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Articolo 122 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Querela di uno fra più offesi

Dispositivo dell'art. 122 Codice Penale

Il reato commesso in danno di più persone è punibile anche se la querela è proposta da una soltanto di esse(1).

Note

(1) In merito la giurisprudenza di legittimità ha però puntualizzato che è necessario porre una distinzione in tali casi. La disposizione in esame riguarderebbe infatti solo le ipotesi di unicità dell'illecito penale, ovvero i casi in cui più persone subiscono la lesione del bene giuridico protetto, si pensi ad esempio al proprietario e al possessore nel caso di appropriazione indebita di cui all'art. 646 del c.p.. Rimarrebbero esclusi, invece, i casi in cui, a fronte di una pluralità di soggetti passivi, la procedibilità di ciascun reato è condizionata alla querela della rispettiva persona offesa.

Spiegazione dell'art. 122 Codice Penale

La querela (art. 120) è valida, ai fini della procedibilità dell'azione penale, anche se presentata solo da una delle persone offesa dal reato.

Dato l'interesse preminente cui è sottesa, sarebbe irrazionale condizionarne la validità alla manifestazione di consenso da parte di tutte le vittime, sia per evidenti problemi di praticità, che per l'ovvia considerazione che il diritto di querela è un diritto personalissimo.

Tale principio non è però applicabile nei casi in cui una sola azione comporti più lesioni della stessa disposizione penale, ledendo distinti soggetti, dato che qui trattasi di concorso formale (v. art. 71) di reati in danno di più persone in cui la considerazione unitaria dell'azione è preordinata solamente ad un più benevolo regime sanzionatorio che tuttavia non incide sull'autonomia dei singoli reati. In tal caso, quindi, la procedibilità di ciascun reato è condizionata alla querela della rispettiva persona offesa.

Massime relative all'art. 122 Codice Penale

Cass. pen. n. 57027/2018

In tema di querela, la disposizione di cui all'art. 122 cod. pen. - per la quale il reato commesso in danno di più persone è punibile anche se la querela è proposta da una soltanto di esse - non è applicabile nell'ipotesi in cui una sola azione comporti più violazioni della stessa disposizione penale, ledendo distinti soggetti, in quanto tale situazione integra un concorso formale di reati in danno di più persone, in cui la "reductio ad unum" è preordinata solo ad un più benevolo regime sanzionatorio che non incide sulla autonomia dei singoli reati, di guisa che, in tal caso, la procedibilità di ciascun reato è condizionata alla querela della rispettiva persona offesa.

Cass. pen. n. 50725/2016

In tema di legittimazione alla proposizione della querela, dovendosi ritenere “persona offesa” chiunque abbia subito la lesione dell'interesse protetto dalla norma penale, detta legittimazione va riconosciuta, con riguardo al reato di truffa, anche in capo al soggetto che, pur non rivestendo la formale qualifica di titolare dell'impresa commerciale in danno della quale il reato era stato commesso (spettando, nella specie, detta qualifica alla di lui moglie), abbia tuttavia personalmente trattato l'affare dal quale il danno era derivato.

Cass. pen. n. 2712/2006

In tema di indivisibilità della querela sotto il profilo attivo, la previsione di cui all'art. 122 c.p. — per la quale il reato commesso in danno di più persone è punibile anche se la querela è proposta da una soltanto di esse — non è applicabile nell'ipotesi in cui una sola azione comporti più lesioni della stessa disposizione penale, ledendo distinti soggetti in quanto, tale situazione integra un concorso formale di reati in danno di più persone in cui la reductio ad unum e cioè la rappresentazione unitaria è preordinata solo ad un più benevolo regime sanzionatorio che non incide sulla autonomia dei singoli reati, di guisa che, in tal caso, la procedibilità di ciascun reato è condizionata alla querela della rispettiva persona offesa.

Cass. pen. n. 7080/1984

Il concetto di reato unico richiamato dall'art. 122 c.p., concerne esclusivamente quel reato che, pur se produttivo di conseguenze pregiudizievoli per una pluralità di persone, si realizzi attraverso un unico illecito penale al quale è correlata un'unica sanzione. Non rientra pertanto, agli effetti dell'art. 122 c.p., nella nozione di reato unico commesso in danno di più persone l'ipotesi di azione unica concretizzante un concorso di reati in danno di più persone, ovvero di pluralità di azioni concretizzanti più reati in danno di più persone unificati dal vincolo della continuazione, nei quali casi la procedibilità di ciascun reato è condizionata alla querela della rispettiva persona offesa.

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