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Articolo 115 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Accordo per commettere un reato. Istigazione

Dispositivo dell'art. 115 Codice Penale

Salvo che la legge disponga altrimenti [270, 271, 304, 305, 306], qualora due o più persone si accordino allo scopo di commettere un reato, e questo non sia commesso, nessuna di esse è punibile per il solo fatto dell'accordo(1).

Nondimeno, nel caso di accordo per commettere un delitto, il giudice può applicare una misura di sicurezza [229].

Le stesse disposizioni si applicano nel caso di istigazione a commettere un reato [266, 302, 322, 327, 414, 415], se l'istigazione è stata accolta, ma il reato non è stato commesso(2).

Qualora l'istigazione non sia stata accolta, e si sia trattato d'istigazione a un delitto, l'istigatore può essere sottoposto a misure di sicurezza [229].

Note

(1) Per accordo s'intende quando due o più persone insieme stabiliscono di commettere un reato e non deve essere confuso con l'accordo, che ad esempio sta alla base del delitto di associazione per delinquere di cui all'art. 416 del c.p., in virtù del quale è prevista una pena anche qualora nessuno dei reati programmati sia stato commesso. Come chiarisce la clausola di salvezza iniziale, la norma non si applica qualora sia applicabile una fattispecie di associazione necessaria, di cui l'accordo è elemento costitutivo, ma al di fuori di queste, non considerando quindi punibile nessuno per il solo effetto dell'accordo.
(2) Gli ultimi due commi si riferiscono alla figura dell'istigatore, espressione in tale sede utilizzata in modalità estensiva ovvero comprensiva di ogni forma di partecipazione morale. Quindi vi rientrano sia l'istigatore in senso proprio (colui che eccita e rafforza un proposito delittuoso già sorto), il mandante (colui che dà l'incarico di commettere il reato dietro corrispettivo), il determinatore (colui che fa sorgere in altri il proposito di commettere un delitto) e il suggeritore (colui che consiglia i modi e i tempi dell'esecuzione di un delitto). Stabilito ciò, si ricordi che se l'istigazione riguarda alternativamente due o più reati, almeno uno di essi deve essere stato commesso dall'esecutore materiale, diversamente l'istigazione non è punibile.

Ratio Legis

La norma si basa su un'esigenza di tipo garantistico, ovvero escludere la configurabilità del tentativo nei casi di mero accordo criminoso o della mera istigazione non seguiti dalla commissione del fatto di reato, senza però tralasciare l'eventuale pericolosità sociale, che tale accordo può significare, prevedendo così la possibilità di applicarvi una misura di sicurezza.

Spiegazione dell'art. 115 Codice Penale

Il ossequio al principio di offensività, il quale presuppone ai fini della punibilità di un soggetto la commissione di un fatto di reato (tranne nei casi espressi in cui viene anticipata la soglia di rilevanza penale come ad es. nell'art. 416), nel caso in cui due o più persone si accordino al fine di commettere un reato, e questo non sia commesso, nessuna di esse è punibile per il solo fatto dell'accordo.

Lo stesso principio è applicato nel caso di istigazione a commettere un reato, anche se l'istigazione viene accolta, ma il reato non viene commesso.

Le condotte indicate possono solamente dar luogo all'applicazione di una misura di sicurezza (artt. 199 e ss.), in considerazione della pericolosità sociale manifestata dal soggetto agente.

Massime relative all'art. 115 Codice Penale

Cass. pen. n. 30035/2021

In tema di concorso di persone, la partecipazione psichica sotto forma di istigazione richiede la prova che il comportamento tenuto dal presunto concorrente morale abbia effettivamente fatto sorgere il proposito criminoso ovvero lo abbia anche soltanto rafforzato, esercitando un'apprezzabile sollecitazione idonea ad influenzare la volontà altrui.

Cass. pen. n. 45864/2014

Il delitto di collusione previsto dall'art. 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383, introduce una deroga al generale principio stabilito dall'art. 115 cod.pen., secondo cui l'accordo o l'istigazione alla commissione di un reato non sono di per sè punibili se non seguiti dalla effettiva commissione dello stesso, alla quale consegue non solo l'attribuzione di rilevanza penale al semplice accordo tra il finanziere e l'estraneo diretto alla commissione di un reato di frode fiscale, ma anche la punibilità dell'intesa collusiva mirata all'attuazione della frode fiscale mediante la commissione di illeciti finanziari penalmente irrilevanti, ovvero mediante comportamenti diretti ad eludere o sviare le attività di accertamento e controllo della polizia tributaria.

Cass. pen. n. 2260/2014

In tema di concorso di persone, la partecipazione psichica sotto forma di istigazione richiede la prova che il comportamento tenuto dal presunto concorrente morale abbia effettivamente fatto sorgere il proposito criminoso ovvero lo abbia anche soltanto rafforzato, esercitando un'apprezzabile sollecitazione idonea ad influenzare la volontà altrui.

Cass. pen. n. 35778/2013

Si configura nei confronti del mandante di un omicidio l'ipotesi prevista dall'art. 115 c.p. nel caso in cui l'esecutore materiale desista dall'azione senza porre in essere alcuna attività penalmente rilevante.

