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Articolo 94 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Ubriachezza abituale

Dispositivo dell'art. 94 Codice Penale

Quando il reato è commesso in stato di ubriachezza, e questa è abituale, la pena è aumentata.

Agli effetti della legge penale, è considerato ubriaco abituale chi è dedito all'uso di bevande alcooliche e in stato frequente di ubriachezza.

L'aggravamento di pena stabilito nella prima parte di questo articolo si applica anche quando il reato è commesso sotto l'azione di sostanze stupefacenti da chi è dedito all'uso di tali sostanze(1).

Note

(1) Sebbene sostanze alcoliche e sostanze stupefacenti siano trattate al medesimo modo, si coglie però, in merito all'abitualità, una differenza. Infatti, mentre un soggetto è definito ubriaco abituale quando è dedito all'uso di sostanze e si trova in stato frequente di ubriachezza, per gli stupefacenti l'abitualità e il conseguente aumento di pena si attuano solo per il fatto che la persona è dedita all'uso di sostanze.

Ratio Legis

Al pari delle restanti norme che il codice dedica all'uso di sostanze alcoliche e di stupefacenti, si coglie qui una motivazione politico-criminale di repressione di tali fenomeni, ragion per cui, nel caso qui descritto l'ubriachezza e la stupefazione abituali vengono considerate alla stregua di vere e proprie circostanze aggravanti.

Spiegazione dell'art. 94 Codice Penale

Il legislatore, tramite la presente norma, valuta con sfavore le ipotesi in cui il soggetto commetta un reato a causa della propria ubriachezza abituale, la quale infatti non solo non esclude né diminuisce la capacità di intendere o di volere (e quindi l'imputabilità), ma comporta un aumento di pena e la possibilità di applicare altresì una misura di sicurezza (nello specifico l'art. 221).

Affinché l'ubriachezza possa definirsi abituale è richiesta la sussistenza di due presupposti, ovvero la dedizione del soggetto al consumo di sostanze alcoliche ed il frequente stato di ubriachezza.

Similmente, con riferimento al consumo di sostanze stupefacenti, è previsto un aggravamento di pena per chi sia dedito all'uso di tali sostanze, senza però richiedere, come nell'ubriachezza abituale, il frequente stato di alterazione psicotropa.

Da più parti è stata auspicata l'abolizione di questa norma, implicante una colpevolezza solo per la propria condotta di vita, soprattutto per la rilevante differenza con la disciplina di cui all'art. 95, che può escludere o diminuire l'imputabilità per la cronica intossicazione da alcol o da sostanze stupefacenti.

Massime relative all'art. 94 Codice Penale

Cass. pen. n. 841/1989

La linea di demarcazione tra l'intossicazione derivante da un uso abituale di sostanze stupefacenti (art. 94, terzo comma c.p.) e l'intossicazione cronica prevista dall'art. 95 c.p. (che il legislatore considera uno stato patologico assimilato al vizio di mente totale o parziale di cui agli artt. 88 e 89 c.p.), sebbene clinicamente ben distinta, deve essere colta dal giudice di merito attraverso un esame approfondito da compiersi caso per caso eventualmente anche a mezzo di accertamenti di natura medico-legale.

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