lgs. 74/2000, si rileva innanzitutto la diversa ratio dell’istituto della messa alla prova, che ha scopo principalmente deflattivo.
Inoltre la messa alla prova, ha come obiettivo adattare il programma (peraltro modificabile in corso di prova) al caso concreto e in particolare modo all’imputato.
La durata dei lavori di pubblica utilità, ex art. 54, d.lgs 274/2000, (che ha una funzione sostitutiva della pena) invece è determinata in base a un rigido criterio predeterminato, come correttamente indicato nel quesito stesso (due ore di lavoro equivalgono a un giorno di lavoro di pubblica utilità).

Nonostante il legislatore abbia adottato lo stesso nome, il lavoro di pubblica utilità previsto dall’istituto della messa alla prova, come introdotto dalla Legge 67/2014, ha quindi caratteristiche differenti rispetto, ad esempio, al lavoro di pubblica utilità previsto sia dall’art. 54 d.lgs. cit. sia dall’art. 186, comma 9-bis, decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285.

La principale differenza è che in caso di interruzione dei lavori di pubblica ex art. 54 D.lgs. 74/2000, l’art. 186, comma 9-bis prevede il ragguaglio sostitutivo della pena, vale a dire che dalla pena in concreto irrogata verranno detratti un tot di giorni corrispondenti alle ore di lavoro socialmente utile effettivamente svolto.

Tale ragguaglio non è previsto in caso di revoca dell’ordinanza di ammissione alla messa alla prova.

La diversità sopra descritta si rivela anche nella durata dei due istituti; la messa alla prova, infatti, prevede lo svolgimento di un’attività non retribuita e di utilità pubblica per un periodo, fissato solo nel minimo, comunque non inferiore a 10 giorni (ed un massimo di 8 ore giornaliere) secondo un programma elaborato d’intesa con l’ufficio penale esecuzione esterna (Uepe) previa indagine socio-familiare (nel programma sono indicate anche le prescrizioni comportamentali e gli impegni risarcitorio e/o riparatori assunti dall’imputato).

Analoga discrezionalità riguarda anche la durata dei lavori socialmente utili.

Come sopra ricordato, nel caso del lavoro di pubblica utilità in sostituzione di una sanzione detentiva (art. 186, comma 9-bis cit. e 54 cit.) la pena sostitutiva è determinata dalla legge. Nel caso, invece, del lavoro di pubblica utilità per sospensione del procedimento e messa alla prova il giudice decide in primo luogo e secondo le modalità indicate dall’art. 133 c.p. se ricorrono le condizioni di ammissione al beneficio, e successivamente, laddove svolga positivamente tale prognosi, ne fissa la durata e ne modula il programma, che contempla anche il lavoro di pubblica utilità.

Delineata in tal modo la diversità dei due istituti, è possibile rispondere alle domande offerte dal quesito.

1) Il giudice ha, per cosi dire, l’ultima parola in materia e decide la durata della messa alla prova e dei lavori socialmente utili, dopo aver esaminato il programma stilato dall’Uepe insieme all’imputato, in base ai criteri stabiliti dall’art. 133 del c.p.
Il comma secondo dell’art. 168 bis del c.p. fornisce comunque delle indicazioni circa il contenuto della messa alla prova: “comporta la prestazione di condotte volte all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato, nonché, ove possibile, il risarcimento del danno dallo stesso cagionato. Comporta altresì l'affidamento dell'imputato al servizio sociale, per lo svolgimento di un programma che può implicare, tra l'altro, attività di volontariato di rilievo sociale, ovvero l'osservanza di prescrizioni relative ai rapporti con il servizio sociale o con una struttura sanitaria, alla dimora, alla libertà di movimento, al divieto di frequentare determinati locali”.

2) la durata della messa alla prova e dei lavori di pubblica utilità è oggetto di un accordo tra l’Uepe e l’imputato. Tale accordo, come sopra descritto, dovrà essere avvallato dal Giudice che lo può anche modificare. L’art. 168 bis del c.p. stabilisce comunque che il lavoro socialmente utile è svolto “con modalità che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dell'imputato”.

3) Circa il tema dell’impugnabilità dell’ordinanza del Giudice si osserva innanzitutto che data la novità dell’istituto (e la scarna cornice legislativa) la Giurisprudenza sta ancora delineando i precisi confini di questo istituto.

