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Articolo 138 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Pena e custodia cautelare per reati commessi all'estero

Dispositivo dell'art. 138 Codice Penale

Quando il giudizio seguito all'estero è rinnovato nello Stato [11], la pena scontata all'estero è sempre computata, tenendo conto della specie di essa; e, se vi è stata all'estero custodia cautelare, si applicano le disposizioni dell'articolo precedente(1).

Note

(1) Non è pacifico se ai fini del calcolo de limiti massimi di custodia cautelare, deve essere computata anche la custodia cautelare all'estero, per finalità di estradizione. La dottrina maggioritaria propende per questa soluzione.

Ratio Legis

La ratio di tale disposizione si ravvisa nell'esigenza di non aggravare ulteriormente la pena già inflitta e parzialmente già scontata all'estero.

Spiegazione dell'art. 138 Codice Penale

Per evidenti ragioni di giustizia sostanziale e per rispettare il principio di uguaglianza di cui all'art. 3, la pena detentiva scontata all'estero si detrae dall'ammontare della pena detentiva comminata in Italia in seguito a rinnovazione del giudizio (art. 11). Quanto detto vale anche per le pene pecuniarie eventualmente comminate all'estero.

Allo stesso modo, in coerenza con quanto disposto dall'articolo precedente (art. 137 del c.p.), il periodo di custodia cautelare in carcere subito prima della sentenza divenuta irrevocabile si detrae dall'ammontare della pena complessiva, data la medesima natura di privazione della libertà personale.

Massime relative all'art. 138 Codice Penale

Cass. pen. n. 8156/2023

In tema di fungibilità della pena, la pena scontata in uno Stato straniero deve essere computata in quella da espiarsi in Italia solo ove relativa a un fatto-reato per il quale si sia proceduto anche in Italia e nei limiti della medesima quantità di pena qui inflitta.

Cass. pen. n. 22257/2020

In tema di estradizione verso l'estero, costituisce motivo ostativo alla consegna per l'esecuzione della condanna l'avvenuta integrale espiazione della pena in Italia, in forma di custodia cautelare nell'ambito della relativa procedura estradizionale, atteso che lo scomputo del presofferto dalla pena da espiare costituisce principio fondamentale dell'ordinamento giuridico ex artt. 137 e 138 cod. pen. e diritto fondamentale della persona.

Cass. pen. n. 50376/2019

In tema di fungibilità della pena, la detenzione patita in uno Stato straniero può essere computata nella pena da espiare solo se relativa ad un fatto-reato per cui si è proceduto in Italia.

Cass. pen. n. 6734/2014

Al fine di determinare la pena residua da espiare, qualora la condanna in Italia sia avvenuta per più reati in continuazione, la detenzione patita all'estero per un fatto identico ad uno dei suddetti reati, può essere presa in considerazione solo per esso e non anche per gli altri, in quanto l'istituto della continuazione mira a mitigare l'entità della pena complessivamente inflitta in relazione a violazioni costituenti espressione di un medesimo disegno criminoso, ma non sopprime la loro autonomia fenomenologica.

Cass. pen. n. 31943/2008

Al fine di determinare la pena da espiare, la custodia cautelare sofferta all'estero può essere computata solo se riferita al medesimo fatto per cui vi è stata condanna in Italia. Ne consegue che, qualora la condanna in Italia sia avvenuta per più reati in continuazione, la detenzione patita all'estero per un fatto identico a uno dei reati ritenuti dal giudice italiano avvinti da tale vincolo può essere presa in considerazione solo per esso e non anche per gli altri, in quanto l'istituto della continuazione mira a mitigare l'entità della pena complessivamente inflitta in relazione a violazioni costituenti espressione di un identico disegno criminoso, ma non sopprime la loro autonomia fenomenologica. (Fattispecie nella quale il ricorrente era stato detenuto in Francia dal 9 maggio 2004 al 30 marzo 2006, data dell'arresto a fini estradizionali, per un fatto coincidente con una soltanto delle plurime violazioni contestategli dal giudice italiano e per cui era poi intervenuta l'estradizione ).

Cass. pen. n. 759/1999

Ai fini della determinazione della pena da eseguire in Italia, la carcerazione subita all'estero senza titolo è computabile solo se sofferta in conseguenza di una domanda di estradizione o nel caso di rinnovazione del giudizio in Italia per il reato che ha dato luogo a carcerazione all'estero.

Cass. pen. n. 1152/1981

, Cass. pen., , sez. I, , 30 luglio 2008, n. 31943, , (c.c. 4 luglio 2008) , Pellegrini. [RV240682]
Accanto al ne bis in idem processuale, che si sostanzia nel principio della forza preclusiva del giudicato, si pone quello del ne bis in idem sostanziale inteso come divieto di punire due volte il medesimo fatto-reato che trova rilievo con riferimento ai giudicanti stranieri nell'art. 138 c.p. Tale disposizione, peraltro, pur recando la rubrica «pena e carcerazione preventiva per reati commessi all'estero» deve essere ritenuta, stante la sua formulazione generica e non ostandovi ostacoli di ordine razionale riferibile non solo alla pena vera e propria, ma altresì alle ipotesi di misure alternative cui il condannato sia stato eventualmente sottoposto all'estero e che possono essere considerate equivalenti a quelle che nell'ordinamento italiano hanno, o possono essere ritenute aventi, la medesima valenza dell'espiazione di pena. Pertanto nel computo della pena detentiva da infliggere il giudice italiano deve, in caso di nuovo giudizio per reato commesso all'estero, tenere conto anche delle misure alternative della pena detentiva, equivalenti a quelle considerate dall'ordinamento italiano come aventi gli stessi effetti dell'espiazione di pena, cui il soggetto sia stato già sottoposto all'estero e per il periodo correlativo.

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