Oltre agli aumenti di pena stabiliti per la recidiva e i particolari effetti indicati da altre disposizioni di legge, la dichiarazione di abitualità o di professionalità nel reatoo di tendenza a delinquere importa l'applicazione di misure di sicurezza [216, 226, 230] (1).
La dichiarazione di abitualità o di professionalità nel reato può essere pronunciata in ogni tempo, anche dopo la esecuzione della pena [205]; ma se è pronunciata dopo la sentenza di condanna [c.p.p. 533], non si tiene conto della successiva condotta del colpevole e rimane ferma la pena inflitta.
La dichiarazione di tendenza a delinquere non può essere pronunciata che con la sentenza di condanna.
La dichiarazione di abitualità e professionalità nel reato e quella di tendenza a delinquere si estinguono per effetto della riabilitazione [178-181; c.p.p. 683] (2).
(1) La dichiarazione di delinquenza qualificata comporta, oltre all'effetto primario dell'applicazione di una misura di sicurezza, i seguenti effetti particolari: interdizione perpetua da pubblici uffici [v. 28]; inapplicabilità dell'amnistia e dell'indulto (salvo che il decreto disponga diversamente, come è avvenuto nel d.P.R. n. 75/1990); divieto di sospensione condizionale della pena [v. 164]; esclusione della prescrizione della pena per i delitti e raddoppio di tale termine per le contravvenzioni [v. 172-173]; raddoppio del termine per la riabilitazione [v. 179]; inapplicabilità dell'attenuante dell'art. 62, n. 3; divieto di ricovero in un ospedale civile in caso di infermità psichica sopravvenuta al condannato [v. 148].
La dichiarazione di abitualità e di professionalità nelle contravvenzioni comporta, oltre all'applicazione di una misura di sicurezza, solo il divieto della sospensione condizionale della pena [v. 164] e l'inapplicabilità dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 3.
(2) La dichiarazione di cui al presente comma può essere revocata, ai sensi dell'art. 69, c. 4, l. n. 354 del 1975 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), come sostituito dall'art. 21, l. 10-10-1986, n. 663.