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Articolo 104 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Abitualità nelle contravvenzioni

Dispositivo dell'art. 104 Codice Penale

Chi, dopo essere stato condannato alla pena dell'arresto per tre contravvenzioni della stessa indole, riporta condanna per un'altra contravvenzione, anche della stessa indole [101], è dichiarato contravventore abituale, se il giudice, tenuto conto della specie e gravità dei reati, del tempo entro il quale sono stati commessi, della condotta e del genere di vita del colpevole e delle altre circostanze indicate nel capoverso dell'articolo 133, ritiene che il colpevole sia dedito al reato [106, 107, 109](1).

Note

(1) Diversamente dalla dichiarazione di abitualità prevista per i delitti, in relazione alla quale è stabilito come presupposto necessario la commissione di delitti non colposi, la norma in esame non specifica se debba accadere lo stesso per quanto riguarda le contravvenzioni. Di conseguenza, la dottrina appare divisa tra coloro che ritengono che debba essere presente l'elemento soggettivo nella veste del dolo e altri che, muovendo dall'assenza di una menzione specifica nel dettato normativo, propendono per considerare ugualmente rilevanti dolo e colpa.

Ratio Legis

Il legislatore non poteva non considerare che, anche nel caso delle contravvenzioni, il ripetersi di certe condotte è sintomo di una particolare inclinazione del soggetto, motivo per cui vi si ricollegano vari effetti penali.

Brocardi

Consuetudo delinquendi

Spiegazione dell'art. 104 Codice Penale

Al pari dell'art. 103, anche qui viene attribuito alla legge un potere discrezionale in merito alla dichiarazione di abitualità nel reato, riferita però solamente alle contravvenzioni.

La necessità di tale valutazione sorge nei confronti di chi, dopo essere stato condannato alla pena dell'arresto (art. 25) per tre contravvenzioni della stessa indole (art. 101), riporta una condanna per un'altra contravvenzione, non per forza della stessa indole.

Il giudice, di conseguenza, tenuto conto della specie e della gravità dei reati, del tempo entro il quale sono stati commessi, della condotta e del genere di vita del reo, utilizzando i parametri di cui all'art. 133, deciderà se il colpevole sia dedito al reato o meno.

Massime relative all'art. 104 Codice Penale

Cass. pen. n. 26867/2017

La nozione di comportamento abituale - che ricorre quando l'autore ha commesso almeno altri due illeciti oltre quello preso in esame - non può essere assimilata a quella della recidiva, che opera in un ambito diverso ed è fondata su un distinto apprezzamento, con la conseguenza che assumono rilievo anche reati commessi successivamente a quello per cui si procede.

Cass. pen. n. 679/1970

La norma dell'art. 104 c.p., riguardante la dichiarazione di abitualità nelle contravvenzioni qualunque esse siano, trova applicazione quando il soggetto sia stato condannato alla pena dell'arresto per tre contravvenzioni della stessa indole e comporta l'applicazione di misure di sicurezza.

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