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Articolo 100 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Recidiva facoltativa

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 100 Codice Penale

Articolo abrogato dall'art. 10, D. L. n. 99/1974.

[Il giudice, salvo che si tratti di reati della stessa indole, ha facoltà di escludere la recidiva fra delitti e contravvenzioni, ovvero fra delitti dolosi o preterintenzionali e delitti colposi, ovvero fra contravvenzioni.]

Ratio Legis

Il legislatore ha abrogato la norma in esame, che in precedenza limitava la facoltatività della recidiva solo ad ipotesi determinate, allo scopo di generalizzare tale facoltatività.

Spiegazione dell'art. 100 Codice Penale

La norma in esame, che disciplinava la recidiva facoltativa, è stata abrogata per mezzo dell'art. 10 del D.L. n. 99/1974, il quale ha appunto inserito tale ipotesi nel novero delle ipotesi di recidiva di cui all'art. 99.



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