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Articolo 125 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Querela del minore o inabilitato nel caso di rinuncia del rappresentante

Dispositivo dell'art. 125 Codice Penale

La rinuncia alla facoltà di esercitare il diritto di querela, fatta dal genitore o dal tutore o dal curatore(1), non priva il minore, che ha compiuto gli anni quattordici, o l'inabilitato, del diritto di proporre querela.

Note

(1) Si ricordi che l'art. 121 del c.p. prevede che il giudice per le indagini preliminari possa nominare un curatore speciale, qualora il pubblico ministero ne faccia richiesta e il minore non sia rappresentato o sussista un conflitto di interessi del rappresentante, con la facoltà di esercitare il diritto di querela in luogo del soggetto sottoposto alla curatela speciale.

Ratio Legis

La norma si prefigge qui di tutelare i cosiddetti soggetti deboli, ma comunque dotati di una parziale capacità, ovvero gli inabilitati e i minori con più di quattordici anni, predisponendo la possibilità di presentare querela anche quando i loro rappresentanti vi abbiano rinunciato.

Spiegazione dell'art. 125 Codice Penale

Specularmente a quanto previsto dall'art. 121, la rinuncia al diritto di querela (art. 124) fatta dal genitore, dal tutore o dal curatore, non priva il minore ultraquattordicenne o l'inabilitato del diritto di proporre la querela.

Appare qui chiaro che gli interessi del minore o dell'inabilitato all'esercizio dell'azione panale sono considerati prevalenti rispetto a quelli di chi ne esercita la rappresentanza.

Massime relative all'art. 125 Codice Penale

Cass. pen. n. 327/1970

L'istituto della curatela speciale, previsto dall'art. 121 c.p., intende conseguire la finalitą di assegnare al minore, per quanto attiene all'esercizio del diritto di querela, persona che prenda il posto del rappresentante legale nei casi in cui il minore ne sia privo, oppure il rappresentante sia impedito, o si trovi in conflitto di interessi con il minore. Ricorrendo taluna di dette ipotesi, sono riservate al curatore speciale le medesime facoltą che l'art. 120, comma secondo e terzo, c.p., attribuisce al genitore o al tutore, compresa quella di proporre querela nonostante ogni contraria dichiarazione (espressa o tacita) del minore che abbia compiuto gli anni quattordici. Tuttavia la nomina del curatore speciale non importa, per questo ultimo, lo specifico obbligo di proporre querela, ma implica soltanto l'assunzione della rappresentanza del minore con il potere di fare uso delle facoltą inerenti all'esercizio di tale diritto. Con che resta salva anche la facoltą del minore che abbia compiuto gli anni quattordici, di esercitare personalmente il diritto di querela, ove il curatore speciale vi abbia rinunciato (art. 125 c.p.).

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