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Articolo 109 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Effetti della dichiarazione di abitualità, professionalità o tendenza a delinquere

Dispositivo dell'art. 109 Codice Penale

Oltre agli aumenti di pena stabiliti per la recidiva e i particolari effetti indicati da altre disposizioni di legge, la dichiarazione di abitualità o di professionalità nel reato o di tendenza a delinquere importa l'applicazione di misure di sicurezza [216, 226, 230](1).

La dichiarazione di abitualità o di professionalità nel reato può essere pronunciata in ogni tempo, anche dopo la esecuzione della pena [205]; ma se è pronunciata dopo la sentenza di condanna [c.p.p. 533], non si tiene conto della successiva condotta del colpevole e rimane ferma la pena inflitta.

La dichiarazione di tendenza a delinquere non può essere pronunciata che con la sentenza di condanna(2).

La dichiarazione di abitualità e professionalità nel reato e quella di tendenza a delinquere si estinguono per effetto della riabilitazione [178-181; c.p.p. 683].

Note

(1) Dalle dichiarazioni di abitualità, professionalità e tendenza a delinquere discende l'applicazione di misure di sicurezza, le quali devono essere accertate e dichiarate espressamente dal giudice. A ciò si aggiunga che la dichiarazione di delinquenza qualificata comporta inoltre l'interdizione perpetua da pubblici uffici (art. 28), l'inapplicabilità dell'amnistia e dell'indulto, il divieto di sospensione condizionale della pena (art. 164), l'esclusione della prescrizione della pena per i delitti e il raddoppio di tale termine per le contravvenzioni (art. 172-173), nonché del termine per la riabilitazione (art. 179), ma anche l'inapplicabilità dell'attenuante dell'art. 62 del c.p., n. 3 e il divieto di ricovero in un ospedale civile in caso di infermità psichica sopravvenuta al condannato (art. 148).
Quando si tratta di contravvenzioni poi si verifica il divieto della sospensione condizionale della pena (art. 164) e l'inapplicabilità dell'attenuante di cui all'art. 62 del c.p. n. 3.
(2) La dichiarazione di tendenza a delinquere può essere revocata dal magistrato di sorveglianza, ai sensi dell'art. 21, l. 10 ottobre 1986, n. 663.

Ratio Legis

La norma stabilisce con chiarezza quali sono gli effetti che discendono dalle dichiarazioni di abitualità, professionalità e tendenza a delinquere.

Brocardi

Habitus delinquendi

Spiegazione dell'art. 109 Codice Penale

Il legislatore, tramite l'articolo in oggetto, dispone che la dichiarazione di abitualità (artt. 102, 103 e 104) o di professionalità nel reato (art. art. 105 del c.p.) e di tendenza a delinquere (art. 108) comporta l'applicazione di una misura di sicurezza (artt. art. 199 del c.p. e ss.), ma non automaticamente.

Nonostante il tenore della norma, il giudice deve comunque compiere una valutazione in ordine alla pericolosità sociale del reo, requisito imprescindibile ai fini dell'applicazione di ogni misura di sicurezza.

Mentre la dichiarazione di abitualità e di professionalità può essere pronunciata in ogni momento, dato che presuppongono la commissione di più reati, la dichiarazione di tendenza a delinquere deve invece essere pronunciata necessariamente con la sentenza di condanna, dato che può avere luogo anche solo in seguito alla commissione di un solo delitto.

Da ultimo, tutte e tre le dichiarazioni si estinguono per effetto della riabilitazione, la quale, comunque, si ricorda, richiede in questi casi il doppio del tempo necessario per essere ottenuta (art. 179 comma 3).

Massime relative all'art. 109 Codice Penale

Cass. pen. n. 2698/2010

La dichiarazione di delinquenza abituale, a cui segue l'applicazione di misure di sicurezza, può intervenire anche in riferimento ad un soggetto che si trovi in stato di espiazione della pena detentiva, dovendo distinguersi tra il momento deliberativo e il momento di esecuzione della misura di sicurezza, a nulla rilevando che sia lontano nel tempo dato che il giudizio di pericolosità è sempre rivalutabile.

Cass. pen. n. 2851/1989

Anche quando l'abitualità nel reato è presunta dalla legge, non è consentito il permanere di uno status di delinquenza qualificata in caso di insussistenza di un'attuale concreta pericolosità sociale. Ne consegue pertanto, qualora ricorra un caso di abitualità presunta dalla legge, la necessità della sospensione dell'esecuzione formale del titolo, che spetta alla competenza del pubblico ministero o del pretore, in attesa della decisione sull'attuale concreta pericolosità sociale da parte del magistrato di sorveglianza, il cui intervento può essere sollecitato anche di ufficio.

Cass. pen. n. 1683/1989

Dopo l'entrata in vigore della L. 10 ottobre 1986 n. 663, recante modifiche all'ordinamento penitenziario, la declaratoria di abitualità nel delitto presunta dalla legge e che non ha natura costitutiva, ma semplicemente ricognitiva di uno status già esistente nel momento in cui erano maturate le condizioni previste dall'art. 102 c.p. — non è consentito ove non sussista una attuale e concreta pericolosità sociale.

Cass. pen. n. 3185/1984

La dichiarazione di abitualità a delinquere è giuridicamente autonoma dalla misura di sicurezza. Essa non è soggetta a revoca, bensì ad estinzione (per effetto della riabilitazione) a norma dell'art. 109 c.p., mentre revocabile (artt. 206, 207 c.p.) è la misura di sicurezza, che deve essere applicata in conseguenza della dichiarazione (art. 109, primo comma c.p.) o che può essere autonomamente disposta dal giudice (art. 202 c.p.) in base alla pericolosità sociale dimostrata a seguito della commissione di un fatto preveduto dalla legge come reato (art. 203 c.p.). (Nella specie il difensore dell'imputato aveva erroneamente affermato che la dichiarazione di abitualità era stata revocata).

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