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Articolo 128 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Termine per la richiesta di procedimento

Dispositivo dell'art. 128 Codice Penale

Quando la punibilità di un reato dipende dalla richiesta dell'Autorità [8-11, 313], la richiesta [c.p.p. 342] non può essere più proposta, decorsi tre mesi dal giorno in cui l'Autorità ha avuto notizia del fatto che costituisce il reato(1).

Quando la punibilità di un reato commesso all'estero dipende dalla presenza del colpevole nel territorio dello Stato [4], la richiesta non può essere più proposta, decorsi tre anni dal giorno in cui il colpevole si trova nel territorio dello Stato(2).

Note

(1) La norma in esame prevede due differenti ipotesi con altrettanti diversi termini di decadenza. Nello specifico il primo comma riguarda in generale ogni altro reato perseguibile a richiesta del ministro di giustizia (entro cui non rientrano però le ipotesi di cui al secondo comma) e come ogni altra condizione di procedibilità è previsto un termine di decadenza di tre mesi dalla conoscenza del fatto criminoso.
(2) Il secondo comma riguarda esplicitamente i reati sia comuni che politici commessi all'estero, per la cui punibilità si rende necessaria la presenza del colpevole nel territorio dello Stato (art. 9 e 10). In tali ipotesi il termine per poter presentare la richiesta è molto più lungo, ovvero pari a tre anni, da computarsi non dal momento in cui si è avuta conoscenza della notizia criminis, ma da quando il colpevole è presente nel territorio italiano.

Ratio Legis

La diversa procedibilità prevista per i reati di cui al secondo comma della norma in esame si spiega in ragione della particolare natura di questi, caratterizzati dal fatto di essere stati commessi all'estero.

Spiegazione dell'art. 128 Codice Penale

Nei casi in cui sia stato commesso un delitto politico all'estero (art. nart. 8 del c.p.), un delitto comune del cittadino all'estero (art. 9) o un delitto comune dello straniero all'estero (art. 10) e sia necessaria la richiesta del Ministro della Giustizia come condizione di procedibilità, essa è sottoposta al medesimo termine di presentazione per la querela, ovvero tre mesi dalla notizia del fatto che costituisce reato.

Nel caso in cui per la punibilità del reato sia necessaria la presenza del colpevole nel territorio statale, come ad es. nell'art. 10, il termine di cui sopra è invece aumentato a tre anni, e non dalla notizia del fatto costituente reato, ma dall'accertamento della presenza del colpevole all'interno dello Stato.

Massime relative all'art. 128 Codice Penale

Cass. pen. n. 3375/2003

In tema di richiesta di procedimento, il termine di tre mesi dalla notizia del fatto, previsto dall'art. 128, primo comma, c.p. per la proposizione della richiesta di procedimento, non è applicabile ai reati per la cui punibilità è necessaria la presenza del colpevole nel territorio dello Stato; per questi reati, invece, è applicabile il secondo comma della stessa norma, che prevede il distinto ed autonomo termine, completamente sganciato dalla notizia del fatto, di tre anni a decorrere dall'inizio di detta presenza.

Cass. pen. n. 3624/1995

In tema di istanza di punizione per delitto in danno di un cittadino, commesso all'estero da persona, che successivamente si accerta essere straniera e non cittadina italiana, essendo la parte offesa — o chi per essa — interessata a proporre l'istanza solo dal momento in cui venga a conoscenza che l'imputato sia straniero, nel caso in cui il reato abbia, con la frode, determinato una apparente situazione di cittadinanza italiana, il termine di cui agli artt. 128 comma 2 e 130 c.p. decorre dalla data in cui il soggetto interessato sia venuto a conoscenza che, in realtà, trattasi di uno straniero.

In tema di richiesta di procedimento, mentre il primo comma dell'art. 128 c.p. fa decorrere il termine trimestrale di decadenza, per l'inoltro della richiesta di procedimento, dalla «notizia del fatto che costituisce reato», il diverso termine, di cui al secondo comma, decorre dal «giorno in cui il colpevole si trova nel territorio dello Stato», senza, dunque, alcun riferimento alla notitia criminis. Trattasi di scelta legislativa insindacabile, in quanto ispirata a criteri di ragionevolezza, stante la ben maggiore durata del termine di cui al secondo comma, rispetto a quella stabilita, invece, dal primo comma dell'art. 128 c.p.

Cass. pen. n. 4144/1993

In tema di perseguibilità di reati commessi all'estero, i due diversi e distinti termini stabiliti dall'art. 128 c.p. per la richiesta di procedimento (ed applicabili anche per la proposizione della «istanza», atteso il rinvio contenuto nell'art. 130 c.p.) non si sovrappongono poiché distinte e differenziate sono le ipotesi contemplate. Il primo comma di tale articolo, infatti, regola, in genere, il termine della richiesta per un reato che la preveda per la «punibilità» — secondo l'espressione della legge — (tre mesi dal momento in cui il Ministro della giustizia ha avuto notizia del reato). Il secondo comma, invece, regola la specifica ipotesi del reato commesso all'estero che prevede per la sua «punibilità» la richiesta entro tre anni dal giorno in cui il colpevole si trova nel territorio dello Stato; termine, questo, non collegato alla conoscenza della notitia criminis.

Cass. pen. n. 9093/1990

Il termine di tre mesi «dalla notizia del fatto», previsto dall'art. 128, primo comma, c.p., per la richiesta di procedimento, non è riferibile ai casi in cui trattandosi di reati commessi all'estero, sia necessaria anche la presenza del colpevole nel territorio dello Stato. In tale ipotesi il termine per proporre la richiesta è di tre anni dal giorno della presenza del reo nel territorio italiano, pure quando la notizia del reato sia pervenuta all'autorità da oltre tre mesi.

Cass. pen. n. 1253/1982

Il termine di tre mesi entro cui il Ministro di grazia e giustizia può chiedere la punizione dei reati perseguibili a sua richiesta decorre dal momento in cui il Ministro ha avuto notizia del reato.

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