Cass. pen. n. 49975/2009

Non integra l'ipotesi criminosa del tentativo di collusione del militare della Guardia di finanza con estraneo, ma solo mera istigazione a commettere un reato, la proposta, non accolta dall'impresario edile, di sottofatturazione dei lavori svolti nell'interesse del militare.

Cass. pen. n. 7957/2004

L'accordo tra più soggetti di realizzare uno o più reati è un elemento comune alla fattispecie associativa ed a quella concorsuale, ma in tale ultima ipotesi esso deve pervenire alla concreta realizzazione del reato, quanto meno a livello di tentativo, secondo quanto previsto dall'art. 115, comma primo c.p.. Il discrimine tra la fattispecie plurisoggettiva e quella concorsuale non è qualificabile come rapporto di specialità, bensì deve essere individuato nella necessaria qualificazione dell'accordo associativo come una struttura permanente, nella quale i singoli associati divengono — ciascuno nell'ambito dei propri compiti assunti od affidati — parti di un tutto, con il fine di commettere una serie indeterminata di delitti.

Cass. pen. n. 3299/2001

In tema di associazione per delinquere di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.), il combinato disposto degli artt. 110 e 115 c.p. preclude la configurabilità di un concorso esterno o eventuale, atteso che l'aiuto portato all'associazione nei momenti di crisi o fibrillazione integra, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, la condotta del «far parte» del sodalizio criminoso. (Nella specie la Corte, rilevando, nel provvedimento impugnato, la mancanza della motivazione in ordine alla sussistenza dello stato di crisi o fibrillazione dell'associazione per delinquere, ha annullato l'ordinanza di custodia cautelare, ritenendo che la natura del vizio riscontrato non imponesse l'applicazione dell'art. 618 c.p.p. e la rimessione alle sezioni unite per la risoluzione del contrasto interpretativo con la decisione delle sezioni unite del 5 ottobre 1994, n. 16, ric. Demitry).

Cass. pen. n. 9774/1995

L'art. 115 del c.p., secondo il quale in caso di accordo per commettere un reato nessuno può essere punito se il reato non è commesso, non trova applicazione nell'ipotesi di accordo per la cessione di sostanze stupefacenti in quanto, tra le condotte alternative punite dall'art. 73 D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, è prevista l'«offerta» di droga, che costituisce reato di pericolo presunto per scelta di politica criminale del legislatore e che si pone pertanto fra le eccezioni legislative che il suddetto art. 115 fa espressamente salve.

Cass. pen. n. 9320/1995

Pure se l'accordo può costituire elemento comune sia al concorso di persone nel reato sia all'associazione per delinquere, i due fenomeni restano caratterizzati da aspetti strutturali e teleologici profondamente differenziati. Dal primo punto di vista, l'accordo che designa la fattispecie plurisoggettiva semplice (sia essa necessaria ovvero eventuale) è funzionale alla realizzazione di uno o più reati, consumati i quali l'accordo si esaurisce o si dissolve. Del resto, l'accordo, in tanto diviene rilevante nei confini della mera ipotesi concorsuale in quanto pervenga ad una concreta realizzazione dell'assetto divisato, ad un'attività esecutiva, dunque, che non si arresti alle soglie del tentativo. Di conseguenza, il mero accordo allo scopo di commettere un reato, non traducendosi in un'attività di partecipazione al reato stesso resta assoggettato al principio di ordine generale stabilito dall'art. 115 c.p. A tale regola il primo comma dell'art. 115 enuncia un'espressa eccezione ma sempre relativa all'ipotesi in cui «due o più persone si accordino allo scopo di commettere un reato e questo non sia commesso»; cosicché i criteri interpretativi destinati a risolvere le (solo apparenti) antinomie tra accordo non punibile e reato associativo non possono essere compiutamente individuati chiamando in causa il solo principio di specialità. E ciò per la mancanza di un vero e proprio rapporto di genere a specie, postulando il reato associativo una base plurisoggettiva qualificata, non richiesta, invece, nell'ipotesi di accordo. Una constatazione che vale anche ai fini della distinzione tra fattispecie meramente concorsuale e fattispecie associativa, rappresentando il minimum soggettivo richiesto dalla legge relativamente alla seconda categoria di reati un dato non richiesto, invece, per l'attività di mera partecipazione, così da consentire l'utilizzazione del medesimo criterio interpretativo pure - quel che più interessa - nel discriminare le categorie ora ricordate. (Fattispecie di associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti).

Cass. pen. n. 5307/1992

Il reato di collusione in contrabbando costituisce una deroga al generale principio sancito dall'art. 115 c.p. che prescrive la non punibilità sia dell'accordo per commettere un reato sia della istigazione, non seguita della commissione del reato. La natura eccezionale di tale previsione di punibilità induce a ritenere che possano integrare la detta fattispecie solo quelle intese che abbiano per oggetto un contenuto specifico, concreto, determinato o eventualmente determinabile dalla successiva volontà delle parti e non quelle che abbiano un contenuto generico, incerto, legato ad evenienze future e non controllabili dalle parti stesse perché affidate al caso o a scelte di terzi.

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