Ad esempio circa l’ordinanza di rigetto, le Sezioni Unite (sentenza n. 33216 del 29 luglio 2016) hanno ritenuto non immediatamente impugnabile l’ordinanza di rigetto resa in fase di udienza preliminare in quanto la richiesta può essere riproposta nel giudizio, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, e impugnabile solo congiuntamente alla sentenza di egual contenuto resa in fase dibattimentale.

Circa la possibilità di impugnare l’ordinanza di ammissione, si osserva che, in base all’art. 568 del c.p.p. vige il principio generale secondo il quale può presentare impugnazione solo la parte che ha interesse. Nel caso in cui il soggetto, dopo l’ammissione alla prova, la svolga positivamente, non sussisterebbe l’interesse ad impugnare.

Viceversa, vi sarebbe interesse ad impugnare laddove il Giudice non conceda la messa alla prova.

4) 5) e 6) Per tutti i motivi sopra esposti, il legislatore non ha stabilito criteri precisi circa la durata della messa alla prova e dei relativi lavori di pubblica utilità.

Alcuni tribunali hanno deciso di dotarsi di linea guida per fornire indicazioni ai soggetti coinvolti.

La possibilità di disattendere tali linee guida potrebbe basarsi sulle “esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dell'imputato” che, come sopra ricordato, devono essere rispettate nell’elaborazione del programma.

Anonimo chiede
sabato 08/04/2017 - Basilicata
“Un soggetto maggiorenne è imputato del reato di cui art. 639 comma 1 e 2 c.p. con l'aggravante di aver commesso il fatto su mezzo di trasporto (autobus privato esposto alla pubblica fede) . La parte offesa ha ritirato dopo pochi giorni la querela perchè immediatamente risarcita, ma il Tribunale ha proceduto d'Ufficio emettendo decreto penale di condanna al quale l'imputato può fare opposizione e richiedere la messa alla prova ai sensi dell'art. 464 bis CPP.
DOMANDA : può l'imputato chiedere la messa alla prova sopraccitata se durante la minore età ( tribunale minorile) egli ha usufruito di una messa alla prova per un reato diverso e che visti gli artt.425 c.p.p. e 29 D.P.R. n. 448/88 la sentenza ha dichiarato non luogo a procedere per essere il reato estinto per esito positivo della prova?”
Consulenza legale i 10/04/2017
La messa alla prova per i maggiorenni è stato introdotto dalla Legge 67/2014 e nonostante sia ispirato all'omonimo istituto previsto per i minorenni, ha finalità diverse.
Mentre infatti il D.P.R. 448/1988 (che disciplina il processo minorile) ha previsto tale istituto per evitare che il minore entri nel circuito giudiziario, la L. 67/2014 aveva quali finalità:
- deflazionare il carico giudiziario;
- creare una misura alternativa al carcere.

Per questo motivo, trattandosi di due istituti sostanzialmente diversi, l’aver usufruito della messa alla prova da minorenni non è causa ostativa alla concessione dell’istituto previsto dalla L. 67/2014.

E’ bene però osservare che il giudice, ai sensi dell’art. art. 168 bis del c.p. sospende il processo ed affida l’imputato all’Uepe per lo svolgimento della messa alla prova solo se ritiene che lo stesso si asterrà in futuro dal commettere altri reati.

In sintesi, il Giudice, esercitando un potere discrezionale, concede la messa alla prova, sotto il profilo soggettivo:
- se le modalità assicurano la riparazione dei danni derivanti dal delitto;
- se la pericolosità soggettiva dell’imputato (valutata secondo i criteri dell’art. 133 in tema di quantificazione della pena) sia effettivamente compatibile con gli ampi margini di libertà previsti dalla messa alla prova;
- non può essere concessa ai delinquenti qualificati per legge (abituali, professionali e per tendenza);
- non può essere richiesta più di una volta.

Per quanto attiene, invece, ai requisiti oggettivi occorre che si tratti di procedimenti per reati puniti con la sola pena pecuniaria o con la pena detentiva non superiore nel massimo a quattro anni ovvero per i delitti indicati dall’art.550 comma secondo, per i quali è prevista la citazione diretta a giudizio.